Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 37342/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il primo e l'ottavo motivo, ma ha accolto i motivi dal secondo al settimo, ritenendo la sentenza regionale affetta da motivazione apparente per mancato esame delle specifiche doglianze sull'accertamento induttivo e sui relativi elementi probatori. La decisione impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della CTR del Piemonte anche per le spese.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società in nome collettivo, poi cancellata dal registro delle imprese, e i suoi due soci hanno impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva respinto il loro appello contro avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2006, emessi per IRAP e IVA alla società e per IRPEF, addizionali e contributi ai soci. In primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente i ricorsi, rideterminando in parte il maggior reddito accertato. In appello i contribuenti avevano dedotto, tra l'altro, che la notifica all'ente estinto fosse inesistente o nulla, che l'Ufficio avesse illegittimamente disatteso le scritture contabili, che avesse fondato l'accertamento induttivo su listini/banche dati immobiliari e su dati relativi a prezzi, superfici, quantità e mutui, e che non avesse svolto adeguate indagini bancarie. La CTR ha respinto l'appello ritenendo valida la notifica ai soci dopo la cancellazione della società e liquidando gli altri motivi come mere riproposizioni del primo grado, senza esaminarli specificamente. In cassazione i ricorrenti hanno articolato otto motivi: il primo contro la validità della notifica dell'avviso alla società cancellata e la conseguente invalidità degli atti verso i soci; i motivi dal secondo al settimo per omessa pronuncia/omesso esame e violazione di norme sostanziali e processuali in tema di accertamento induttivo e di utilizzo di dati immobiliari, mutui e indagini bancarie; l'ottavo contro la legittimazione del funzionario che aveva sottoscritto gli avvisi, invocando la sentenza costituzionale n. 37/2015. La Cassazione ha ritenuto infondati il primo e l'ottavo motivo: la cancellazione della società di persone non estingue i debiti sociali ma determina un fenomeno successorio in capo ai soci, sicché la notifica agli stessi è valida; inoltre la declaratoria di incostituzionalità sulle nomine dirigenziali non incide sulla validità degli avvisi sottoscritti da funzionari di carriera direttiva o delegati, e l'Amministrazione aveva comunque dato conto della delega. Ha invece accolto il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo per difetto di motivazione apparente della sentenza di appello: la CTR aveva omesso di confrontarsi in modo effettivo con le specifiche censure sull'accertamento induttivo e si era limitata ad affermazioni generiche. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Piemonte per nuovo esame dei motivi accolti e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2312 c.c.

    Per le società di persone, la cancellazione dal registro delle imprese non comporta l'estinzione dei debiti sociali, che si trasferiscono ai soci secondo un fenomeno successorio.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    L'avviso di accertamento è nullo se non è sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; non è necessaria la qualifica dirigenziale, ma in caso di contestazione l'Amministrazione deve dimostrare la delega o la legittimazione del sottoscrittore.

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    Rinvia alla disciplina dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 sulla sottoscrizione degli avvisi IVA.

  • art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990

    Richiamato dalla CTR per sostenere che, nei provvedimenti vincolati, non ogni vizio formale comporta annullabilità; la Cassazione non sviluppa questo profilo come ratio decisiva.

  • art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione; la sua omissione integra motivazione apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve corrispondere a quanto dedotto e domandato dalle parti; l'omessa pronuncia integra vizio di sentenza.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Sono stati invocati come parametri di legittimità per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma non è la base della decisione di accoglimento o rigetto.

  • art. 11 D.Lgs. n. 504/1992

    Richiamato nel primo motivo in relazione all'IRAP e ai profili di notifica/efficacia dell'atto.

  • art. 40 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel primo motivo come norma processuale-sostanziale sull'accertamento.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato nel terzo motivo per la motivazione degli atti tributari.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato più volte per il riparto dell'onere della prova in tema di accertamento e di legittimazione del sottoscrittore.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nei motivi dal secondo al settimo in tema di accertamento induttivo.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nel quarto motivo in tema di accertamento IVA.

  • art. 24 L. n. 88/2009

    Richiamato nel quarto motivo in relazione ai criteri di accertamento e ai dati utilizzati dall'Ufficio.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel quarto e settimo motivo in tema di acquisizione e utilizzazione di dati e documenti, incluse le indagini bancarie.

  • art. 9, comma 3, d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato nel quinto motivo rispetto alla determinazione del valore dei beni/operazioni ai fini fiscali.

  • art. 35, comma 23-bis, D.L. n. 223/2006

    Richiamato nel quinto motivo in tema di determinazione del corrispettivo e dei mutui stipulati.

  • art. 53 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato nel quinto motivo rispetto alla qualificazione dei redditi e dei componenti imponibili.

  • art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001

    Richiamato nell'ottavo motivo in relazione all'organizzazione e alle funzioni dirigenziali dell'Agenzia.

  • art. 19 D.Lgs. n. 300/1999

    Richiamato nell'ottavo motivo in relazione alla struttura e ai poteri dell'Agenzia delle Entrate.

  • art. 53 D.Lgs. n. 300/1999

    Richiamato nell'ottavo motivo in relazione ai compiti e all'organizzazione dell'Agenzia.

  • art. 8, comma 24, D.L. n. 16/2012

    Richiamato dai ricorrenti perché dichiarato costituzionalmente illegittimo; la Corte ribadisce che tale pronuncia non incide sulla validità degli avvisi sottoscritti da funzionari legittimati ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 363 c.p.c.

    Richiamato per i principi affermati nell'interesse della legge in materia di sottoscrizione degli avvisi di accertamento.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese non elimina i debiti tributari pendenti, ma comporta una successione dei soci nelle obbligazioni sociali; la notifica dell'atto impositivo ai soci è quindi idonea a rendere edotti i successori della pretesa fiscale.
  • In tema di avvisi di accertamento, la validità della sottoscrizione va verificata con riferimento all'art. 42 d.P.R. n. 600/1973: è sufficiente la firma del capo dell'ufficio o di un impiegato della carriera direttiva validamente delegato; non è necessaria la qualifica dirigenziale del firmatario.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che consentivano il conferimento di incarichi dirigenziali senza concorso non travolge automaticamente gli avvisi di accertamento già sottoscritti da funzionari legittimati secondo la disciplina vigente, perché la validità dell'atto dipende dalla titolarità della funzione considerata dall'art. 42 e non dalla qualifica dirigenziale in sé.
  • La motivazione della sentenza è apparente quando il giudice di appello si limita a formule generiche o a rinvii meramente assertivi, senza confrontarsi in modo effettivo con le specifiche censure articolate dalle parti; tale vizio determina nullità della decisione.
  • In presenza di specifiche contestazioni sull'accertamento induttivo e sugli elementi utilizzati dall'Ufficio, il giudice di merito deve esaminare puntualmente le doglianze e dar conto delle ragioni della propria decisione; la mancata trattazione delle censure integra un vizio denunciabile in cassazione.
  • Quando l'Amministrazione contesta la validità della sottoscrizione dell'avviso, grava su di essa l'onere di dimostrare la delega o la legittimazione del sottoscrittore, secondo il principio di vicinanza della prova.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.