Cassazione Penale, Ordinanza n. 21478/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per due contravvenzioni commesse il 26 gennaio 2020: omissione di fermata e di soccorso dopo un sinistro stradale e guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore alla soglia più elevata. Con il primo motivo ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo dei reati contestati al capo a), sostanzialmente contestando la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove testimoniali. Con il secondo motivo ha lamentato il difetto di motivazione sulla richiesta di declaratoria di estinzione del reato di cui al capo b) per prescrizione e ha inoltre dedotto la mancata dimostrazione dell'omologazione dell'etilometro utilizzato per l'accertamento alcolemico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità, e che la motivazione delle sentenze di merito fosse congrua e immune da vizi logici. Ha poi escluso la fondatezza del secondo motivo osservando che, per i fatti commessi dal 1 gennaio 2020, opera il regime dell'improcedibilità di cui all'art. 344-bis c.p.p., sicché la prospettata prescrizione era inconferente. Quanto all'etilometro, ha rilevato che la Corte di appello aveva già spiegato che gli scontrini acquisiti riportavano le caratteristiche dell'apparecchio e l'avvenuta omologazione. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 189, commi 1, 6 e 7 cod. strada
Norma posta a base della condanna per omissione di fermata e di soccorso dopo sinistro stradale, confermata nei giudizi di merito.
art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada
Norma posta a base della condanna per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore alla soglia più elevata.
art. 344-bis cod. proc. pen.
Per i fatti commessi a partire dal 1 gennaio 2020 introduce il regime dell'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di definizione del giudizio di appello e di cassazione; la Corte ha affermato che tale regime rende inconferente la deduzione di prescrizione.
art. 544 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro per il decorso del termine oltre il quale opera l'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e la sostituzione della ricostruzione probatoria adottata dai giudici di merito con una diversa lettura ritenuta più plausibile dal ricorrente.
- Quando il motivo di ricorso formalmente denuncia un vizio di motivazione ma in sostanza contesta la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto, esso è inammissibile perché eccede i limiti del sindacato di legittimità.
- Per i fatti commessi dal 1 gennaio 2020, la deduzione della prescrizione del reato non è pertinente se la questione è assorbita dal diverso regime dell'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p.
- In tema di accertamento alcolemico, l'omologazione dell'etilometro può risultare anche da documentazione acquisita agli atti che rechi in modo esplicito le caratteristiche dell'apparecchio e la specificazione dell'avvenuta omologazione, ove tale valutazione sia già stata congruamente svolta dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21320/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21328/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21334/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21335/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21336/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21337/2025 del 06/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →