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Sentenza

Sentenza n. 6334/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 00101/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso avverso il silenzio del Comune su una richiesta di dichiarazione di inservibilità di aree espropriate e di esecuzione di un’ordinanza di demolizione

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (proprietaria espropriata)

Prevale il privato

La controversia

La proprietaria aveva impugnato la sentenza di primo grado deducendo, con il primo motivo, l’omessa pronuncia sulla distinta domanda riguardante il silenzio del Comune in ordine all’esecuzione di un’ordinanza di demolizione e alla rimessione in pristino dei luoghi. Con il secondo motivo aveva contestato la declinatoria di giurisdizione, sostenendo che il PEEP fosse stato attuato per tutti i lotti, salvo il lotto B, nel quale ricadeva l’area espropriata, rimasto solo parzialmente edificato. Il TAR aveva qualificato la fattispecie come retrocessione totale, ritenendo non attuato il PEEP e ravvisando un diritto soggettivo alla restituzione, tutelabile davanti al giudice ordinario. L’appellante sosteneva invece che si trattasse di retrocessione parziale, preceduta dalla richiesta di dichiarazione di inservibilità, e quindi di una posizione di interesse legittimo devoluta alla giurisdizione amministrativa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto entrambi i motivi. Ha rilevato che il TAR aveva erroneamente ricostruito la situazione di fatto, poiché dagli atti risultava che il PEEP era stato attuato mediante la realizzazione di tutti i lotti, ad eccezione del lotto B, rimasto parzialmente edificato. Tale erroneo accertamento aveva determinato l’erronea qualificazione giuridica della fattispecie come retrocessione totale. La controversia è stata invece ricondotta alla retrocessione parziale: l’ex proprietaria era titolare di un interesse legittimo pretensivo alla dichiarazione di inservibilità, poiché la restituzione dipendeva da una valutazione discrezionale dell’amministrazione, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. Solo dopo la dichiarazione formale di inservibilità sarebbe sorto il diritto soggettivo alla restituzione del bene. Il Collegio ha inoltre accertato che la domanda proposta in primo grado aveva due contenuti distinti: la dichiarazione di inservibilità ai fini della retrocessione e l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione. Il TAR aveva esaminato soltanto il primo profilo, omettendo di pronunciarsi sul secondo. Per tale omessa pronuncia, la causa è stata rimessa integralmente al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., affinché esamini entrambe le domande alla luce dell’effetto conformativo della sentenza. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 46 d.P.R. 327/2001

    La retrocessione totale, conseguente alla mancata realizzazione dell’opera pubblica, attribuisce all’espropriato un diritto soggettivo alla restituzione tutelabile davanti al giudice ordinario.

  • art. 47 d.P.R. 327/2001

    La retrocessione parziale riguarda i beni espropriati che, dopo la realizzazione totale o parziale dell’opera, non abbiano ricevuto la prevista destinazione.

  • art. 31 c.p.a.

    Consente l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione; la domanda può riguardare distinti obblighi di provvedere, che devono essere esaminati separatamente dal giudice.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    Impone la rimessione della causa al primo giudice quando il giudice d’appello rilevi l’omessa pronuncia su una domanda o su una parte autonoma della domanda, nel caso esaminato insieme alla necessità di riesaminare integralmente la controversia.

  • art. 61 l. 25 giugno 1865, n. 2359

    Nella retrocessione parziale, la dichiarazione discrezionale di inservibilità dei fondi costituisce il presupposto per la nascita del diritto soggettivo alla restituzione.

Massime di principio

  • Quando un’espropriazione rientra in un più ampio piano di edilizia economica e popolare attuato nel suo complesso, la mancata o incompleta utilizzazione di singoli fondi non determina una retrocessione totale, ma una retrocessione parziale, anche se il relitto coincide con l’intera superficie espropriata appartenente a un solo proprietario.
  • Nella retrocessione parziale, prima della dichiarazione amministrativa di inservibilità del bene l’ex proprietario è titolare di un interesse legittimo pretensivo, poiché la restituzione è subordinata a una valutazione discrezionale dell’amministrazione; solo dopo tale dichiarazione sorge il diritto soggettivo alla restituzione, azionabile davanti al giudice ordinario.
  • La distinzione tra retrocessione totale e parziale dipende dall’accertamento dell’effettiva attuazione dell’opera o del piano nel suo complesso e non dalla sola circostanza che il singolo bene espropriato sia rimasto inutilizzato o solo parzialmente edificato.
  • Quando una domanda avverso il silenzio contiene richieste autonome relative a distinti poteri o obblighi amministrativi, il giudice deve esaminarle separatamente; l’omessa pronuncia su una di esse integra un vizio della sentenza.
  • L’erroneo accertamento dei fatti rilevanti per stabilire se un piano pubblico sia stato attuato può determinare, oltre al vizio di ricostruzione fattuale, l’erronea qualificazione della posizione soggettiva e del riparto di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieRetrocessioneGiurisdizione e ripartoAppello
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneEffetto conformativo e riedizione del potereSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoria

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