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Sentenza

Sentenza n. 209/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del diniego del 7 agosto 2024, notificato il 19 febbraio 2025, della istanza volta al rilascio del titolo di soggiorno a seguito di nulla osta all’ingresso e sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Giustizia amministrativa202502492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato dopo il nulla osta all'ingresso e la sottoscrizione del contratto di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia in forza di nulla osta per lavoro subordinato, aveva sottoscritto il contratto di soggiorno e presentato domanda di permesso di soggiorno nel marzo 2022. Il procedimento si era protratto per oltre tre anni e si era concluso con il diniego del 7 agosto 2024, notificato nel febbraio 2025. Il ricorrente ha dedotto: violazione dei termini di conclusione del procedimento e dell'art. 2 l. 241/1990, nonché dell'art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998, per la durata eccessiva del procedimento e la lesione dell'affidamento; violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, per omessa valutazione delle sopravvenienze, consistite nell'impossibilità di proseguire il rapporto con il datore originario per fatti non imputabili al richiedente e nell'avvio di ulteriori rapporti di lavoro; violazione dell'art. 22 d.lgs. 286/1998, sostenendo che il mancato adempimento degli obblighi contributivi e la prestazione lavorativa irregolare per pochi giorni costituissero mere irregolarità imputabili in prevalenza al datore di lavoro; mancata traduzione del diniego nella lingua ufficiale e conosciuta dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla mancata traduzione, poiché il ricorrente aveva dichiarato di conoscere perfettamente la lingua italiana e aveva comunque esercitato pienamente il diritto di difesa, senza allegare alcun pregiudizio concreto. Nel merito, il giudice ha valorizzato l'ingresso regolare in Italia, il nulla osta rilasciato nel 2021, la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la tempestiva presentazione dell'istanza. L'Amministrazione aveva lasciato decorrere un periodo molto lungo prima di definire il procedimento e avrebbe dovuto considerare le sopravvenienze maturate nel frattempo, inclusi i plurimi rapporti di lavoro documentati dal ricorrente, le buste paga, i contratti e l'estratto contributivo, indicativi del suo effettivo inserimento sociale e lavorativo. Il decorso del tempo, non imputabile al richiedente, non poteva essere posto a suo carico né potevano essere irragionevolmente ignorate le nuove condizioni lavorative. Le criticità relative al rapporto originario risultavano in larga parte riferibili al datore di lavoro ed erano state rappresentate dal ricorrente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    L'Amministrazione deve concludere il procedimento entro i termini previsti; il protrarsi ingiustificato dell'istruttoria non può determinare, a danno del richiedente, l'irrilevanza delle sopravvenienze maturate durante il ritardo.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Nel valutare il rilascio del titolo di soggiorno devono essere considerate le condizioni sopravvenute rilevanti, comprese quelle relative all'inserimento lavorativo dello straniero.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    Il procedimento relativo al permesso di soggiorno deve essere definito tempestivamente; il ritardo amministrativo non può essere irragionevolmente riversato sul richiedente.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Le irregolarità relative a un rapporto di lavoro, in particolare se riferibili al datore e limitate a un breve periodo, devono essere valutate nel complessivo esame dei presupposti del soggiorno e non possono automaticamente condurre al diniego senza considerare gli ulteriori rapporti lavorativi sopravvenuti.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione ritarda per un periodo irragionevolmente lungo la definizione di una domanda di permesso di soggiorno presentata da uno straniero entrato regolarmente in Italia, deve valutare le condizioni sopravvenute maturate durante il procedimento e non può trasferire sul richiedente le conseguenze sfavorevoli del proprio ritardo.
  • Nel procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, l'Amministrazione deve considerare l'effettivo inserimento lavorativo e sociale dello straniero documentato da rapporti di lavoro successivi, buste paga, contratti ed estratto contributivo, anche se il rapporto con il datore originario non si è regolarmente perfezionato.
  • Le irregolarità contributive o lavorative riferibili in prevalenza al datore di lavoro e limitate a un breve periodo non giustificano automaticamente il diniego del permesso di soggiorno, quando l'Amministrazione ometta di ponderarle insieme alle ulteriori circostanze favorevoli sopravvenute.
  • La mancata traduzione del provvedimento amministrativo non determina, in assenza di un pregiudizio concreto al diritto di difesa, l'illegittimità dell'atto quando il destinatario dimostri di comprendere la lingua italiana e abbia potuto articolare pienamente le proprie difese.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiTermini del procedimentoLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PA

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