Cassazione Civile, Ordinanza n. 22548/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente, ritenendola conforme all'art. 390 c.p.c. e validamente accettata dall'Agenzia delle entrate, anche in considerazione dell'annullamento in autotutela dell'atto da parte dell'Ufficio. Di conseguenza ha dichiarato estinto il processo, con compensazione delle spese come concordata tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un atto di contestazione nei confronti di una società assicurativa per omessa autofatturazione di prestazioni ricevute, con riferimento alle commissioni di delega corrisposte in qualità di delegante nell'ambito di accordi di coassicurazione di cui la società era parte. L'atto era stato impugnato dalla contribuente: il ricorso era stato accolto in primo grado dalla CTP di Torino e rigettato in appello dalla CTR del Piemonte. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, cui resisteva l'Agenzia delle entrate. Successivamente, a seguito dell'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato da parte dell'Ufficio, la ricorrente ha rinunciato al ricorso; la rinuncia era stata sottoscritta dalla parte e dal difensore, accettata dall'Agenzia, con accordo sulla compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
rinunzia ... sottoscritta direttamente dalla parte e dal difensore
La rinuncia al ricorso è valida ed efficace quando è sottoscritta dalla parte e dal difensore ed è accettata dalla controparte; in tal caso il processo si estingue.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se sottoscritta dalla parte e dal difensore e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato può costituire il presupposto fattuale della rinuncia al ricorso e della definizione estintiva della lite.
- In presenza di rinuncia validamente accettata, la Corte non decide sui motivi di ricorso e dichiara estinto il giudizio.
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