Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1365/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora -OMISSIS- per l’annullamento dei seguenti atti: - la delibera della Commissione ex articolo 14 D.Lgs. n. 146/2000, notificata in data 25 novembre 2025, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico ex articolo 14, comma 4 quinquies, D.Lgs. n. 146/2000, presentato dalla ricorrente in data 4 dicembre 2024, avverso la valutazione dirigenziale relativa all’anno 2023, come integrato da Atto di integrazioni e Richiesta di revisione in autotutela del 3 gennaio 2025; - la Valutazione dirigenziale per l’anno 2023, con cui è stato attribuito alla ricorrente il giudizio di “Non conforme” con punti 60/120; - la nota dell’11 giugno 2025 emessa dal Provveditore Regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la-OMISSIS-, non notificata; - le Osservazioni Anno 2023, ex articolo 16, comma 2, D.Lgs. n. 146/2000, presentate dal Provveditore Regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la-OMISSIS-, con cui proponeva un punteggio di 60 “non conforme”, non notificate; - le valutazioni dirigenziali per gli anni 2023, 2022, 2021, delle relative delibere della Commissione ex articolo 14 D.Lgs. n. 146/2000 e delle rispettive Osservazioni, ex articolo 16, comma 2, D.Lgs. n. 146/2000, presentate dal Provveditore Regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la-OMISSIS-; - ogni atto e/o provvedimento a quelli impugnati presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione delle valutazioni dirigenziali relative agli anni 2021, 2022 e 2023, del rigetto dei ricorsi gerarchici e degli atti presupposti e connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Prevale il privato

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, le valutazioni dirigenziali relative agli anni 2021, 2022 e 2023, contestando principalmente il termine di impugnazione, la motivazione dei giudizi negativi, l’utilizzo di vicende disciplinari e penali non definitive o riferite ad anni precedenti, il mancato rilievo attribuito a proposte di lode e note favorevoli e la mancata revisione delle valutazioni anteriori alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 10381/2024, che aveva annullato provvedimenti disciplinari e atti di demansionamento. Il Ministero ha eccepito la tardività delle impugnazioni relative agli anni 2021 e 2022 e ha sostenuto l’autonomia della valutazione dirigenziale rispetto ai procedimenti penali e disciplinari. Il Consiglio di Stato ha dovuto stabilire, in via preliminare, l’ammissibilità delle diverse domande e, nel merito, la legittimità della valutazione negativa del 2023.

Il parere

Il parere dichiara inammissibili le domande relative alle valutazioni degli anni 2021 e 2022, poiché proposte oltre il termine di 120 giorni previsto dall’articolo 9 del d.P.R. n. 1199/1971. Qualora le doglianze siano invece interpretate come azioni dirette a ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 10381/2024 o a contestare il silenzio dell’Amministrazione sulle istanze di autotutela, esse sono comunque estranee al perimetro del ricorso straordinario, che ha natura tipicamente impugnatoria e consente soltanto azioni di annullamento. Quanto alla valutazione del 2023, il primo motivo è ritenuto fondato. La valutazione annuale doveva considerare esclusivamente il servizio prestato nel 2023; non potevano quindi assumere rilievo autonomo fatti risalenti ad anni precedenti, compresa la rimozione del 2021 già annullata dal Consiglio di Stato. L’Amministrazione avrebbe potuto considerare fatti oggetto di procedimenti penali o disciplinari solo previo autonomo accertamento e autonoma valutazione della loro rilevanza, mentre si è limitata a richiamare una sentenza penale non definitiva, successivamente riformata con assoluzione per insussistenza del fatto. Né l’avvio di procedimenti penali o disciplinari può costituire, di per sé, elemento di demerito. Inoltre, il mancato rilievo attribuito alle proposte di lode non è stato motivato. La valutazione del 2023 è stata pertanto giudicata apodittica e immotivata e deve essere rinnovata, tenendo conto anche delle sopravvenienze intervenute. La domanda cautelare è assorbita.

Osservazioni

Valutazioni dirigenziali 2021 e 2022

Le impugnazioni sono tardive e comunque inammissibili: i relativi provvedimenti di rigetto dei ricorsi gerarchici erano stati notificati nel maggio 2024, mentre il ricorso straordinario è stato notificato il 23 marzo 2026, oltre il termine di 120 giorni previsto dall’articolo 9 del d.P.R. n. 1199/1971.

Perimetro del ricorso straordinario

Le domande dirette a ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 10381/2024 o a contestare il silenzio dell’Amministrazione sulle istanze di autotutela non possono essere proposte mediante ricorso straordinario, avente natura tipicamente impugnatoria e limitato alle azioni di annullamento.

Valutazione dirigenziale 2023 - carattere annuale

La valutazione deve riguardare esclusivamente il servizio prestato nell’intervallo temporale oggetto di esame. Le valutazioni e gli accadimenti di anni precedenti non possono incidere sulla valutazione dell’anno successivo, salvo quanto eventualmente rilevante secondo la disciplina applicabile e adeguatamente motivato.

Utilizzo di procedimenti penali e disciplinari

Fatti oggetto di procedimenti penali o disciplinari possono essere considerati solo se autonomamente accertati e autonomamente valutati dall’Amministrazione quanto alla loro rilevanza. Il mero richiamo a una sentenza penale non definitiva, successivamente riformata con assoluzione, non integra una motivazione legittima di demerito.

Avvio di procedimenti come elemento negativo

L’avvio di procedimenti penali o disciplinari non può, di per sé, costituire fonte di demerito nella valutazione dirigenziale, poiché gli addebiti potrebbero risultare insussistenti all’esito dei procedimenti.

Proposte di lode e note favorevoli

Qualora l’Amministrazione intenda non attribuire rilievo a lodi o note di compiacimento riferite al periodo valutato, deve esplicitare le ragioni di tale scelta nella motivazione del giudizio.

Rinnovo della valutazione 2023

La valutazione del 2023, ritenuta apodittica e immotivata, deve essere rinnovata tenendo conto delle sopravvenienze intervenute, inclusa la successiva assoluzione della ricorrente.

Norme richiamate

  • articoli 8 e seguenti d.P.R. n. 1199/1971

    Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

    Il ricorso straordinario è un rimedio di natura tipicamente impugnatoria, mediante il quale possono essere esercitate esclusivamente azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi.

  • art. 9 d.P.R. n. 1199/1971

    Il termine per proporre il ricorso straordinario decorre dalla notificazione del provvedimento e, se decorso, determina la tardività dell’impugnazione.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario.

  • art. 16 d.lgs. n. 146/2000

    L’attività dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria è esaminata annualmente tenendo conto dell’efficacia delle prestazioni professionali offerte nel periodo considerato in ragione dei compiti inerenti agli incarichi ricoperti e alla dignità della loro posizione nel Corpo.

    La valutazione è annuale, riguarda l’attività svolta nel periodo considerato e produce rilevanti effetti sulla carriera, sulla revoca dell’incarico e sull’attribuzione di nuove funzioni.

  • art. 2, comma 1, d.m. Giustizia 15 gennaio 2021

    La relazione per la valutazione dei dirigenti verterà sull’attività effettivamente svolta, sui comportamenti organizzativi e gestionali assunti e sui risultati conseguiti in caso di attività aventi carattere straordinario.

    La valutazione deve concentrarsi sull’attività effettivamente svolta, sui comportamenti organizzativi e gestionali e sui risultati conseguiti nelle attività straordinarie.

  • allegato A al d.m. Giustizia 15 gennaio 2021

    attività svolte; comportamenti organizzativi; risultati conseguiti nelle attività di carattere straordinario

    Individua le aree e i parametri oggetto della valutazione annuale.

  • articoli 24 e 27 Cost.

    Sono richiamati dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla presunzione di non colpevolezza; il Consiglio di Stato valorizza, sul piano della motivazione valutativa, la non definitività della condanna e la successiva assoluzione.

  • articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della presunzione di non colpevolezza.

  • direttiva 2016/343/UE e d.lgs. n. 188/2021

    Richiamati dalla ricorrente in materia di presunzione di non colpevolezza.

  • articoli 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituiscono, unitamente all’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679, la base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.

  • articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento disposto in calce al parere.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente domande di annullamento di provvedimenti amministrativi; sono estranee a tale rimedio sia l’azione di ottemperanza sia l’azione contro il silenzio dell’Amministrazione.
  • La valutazione annuale del personale dirigente deve essere riferita esclusivamente al servizio prestato nel periodo oggetto di esame; fatti e valutazioni relativi ad anni precedenti non possono incidere sul giudizio successivo senza una specifica base e una puntuale motivazione.
  • L’Amministrazione può considerare, nella valutazione del servizio, fatti oggetto di procedimenti penali o disciplinari non ancora definiti soltanto se procede a un autonomo accertamento dei fatti e a un’autonoma valutazione della loro rilevanza; il mero richiamo a una condanna non definitiva non è sufficiente.
  • L’avvio di un procedimento penale o disciplinare non costituisce, di per sé, un elemento di demerito valutabile, perché gli addebiti possono risultare infondati o insussistenti all’esito del procedimento.
  • Quando la valutazione dirigenziale produce effetti gravemente pregiudizievoli sulla carriera, il giudizio negativo deve essere specificamente motivato, con riferimento ai parametri normativi applicabili e con considerazione anche degli elementi favorevoli dedotti dall’interessato.
  • Il mancato riconoscimento di lodi o note di compiacimento riferite al periodo valutato richiede una motivazione esplicita, soprattutto quando tali elementi siano stati puntualmente prospettati dal dipendente.

Valutazioni dirigenziali di una dirigente della Polizia penitenziaria

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una dirigente aggiunta della Polizia penitenziaria contro le valutazioni dirigenziali relative agli anni 2021, 2022 e 2023, nonché contro gli atti connessi e il rigetto dei ricorsi gerarchici. La Sezione Prima del Consiglio di Stato ha espresso un parere di accoglimento parziale: le impugnazioni relative agli anni 2021 e 2022 sono state dichiarate inammissibili, mentre è stata accolta quella concernente l’anno 2023.

Premesse e vicenda amministrativa

Per gli anni 2019 e 2020 la ricorrente aveva ottenuto valutazioni positive. Dal 2021 le valutazioni erano invece risultate “non conformi”, con 84 punti per gli anni 2021 e 2022 e 60 punti su 120 per l’anno 2023.

La ricorrente ha sostenuto che l’Amministrazione avesse continuato a valorizzare, ai fini delle valutazioni, procedimenti disciplinari e atti di demansionamento già annullati dal Consiglio di Stato con sentenza n. 10381/2024. Ha inoltre contestato il richiamo a una richiesta di rinvio a giudizio e a una condanna penale non definitiva, nonché il mancato rilievo attribuito a due proposte di lode formulate da direttori di istituto.

Nelle more del procedimento, la sentenza penale di primo grado è stata integralmente riformata dalla Corte di appello, che ha assolto la ricorrente per insussistenza del fatto; la pronuncia è divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2025.

Contraddittorio e ammissibilità del ricorso

La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la relazione ministeriale è stata trasmessa alla ricorrente, che ha depositato una memoria di replica.

Le impugnazioni relative alle valutazioni degli anni 2021 e 2022 sono state giudicate tardive e inammissibili. I provvedimenti di rigetto dei ricorsi gerarchici erano stati notificati rispettivamente l’8 maggio 2024 e il 12 maggio 2024, mentre il ricorso straordinario è stato notificato il 23 marzo 2026, oltre il termine di 120 giorni stabilito dall’articolo 9 del d.P.R. n. 1199/1971.

La Sezione ha inoltre chiarito che, se le doglianze fossero interpretate non come domande di annullamento, ma come contestazione della mancata esecuzione della sentenza n. 10381/2024 o del silenzio sulle istanze di autotutela, il ricorso sarebbe comunque inammissibile. L’ottemperanza deve essere proposta davanti al giudice che ha pronunciato la decisione e l’azione contro il silenzio non rientra nel perimetro del ricorso straordinario.

Disciplina della valutazione dirigenziale

L’articolo 16 del d.lgs. n. 146/2000 prevede che l’attività dei funzionari della Polizia penitenziaria sia esaminata annualmente, tenendo conto dell’efficacia delle prestazioni professionali nel periodo considerato, in relazione agli incarichi ricoperti e alla dignità della posizione nel Corpo.

Il d.m. Giustizia 15 gennaio 2021 stabilisce che la relazione valutativa debba riguardare l’attività effettivamente svolta, i comportamenti organizzativi e gestionali e i risultati conseguiti nelle attività di carattere straordinario. L’allegato A articola la valutazione nelle aree delle attività svolte, dei comportamenti organizzativi e dei risultati conseguiti.

L’esito negativo della valutazione comporta, ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del d.lgs. n. 146/2000, la revoca dell’incarico ricoperto e rileva ai fini della progressione in carriera e dell’attribuzione di nuove funzioni. Proprio per tali effetti, il giudizio negativo richiede una motivazione effettiva e puntuale.

Valutazione dell’anno 2023

Per il 2023 alla ricorrente sono stati attribuiti 60 punti, con punteggi ridotti nelle aree relative alle attività svolte, ai comportamenti organizzativi e ai risultati nelle attività straordinarie.

La motivazione dell’Amministrazione aveva richiamato la rimozione da un precedente incarico, una sanzione disciplinare, una condanna penale di primo grado, una richiesta di rinvio a giudizio e il progressivo peggioramento delle valutazioni. La Sezione ha ritenuto fondata la censura di difetto di motivazione per le seguenti ragioni:

  • la valutazione è annuale e deve riguardare esclusivamente il servizio prestato nel periodo oggetto di esame;
  • non potevano essere valorizzati fatti risalenti ad anni precedenti, compresa la rimozione del 2021, peraltro annullata dal Consiglio di Stato;
  • il richiamo a una sentenza penale non definitiva non poteva sostituire l’autonomo accertamento dei fatti e l’autonoma valutazione della loro rilevanza professionale;
  • la condanna penale era stata successivamente riformata con assoluzione per insussistenza del fatto;
  • l’avvio di procedimenti penali o disciplinari non può costituire, da solo, elemento di demerito;
  • il mancato rilievo attribuito alle proposte di lode non era stato spiegato.

Necessità di rinnovare la valutazione

La valutazione del 2023 è stata definita apodittica e del tutto immotivata. L’Amministrazione deve quindi procedere a una nuova valutazione, tenendo conto delle sopravvenienze intervenute e applicando correttamente i parametri previsti dal d.lgs. n. 146/2000 e dal d.m. 15 gennaio 2021.

Dispositivo

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario sia, in parte, dichiarato inammissibile e, in parte, accolto. La domanda cautelare è stata assorbita. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente, ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.