Sentenza n. 3705/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento in data 10 marzo 2025 adottato dalla Questura di -OMISSIS- con il quali veniva fatto divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonché sul territorio degli altri stati dell''Unione Europea per la durata di cinque anni con ulteriore prescrizione dell’obbligo di presentazione presso i CC di -OMISSIS- in occasione degli incontri di calcio disputati dalla -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO della durata di cinque anni, con obbligo di presentazione presso i Carabinieri durante gli incontri di calcio
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura che gli vietava di accedere ai luoghi in cui si svolgono incontri di calcio, nazionali e internazionali, per cinque anni, contestando la ricostruzione dei fatti e deducendo la violazione dell'art. 6, comma 1, l. 401/1989 per insussistenza dei presupposti della misura. Ha sostenuto che il breve scavalcamento della balaustra e l'accesso al parterre non fossero consapevoli condotte violative delle regole dello stadio, che l'area non fosse adeguatamente segnalata come interdetta e che egli si fosse immediatamente adeguato alle indicazioni degli steward. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990, il difetto di motivazione e l'assenza di una concreta pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, rilevando che la condotta, al più, avrebbe potuto integrare una violazione del regolamento d'uso dello stadio. Infine, ha contestato l'ampiezza e l'indeterminatezza dei luoghi sottratti all'accesso, comprensivi di qualsiasi luogo interessato dalla sosta, dal transito o dal trasporto degli spettatori.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO. Ha ritenuto che la prima condotta contestata, consistente nello scavalcamento della balaustra e nel breve stazionamento sulla tribunetta non ancora agibile, non fosse assistita da colpevolezza, poiché l'area non era adeguatamente segnalata come preclusa ai tifosi, e che mancasse altresì la volontà di opporsi alle indicazioni degli steward, essendosi il ricorrente prontamente adeguato e allontanato. Quanto alla seconda condotta, relativa all'ingresso nell'area del parterre insieme ad altri tifosi, il Collegio ha rilevato che l'accesso era stato determinato dall'apertura del cancello da parte dello steward e si era svolto pacificamente; inoltre, i tifosi avevano abbandonato l'area quando richiesto dagli addetti. Il potere discrezionale dell'amministrazione nell'applicazione del DASPO presuppone comunque l'accertamento di fatti concretamente riconducibili all'interessato, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare una valutazione probabilistica di pericolosità. Nel caso concreto mancavano condotte consapevolmente violative delle regole dello stadio e comportamenti violenti o comunque pericolosi per l'ordine pubblico. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, l. 401/1989
Il DASPO, quale misura amministrativa di prevenzione, richiede fatti concretamente riconducibili al destinatario e idonei a fondare una valutazione di pericolosità per la sicurezza o l'ordine pubblico.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo deve essere adeguatamente motivato, anche con riferimento ai presupposti fattuali della misura preventiva.
art. 10 l. 241/1990
La norma è richiamata dal ricorrente tra i vizi dedotti, senza una specifica interpretazione ulteriore esplicitata dal Collegio.
Massime di principio
- Il DASPO, pur essendo una misura preventiva e non sanzionatoria, può essere adottato soltanto sulla base di fatti concretamente riferibili al destinatario e sorretti da elementi gravi, precisi e concordanti, secondo il criterio probabilistico del “più probabile che non”.
- L’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nella valutazione della pericolosità non consente di fondare il DASPO su responsabilità presunte o su elementi privi di riscontri certi e obiettivi.
- Un breve accesso o stazionamento in un’area dello stadio non adeguatamente segnalata come interdetta, seguito dal pronto adeguamento alle indicazioni degli steward, non integra di per sé una condotta consapevolmente violativa idonea a giustificare il DASPO.
- La partecipazione a un ingresso collettivo in un’area interdetta non è sufficiente a fondare il DASPO quando l’accesso sia stato reso possibile dall’apertura del cancello da parte degli addetti alla sicurezza, si sia svolto pacificamente e il gruppo abbia rispettato l’ordine successivo di allontanamento.
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