Cassazione Civile, Sentenza n. 37267/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia dei ricorrenti, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., e ha disposto che non si pronuncia sulle spese, conformemente all'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza n. 1072/2018 della Corte d'appello di Ancona del 3 aprile 2018. Con atto sottoscritto dalle parti e dai difensori in data 2 agosto 2021 i ricorrenti (Interporto Marche S.p.A. e i ricorrenti incidentali) hanno dichiarato di rinunciare ai ricorsi per cassazione; le rinunce reciproche sono state accettate dai controricorrenti (i Pandolfi de Rinaldis e il Comune di Jesi). In udienza pubblica del 30/09/2021 il Pubblico Ministero si è rimesso all'istanza di rinuncia delle parti.
Norme richiamate
art. 390 cod. proc. civ.
Applicato quale norma che consente la declaratoria di estinzione del processo in caso di rinuncia al gravame; la Corte ha fatto ricorso a questa disposizione come presupposto per estinguere il procedimento
art. 391 cod. proc. civ.
Applicato per statuire che, essendo intervenuta la rinuncia e la conseguente estinzione del processo, non si procede a decisione sulle spese così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 391
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se espressa in modo formale e accettata dalle controparti, determina l'estinzione del processo in Cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- La declaratoria di estinzione non implica una decisione sul merito della controversia: la pronuncia impugnata resta operante nei limiti del giudicato precedente, ma il giudizio di cassazione si estingue senza pronuncia sulle questioni sostanziali.
- Conseguenza procedurale abituale è l'assenza di statuizione sulle spese quando la causa si estingue per rinuncia, in conformità all'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c.; le parti devono quindi considerare il rischio di non ottenere rimborso spese processuali.
- Per essere efficace la rinuncia deve risultare da atto formale (sottoscritto dalle parti e dai difensori) e, idealmente, essere dichiarata o confermata in udienza pubblica, così da permettere al Pubblico Ministero e al collegio di rilevare la questione e dichiarare l'estinzione.
- Se si intende mantenere la possibilità di una futura impugnazione o di ulteriori azioni, occorre valutare attentamente gli effetti della rinuncia sullo stato processuale e sugli eventuali termini di decadenza/ prescrizione collegati alla causa
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