Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37267/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia dei ricorrenti, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., e ha disposto che non si pronuncia sulle spese, conformemente all'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza n. 1072/2018 della Corte d'appello di Ancona del 3 aprile 2018. Con atto sottoscritto dalle parti e dai difensori in data 2 agosto 2021 i ricorrenti (Interporto Marche S.p.A. e i ricorrenti incidentali) hanno dichiarato di rinunciare ai ricorsi per cassazione; le rinunce reciproche sono state accettate dai controricorrenti (i Pandolfi de Rinaldis e il Comune di Jesi). In udienza pubblica del 30/09/2021 il Pubblico Ministero si è rimesso all'istanza di rinuncia delle parti.

Norme richiamate

  • art. 390 cod. proc. civ.

    Applicato quale norma che consente la declaratoria di estinzione del processo in caso di rinuncia al gravame; la Corte ha fatto ricorso a questa disposizione come presupposto per estinguere il procedimento

  • art. 391 cod. proc. civ.

    Applicato per statuire che, essendo intervenuta la rinuncia e la conseguente estinzione del processo, non si procede a decisione sulle spese così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 391

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se espressa in modo formale e accettata dalle controparti, determina l'estinzione del processo in Cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
  • La declaratoria di estinzione non implica una decisione sul merito della controversia: la pronuncia impugnata resta operante nei limiti del giudicato precedente, ma il giudizio di cassazione si estingue senza pronuncia sulle questioni sostanziali.
  • Conseguenza procedurale abituale è l'assenza di statuizione sulle spese quando la causa si estingue per rinuncia, in conformità all'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c.; le parti devono quindi considerare il rischio di non ottenere rimborso spese processuali.
  • Per essere efficace la rinuncia deve risultare da atto formale (sottoscritto dalle parti e dai difensori) e, idealmente, essere dichiarata o confermata in udienza pubblica, così da permettere al Pubblico Ministero e al collegio di rilevare la questione e dichiarare l'estinzione.
  • Se si intende mantenere la possibilità di una futura impugnazione o di ulteriori azioni, occorre valutare attentamente gli effetti della rinuncia sullo stato processuale e sugli eventuali termini di decadenza/ prescrizione collegati alla causa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.