Cassazione Penale, Sentenza n. 15192/2022 del 20/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 222, comma 2 C.d.S. (terzo e quarto periodo), degli artt. 3 e 27 Cost. e dell'art. 49 C.D.F.U.E., perché la sentenza di patteggiamento ha disposto la revoca della patente anzichè la sospensione nonostante la Corte costituzionale (sent. n.88/2019) consenta al giudice di valutare la sospensione in concreto; il ricorrente ha fatto valere circostanze attenuanti (bassa velocità, soccorso immediato, risarcimento) che avrebbero dovuto indurre alla sanzione meno afflittiva. (2) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 222, comma 2 e art. 3 Cost., sostenendo che il Tribunale non ha adeguatamente motivato la scelta della revoca rispetto alla sospensione, nonostante l'entità della pena penale concordata.
La decisione
Rigetto del ricorso per infondatezza di entrambi i motivi. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente esercitato il potere discrezionale nelle sanzioni amministrative accessorie e abbia fornito motivazione adeguata: la condotta di guida è stata considerata gravemente imprudente (investimento di una persona su bicicletta sul lato del marciapiede, strada urbana rettilinea, vicinanza a un ospedale, buona visibilità, orario diurno, nessuna manovra di emergenza e mancato controllo del veicolo), elementi che giustificano la revoca della patente pur nell'ambito del patteggiamento. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza di Sezioni Unite che ammette il ricorso per cassazione per le decisioni sul "patteggiamento" relative a sanzioni amministrative accessorie e impone adeguata motivazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento; disciplina il procedimento e l'omologazione dell'accordo sulla pena. La Corte ha ricordato che, anche nella sentenza di applicazione della pena su richiesta, il giudice può decidere sulle sanzioni amministrative accessorie ma deve motivare la scelta.
art. 589-bis, comma 1 cod. pen.
Norma penale relativa al reato per cui è stato patteggiato (fattispecie oggetto del processo); la gravità della condotta ai sensi di questa norma è stata presa in considerazione per la determinazione della sanzione amministrativa accessoria.
art. 222, comma 2 Codice della Strada
Prevede la revoca o la sospensione della patente in caso di condanna per determinati reati stradali; la Corte costituzionale (sent. n.88/2019) ha consentito al giudice, in assenza di circostanze aggravanti, di valutare la sospensione come alternativa alla revoca, lasciando al giudice un sindacato di merito che però richiede adeguata motivazione.
Sentenza Corte Cost. n. 88/2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte della norma che impediva al giudice di disporre la sospensione della patente in alternativa alla revoca per i reati previsti, stabilendo che il giudice può valutare le circostanze del caso concreto.
Sezioni Unite, Sent. n. 21369/2019
"E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di 'patteggiamento' con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative"
Chiarisce che le statuizioni sulle sanzioni amministrative accessorie nel patteggiamento sono soggette a motivazione specifica e sono impugnabili in cassazione per errori o omissioni motivazionali; il giudice deve applicare criteri e parametri simili a quelli dell'autorità amministrativa e assolvere all'onere motivazionale.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione e al principio di uguaglianza; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione dell'art. 3 in quanto la motivazione sulle sanzioni amministrative è risultata adeguata.
art. 27 Cost.
Invocato in relazione alla capacità rieducativa della pena e alla proporzionalità; il ricorso sosteneva che la revoca fosse incompatibile con finalità rieducative, ma la Corte ha ritenuto che, alla luce della gravità della condotta, la revoca fosse giustificata.
art. 49 C.D.F.U.E.
Riferimento al principio di proporzionalità richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che l'esercizio discrezionale del giudice, motivato sulla gravità della condotta, rientri nei limiti della proporzionalità.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma sulle fattispecie di ricorso per cassazione: la lett. e) riguarda i vizi di motivazione. La Corte ha confermato che le decisioni sulle sanzioni amministrative accessorie possono essere censurate per omessa o insufficiente motivazione ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- Il giudice che omologa un patteggiamento può decidere sulle sanzioni amministrative accessorie (es. revoca o sospensione della patente) e la scelta è soggetta a sindacato in cassazione se carente la motivazione.
- La sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019 ha aperto la possibilità per il giudice di disporre la sospensione della patente come alternativa alla revoca quando non ricorrono circostanze aggravanti; tuttavia ciò richiede una valutazione concreta delle circostanze e adeguata motivazione.
- Le ragioni che giustificano la sanzione amministrativa accessoria sono autonome rispetto a quelle che giustificano la misura della pena penale; la comparazione tra le due motivazioni non è necessaria e non determina automaticamente contraddittorietà.
- Fatti attenuanti come bassa velocità, soccorso e risarcimento possono influire sulla scelta tra sospensione e revoca, ma non escludono la revoca se la condotta complessiva rivela grave imprudenza (es. investimento su marciapiede, mancanza di controllo, assenza di manovre di emergenza).
- In sede di cassazione il controllo sulle sanzioni amministrative accessorie è principalmente di legittimità: la Corte verifica se il giudice ha esercitato la discrezionalità entro i limiti di legge e con motivazione adeguata; se la motivazione è congrua, il ricorso viene respinto.
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