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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00425/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il primo, ha cassato la sentenza del tribunale e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito annullando il verbale impugnato. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, rilevando l'andamento non sempre univoco della giurisprudenza sulla questione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario veicolo)

La controversia

La controversia nasce da due verbali collegati. Con il primo, l'amministrazione contestava al proprietario del veicolo una violazione del Codice della strada per uso del telefono cellulare alla guida; quel verbale era stato poi annullato dal giudice di pace, che aveva accertato che l'interessato usava il dispositivo in modalità viva voce e che l'accertatore aveva commesso un errore visivo. Successivamente il comune notificava un secondo verbale, fondato sull'art. 126-bis CdS, contestando al medesimo soggetto di non aver comunicato, entro sessanta giorni dalla notifica del primo verbale, i dati identificativi del conducente al momento dell'infrazione presupposta. Il ricorrente impugnava il secondo verbale sostenendo, da un lato, che il tribunale avesse erroneamente ritenuto giustificata la mancata contestazione immediata del primo illecito sulla base di una presunta assenza non risultante dal verbale; dall'altro, e soprattutto, che l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente non era ancora sorto o comunque era sospeso fino alla definizione del giudizio sul verbale presupposto. Sosteneva inoltre che, essendo poi il primo verbale stato annullato, veniva meno il presupposto stesso della sanzione ex art. 126-bis CdS, e che la sua condotta non fosse rimproverabile perché conforme a precedenti arresti giurisprudenziali e a indicazioni amministrative.

Norme richiamate

  • art. 126-bis, comma 2, d.lgs. 285/1992

    "mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente"

    La violazione si configura solo quando siano stati definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti contro il verbale presupposto; prima di allora non sorge l'obbligo nei termini indicati. Se il verbale presupposto viene annullato, viene meno il presupposto della sanzione.

  • art. 201, commi 1, 1-bis e 1-ter d.lgs. 285/1992

    È richiamato in relazione alla contestazione immediata delle infrazioni stradali e alla disciplina delle ipotesi in cui essa non è necessaria.

  • art. 383, commi 1, 2, 3 e 4 D.P.R. 495/1992

    È richiamato come norma regolamentare collegata al contenuto del verbale e agli adempimenti dell'accertamento.

  • art. 1362 c.c.

    È invocato dal ricorrente come criterio ermeneutico per contestare l'interpretazione del verbale e delle norme applicate.

  • art. 1363 c.c.

    È invocato dal ricorrente come criterio ermeneutico sistematico.

  • art. 1366 c.c.

    È invocato dal ricorrente come criterio di interpretazione secondo buona fede.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 3 l. 689/1981

    È richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza di colpevolezza nella mancata comunicazione.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte lo utilizza per decidere direttamente nel merito, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • In materia di art. 126-bis CdS, l'obbligo del proprietario di comunicare i dati del conducente non decorre automaticamente dalla notifica del verbale presupposto, ma si attiva solo dopo la definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi promossi avverso quel verbale.
  • Se il verbale presupposto viene annullato all'esito dell'opposizione, viene meno il presupposto stesso della sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente.
  • Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito annullando l'atto sanzionatorio.
  • Nei verbali di contestazione stradale, un'interpretazione meramente letterale e anticipata dell'obbligo di comunicazione non può prevalere sulla ratio della norma, che è quella di assicurare l'identificazione del responsabile senza imporre al proprietario un onere prima della definizione delle contestazioni sul verbale originario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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