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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22328/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Relli ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato derivante dalla sentenza di condanna del Tribunale di Napoli (10/01/2018, confermata in appello). Il motivo principale era l'inosservanza degli artt. 420-bis e 629-bis c.p.p. e il vizio di motivazione: si contestava la dichiarazione di assenza dell'imputato e l'assunzione della sua conoscenza del processo, per presunte notifiche irregolari e per l'inidoneità dell'indirizzo anagrafico (residenza cancellata/sospesa, difensore di fiducia rinunciante notificato a tale indirizzo, mancanza di prova di rapporti tra imputato e difensore, e contestazione della notifica consegnata "a mani della nipote capace e convivente"). Inoltre si sosteneva che, anche se formalmente corrette, le notifiche non dimostravano l'effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente valutato un complesso di elementi convergenti che dimostravano la persistenza del domicilio e dei rapporti familiari (notifiche al domicilio anagrafico, consegna a una "nipote capace e convivente", accertamenti delle cancellerie, e il fatto che la polizia ha rintracciato e arrestato il ricorrente in quell'indirizzo). Ha inoltre valorizzato la nomina di un difensore durante le indagini come indicazione della conoscenza del procedimento. In aggiunta, la Corte ha applicato la nuova formulazione dell'art. 629-bis c.p.p. (d.lgs. n.150/2022), osservando che il ricorrente non ha provato di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa; la conoscenza del processo è avvenuta al momento dell'esecuzione dell'ordine di esecuzione (14/05/2024), e la nuova norma è applicabile a quel momento. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Indicazione del concorso di persone nel reato contestato; citazione come norma sostanziale collegata alle accuse di condanna

  • art. 81, comma 2 c.p.

    art. 81, comma 2 cod. pen.

    Riferimento alla continuazione o circostanze del reato nella declaratoria delle imputazioni

  • art. 629 c.p.

    Norma sostanziale relativa al reato di estorsione (o altra fattispecie indicata nella sentenza); citata in relazione alla condanna di merito

  • legge n. 203/1991, art. 7

    Richiamata come norma di riferimento collegata alla contestazione penale (specificità riportata nella sentenza di merito)

  • art. 420-bis c.p.p.

    art. 420-bis cod. proc. pen.

    Regola i presupposti per la dichiarazione di assenza dell'imputato; la difesa lamentava che la dichiarazione di assenza fosse illegittima per notifiche e situazioni anagrafiche irregolari

  • art. 629-bis c.p.p.

    art. 629-bis cod. proc. pen. (introdotto/novellato dal d.lgs. n.150/2022)

    Disciplina la rescissione del giudicato per procedimenti celebrati in assenza: richiede che il condannato provi d'essere stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti e che non abbia potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa, salvo che abbia avuto effettiva conoscenza del processo prima della sentenza; la Corte ha ritenuto applicabile la nuova formulazione al momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza (esecuzione 14/05/2024) e ha escluso i presupposti per la rescissione

  • d.lgs. n.150/2022 (riforma Cartabia)

    d.lgs. n. 150 del 10/10/2022

    Ha modificato l'art. 629-bis c.p.p.; la Corte ha ritenuto che per stabilire la norma applicabile occorre fare riferimento al momento in cui l'imputato ha avuto conoscenza del giudicato, non al momento della pronuncia della sentenza

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento in cassazione quando il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La declaratoria di 'assenza' e la conseguente possibilità di rescindere il giudicato richiedono una valutazione complessiva e convergente degli elementi probatori: residenza anagrafica, accertamenti delle cancellerie, attività di polizia giudiziaria e chi materialmente ha ricevuto le notifiche.
  • La notifica effettuata 'a mani di un convivente capace' può essere considerata valida e, se corroborata da altri elementi (es. presenza dell'imputato in quell'indirizzo durante attività di p.g.), è idonea a dimostrare la conoscenza del processo da parte dell'imputato.
  • La rinuncia del difensore di fiducia inviata a un indirizzo oggetto di successiva cancellazione anagrafica non è di per sé decisiva: conta la prova della effettiva relazione tra imputato e domicilio e la possibilità che il condannato abbia comunque avuto conoscenza del procedimento (anche per la nomina di altro difensore durante le indagini).
  • Per le istanze di rescissione, dopo la riforma (d.lgs. n.150/2022), rileva il momento in cui l'imputato ha avuto conoscenza della sentenza; se tale conoscenza è intervenuta quando la nuova normativa era vigente, si applicano i requisiti più stringenti (prova dell'impossibilità di proporre impugnazione senza colpa).
  • Chi propone ricorso per cassazione contro il rigetto di una rescissione deve confrontarsi specificamente con gli elementi di fatto e di prova valorizzati dalla Corte di merito: censure generiche o riproposizione delle medesime doglianze senza confutare i dati probatori rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese.

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