Cassazione Civile, Ordinanza n. 01385/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (tribunale)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso su ricorso di una società cessionaria del credito per il pagamento di una somma rilevante. Nel giudizio riassunto dopo una declinatoria di incompetenza del Tribunale di Gela, il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per le imprese, ha sollevato regolamento d'ufficio ex artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c. ritenendo che la propria competenza per materia non sussistesse sulle domande di accertamento dell'usurarietà del conto corrente, della violazione degli artt. 117 e 125 TUB e delle conseguenti restituzioni, nonché sulle ulteriori domande degli opponenti, mentre sarebbe rimasta ferma solo la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, non essendo configurabile una connessione idonea a radicare unitariamente la competenza della sezione specializzata. Il Procuratore Generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del regolamento. La Corte ha invece ritenuto ammissibile il conflitto e ha valutato la reale sussistenza della competenza inderogabile e dei rapporti di connessione tra le domande, escludendo che la domanda sulla fideiussione trascinasse anche le altre pretese, perché mancavano identità di oggetto e di soggetti e non ricorrevano i rapporti di connessione tipizzati dagli artt. 31 ss. c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento d'ufficio di competenza. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità formulata dal Procuratore Generale, affermando che il giudice che riceve la causa riassunta può sollevare conflitto ex art. 45 c.p.c. quando ritenga che la controversia sia effettivamente soggetta a un criterio di competenza per materia o territorio inderogabile. Nel merito, ha escluso che le domande relative all'usura del conto corrente, alla violazione degli artt. 117 e 125 TUB e alle restituzioni fossero attratte alla competenza della sezione specializzata per le imprese, perché non riconducibili al rapporto societario richiesto dall'art. 3 d.lgs. 168/2003. Ha inoltre escluso la connessione con la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, poiché tale domanda coinvolgeva soggetti diversi e un oggetto diverso rispetto alle altre. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Gela in relazione alla domanda di nullità del mutuo per interessi usurari e altro, rinviando al merito la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 45 c.p.c.
regolamento d'ufficio di competenza
il giudice che riceve la causa riassunta può sollevare conflitto solo se ritiene che la controversia sia realmente soggetta a competenza per materia o territorio inderogabile e che tale competenza non sia del giudice della riassunzione.
art. 47, comma 4, c.p.c.
richiamato come base del regolamento di competenza proposto dal tribunale.
art. 3 d.lgs. n. 168/2003
competenza per materia della sezione specializzata per le imprese
le domande di usurarietà del conto corrente, violazione degli artt. 117 e 125 TUB e restituzioni non rientrano nel rapporto societario richiesto dalla norma.
artt. 31 ss. c.p.c.
la connessione idonea a spostare la competenza richiede uno dei rapporti tipizzati dalla disciplina processuale; in difetto di identità di oggetto o soggetti, la connessione non opera.
artt. 117 e 125 TUB
sono richiamati come fonti delle domande di accertamento della violazione bancaria e delle conseguenti pretese restitutorie.
Massime di principio
- Nel regolamento d'ufficio ex art. 45 c.p.c. il giudice della riassunzione può ancora investire la Corte della questione di competenza quando la controversia sia effettivamente soggetta a un criterio di competenza inderogabile e tale criterio non radichi la causa presso il giudice adito in riassunzione.
- La competenza della sezione specializzata per le imprese va limitata alle controversie che presentino un effettivo collegamento con il rapporto societario richiesto dalla legge; non basta che la vicenda coinvolga in senso lato operazioni bancarie o rapporti accessori.
- La connessione processuale idonea a determinare lo spostamento della competenza richiede una connessione tipizzata dalla legge e non può essere affermata in via generica quando le domande abbiano oggetti e soggetti differenti.
- La domanda di nullità di una fideiussione per violazione della normativa antitrust non trascina automaticamente le ulteriori domande relative al rapporto di mutuo o al conto corrente se mancano identità soggettiva e oggettiva tra le pretese.
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