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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1809/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) violazione di norme processuali (artt. 178-191 c.p.p.) e questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 L.F. per violazione del diritto al silenzio e del giusto processo; 2) erronea qualificazione dello stesso come amministratore di fatto della Millenium s.r.l.; 3) carenza di motivazione circa il dolo specifico richiesto per il reato di cagionamento del fallimento (art. 223 co.2 n.2 L.F.); 4) mancanza di motivazione sul dolo specifico in relazione alla bancarotta documentale; 5) travisamento della prova e valutazione errata delle e-mail prodotte in appello, nonché erroneo trattamento dell'onere della prova circa la sottrazione delle scritture contabili; 6) carenza di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto non rilevante la questione costituzionale (le dichiarazioni rese al curatore non sono state decisive e la Corte ha applicato il cosiddetto "criterio di resistenza"); ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente valorizzato plurimi indizi per qualificare il ricorrente come amministratore di fatto (posizione socio‑dominante, interlocuzione esclusiva con il curatore, riscossione di canoni); ha ritenuto adeguata la motivazione circa il dolo (anche in forma di dolo eventuale/operazioni dolose) per il fallimento cagionato dalla protratta omissione del pagamento di imposte e contributi, con prevedibilità del dissesto; ha ritenuto fondate le ragioni sulla bancarotta documentale, indicando il dolo specifico finalizzato a occultare distrazioni (anche in presenza delle e‑mail acquisite in appello la versione difensiva non è risultata provata) e correttamente attribuito all'imputato l'onere di provare cause non imputabili a lui per l'assenza delle scritture; ha dichiarato applicabile l'aggravante del danno di rilevante gravità e osservato che le attenuanti generiche riconosciute non prevalgono per la pluralità dei fatti di bancarotta. Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma, nel merito, della sentenza di appello nella sostanza.

Norme richiamate

  • Artt. 178-191 cod. proc. pen.

    Rilevate nella prospettazione di violazione di norme probatorie; la Corte ricorda l'onere della parte che invoca inutilizzabilità di indicare gli atti specifici e l'incidenza sull'istruttoria, applicando il principio del "criterio di resistenza" per escludere la decisività di dichiarazioni eventualmente illegittime

  • Art. 49 Legge fallimentare

    obbligo del fallito di presentarsi al curatore se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione

    La Corte considera legittimo l'utilizzo delle dichiarazioni rese al curatore quando non decisive, e afferma che la procedura fallimentare è finalizzata alla liquidazione del patrimonio e non attribuisce al curatore poteri coercitivi tali da porre il fallito in una posizione analoga a soggetti tutelati da specifiche garanzie diverse

  • Art. 223, comma 2, n. 2 Legge fallimentare

    "causazione del fallimento con dolo o per effetto di operazioni dolose"

    La norma contempla due fattispecie autonome: dolo diretto di evento e fallimento per effetto di operazioni dolose; le "operazioni dolose" possono essere attive o omissioni sistematiche (es. mancato versamento di imposte/contributi) che rendono prevedibile il dissesto; il dolo può essere anche in forma di dolo eventuale/accettazione del rischio

  • Art. 219, comma 1 Legge fallimentare

    Prevede l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità; la Corte conferma l'applicabilità anche alle ipotesi di bancarotta impropria quando il depauperamento o il pregiudizio verso il ceto creditorio è rilevante

  • Art. 43 cod. pen.

    Definizione generale del dolo (conoscenza e volontà dell'evento); la Corte lo utilizza per distinguere dolo diretto e dolo eventuale nel contesto del reato fallimentare

  • Art. 2394 cod. civ.

    Obbligo di fedeltà degli amministratori a non creare dolosamente situazione che possa rendere necessario il fallimento; la violazione integra, se sussistono le altre condizioni, un'operazione dolosa rilevante ai fini dell'art. 223 L.F.

  • Art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente per affermare che la posizione del curatore non determina un rapporto gerarchico istituzionalizzato che imponga l'applicazione di specifiche garanzie di inutilizzabilità simili ad altri ordinamenti

  • Art. 187‑quinquesdecies del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58

    Citato nella comparazione giurisprudenziale: la Corte precisa che i precedenti internazionali/constituzionali richiamati dal ricorrente riguardano situazioni diverse e non trovano applicazione automatica alle dichiarazioni del fallito al curatore

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono automaticamente inutilizzabili: la parte che ne invoca l'inutilizzabilità deve indicare gli atti specifici e dimostrarne la decisività; se la decisione regge anche senza quelle dichiarazioni, il ricorso è inammissibile per genericità
  • Il curatore agisce nell'ambito della procedura fallimentare per la gestione e liquidazione del patrimonio; non assume automaticamente poteri coercitivi tali da garantire al fallito una speciale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese
  • Per qualificare una persona come amministratore di fatto il giudice può valorizzare elementi di fatto strutturali (quota sociale, ruolo effettivo nella gestione, rapporti con il curatore, riscossione di somme) anche in assenza di formali deleghe
  • La causazione del fallimento per "operazioni dolose" può derivare da condotte omissione sistematiche (es. protratto mancato pagamento di imposte/contributi) quando tali condotte rendono prevedibile il dissesto: è sufficiente il dolo eventuale/consapevolezza del rischio
  • In caso di mancato rinvenimento delle scritture contabili la difesa deve provare che l'assenza dipende da cause non imputabili all'imputato; introdurre come versione difensiva la sottrazione ha l'onere probatorio in capo alla difesa
  • L'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è applicabile anche alla bancarotta impropria quando il depauperamento o il pregiudizio complessivo ai creditori è significativo
  • Nel ricorso per cassazione è essenziale specificare, per ogni motivo, la "rationes decidendi" che si contesta e dimostrare come l'eliminazione o la diversa valutazione di un elemento probatorio avrebbe inciso in modo decisivo sul convincimento del giudice

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