Cassazione Civile, Ordinanza n. 25527/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda contributi dovuti alla Gestione Separata INPS da un avvocato per i redditi professionali prodotti negli anni 2009, 2010 e 2011. La Corte d’appello aveva accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla professionista, ritenendo che il termine quinquennale decorresse dalle scadenze ordinarie di pagamento dei contributi e che gli atti di messa in mora fossero stati notificati quando la prescrizione era già maturata. Aveva inoltre escluso che l’omessa compilazione del quadro RR nelle dichiarazioni dei redditi integrasse, da sola, il doloso occultamento del debito contributivo. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. e della normativa speciale sulla Gestione Separata e sugli adempimenti/contributi, sostenendo che la Corte di merito avesse errato nel far decorrere la prescrizione senza considerare il differimento dei termini previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contributi del 2009 e nel negare rilevanza sospensiva alla mancata compilazione del quadro RR.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla questione preliminare della corretta individuazione del dies a quo della prescrizione per i contributi relativi al 2009. Ha affermato che, in presenza di un differimento dei termini disposto dal D.P.C.M. applicabile, la prescrizione non può decorrere dalla scadenza ordinaria ma dal termine prorogato. Per i contributi 2009 la sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, affinché riesamini la prescrizione alla luce del principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese. Per i contributi relativi al 2010 e al 2011, invece, la decisione di prescrizione è rimasta ferma, poiché anche considerando il dies a quo differito gli atti interruttivi erano comunque tardivi. È stato inoltre respinto il motivo nella parte in cui pretendeva di far discendere automaticamente dalla mancata compilazione del quadro RR l’occultamento doloso del debito contributivo, affermandosi che tale profilo richiede un accertamento di fatto del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La questione della prescrizione implica la verifica del momento in cui il diritto può essere fatto valere, ma il dies a quo va individuato in base alla disciplina legale applicabile e ai termini eventualmente differiti da fonti regolamentari.
art. 2941 n. 8 c.c.
L’occultamento doloso del debito contributivo non può essere desunto automaticamente dalla sola omessa compilazione del quadro RR; occorre un accertamento di fatto specifico.
art. 2934 c.c.
La prescrizione si fonda sull’inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge; il giudice deve qualificarla secondo lo schema normativo applicabile.
art. 2936 c.c.
La disciplina del termine prescrizionale è inderogabile, sicché il giudice deve applicare il regime legale corretto nel verificare se la prescrizione sia maturata.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per denunciare violazione di legge in relazione alla prescrizione dei contributi.
art. 360 n. 5 c.p.c.
L’INPS non ha dedotto un vizio motivazionale nei termini rigorosi richiesti per contestare l’accertamento di merito sull’occultamento doloso.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Indica il rito camerale in cui è stata trattata la causa in Cassazione.
L. 335/1995, art. 2, commi 26-31
Costituisce la base normativa dell’obbligo contributivo alla Gestione Separata per i professionisti.
D.L. 98/2011, art. 18, comma 12, conv. in L. 111/2011
Richiamato dall’INPS quale disciplina di riferimento del credito contributivo.
D.Lgs. 462/1997, art. 1
Norma richiamata dall’INPS nell’ambito della disciplina degli adempimenti e della riscossione dei contributi.
D.Lgs. 241/1997, art. 10, comma 1
Richiamato dall’INPS per la disciplina degli adempimenti dichiarativi e contributivi.
D.Lgs. 241/1997, art. 12, comma 5
Attribuisce al D.P.C.M. la possibilità di differire i termini degli adempimenti relativi a imposte e contributi; il decreto applicabile concorre ad attuare e integrare la disciplina e ha natura regolamentare.
D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1
Ha differito i termini di pagamento dei contributi per il 2009; tale differimento incide sul dies a quo della prescrizione.
Massime di principio
- Quando la prescrizione di un credito contributivo dipende da un termine di pagamento prorogato da un D.P.C.M. adottato ai sensi della legge, il dies a quo va individuato nel termine differito e non in quello ordinario, poiché il provvedimento regolamentare integra la disciplina legale del rapporto.
- Nel giudizio sulla prescrizione, l’individuazione del termine iniziale di decorrenza e del regime applicabile è una quaestio iuris che il giudice deve esaminare anche d’ufficio, senza essere vincolato dalla sola formulazione delle censure delle parti, purché non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.
- L’impugnazione della statuizione sulla sospensione della prescrizione mantiene devoluta anche la questione logicamente preliminare della corretta decorrenza del termine, sicché non si forma giudicato interno sui singoli segmenti della fattispecie estintiva quando il diritto è stato dichiarato prescritto nella sua unità.
- La mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non integra automaticamente l’occultamento doloso del debito contributivo: per applicare la sospensione ex art. 2941 n. 8 c.c. occorre un accertamento fattuale specifico da parte del giudice di merito.
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