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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15254/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando carenze di autosufficienza e difetti di specifica indicazione circa la posizione autonoma dell'organo concordatizio e circa l'avvenuta deduzione, nel giudizio di merito, dei fatti posti a base del motivo. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Dal solo estratto disponibile emerge che il giudizio di legittimità riguardava una controversia in cui la ricorrente contestava la decisione di merito che aveva considerato inammissibile l'impugnazione proposta, sul rilievo che l'azione fosse stata svolta dalla liquidazione giudiziale e non dall'organo concordatizio, con dedotta mancanza di autonoma posizione giuridico-sostanziale o processuale di quest'ultimo rispetto alle società. I ricorrenti sostenevano, inoltre, che la liquidatela giudiziale avrebbe svolto un'attività recuperatoria coerente con le attività istituzionali concordatarie, ma la Corte rileva che tali deduzioni non erano state specificamente circostanziate quanto alla loro introduzione tempestiva nel giudizio di merito e alla loro copertura documentale, difettando l'autosufficienza del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    come modificato dalla l. 228/2012

    la declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    è richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario indicare in modo specifico e autosufficiente i fatti posti a fondamento della censura, dimostrando che essi siano stati ritualmente allegati e trattati nel giudizio di merito.
  • Quando la censura investe la titolarità sostanziale o processuale di un organo rispetto a una parte, il ricorrente deve allegare e dimostrare puntualmente l'esistenza e la rilevanza di tale autonoma posizione, non essendo sufficiente un richiamo generico o tardivo.
  • La mancata specifica indicazione del percorso processuale e documentale dei fatti dedotti comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione legittima la condanna alle spese della parte soccombente e il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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