Sentenza n. 169/2026 - Catania, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato della sentenza di questo T.a.r. n. 1555/2024, pubblicata il 29 aprile 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia, Catania, n. 1555/2024, limitatamente all’obbligo di rimborso del contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia n. 1555/2024, che aveva parzialmente accolto il ricorso e compensato le spese di lite, ponendo tuttavia a carico dell’amministrazione soccombente l’obbligo di rimborso del contributo unificato versato. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma, senza dimostrare l’avvenuto adempimento. Il ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza e la notificazione della pronuncia all’amministrazione. Sono stati dedotti e verificati il rispetto del termine decennale per l’azione di ottemperanza, del termine per il deposito del ricorso e delle formalità necessarie ai fini del decorso del termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha precisato che la compensazione delle spese di lite nella sentenza ottemperanda non esonera la parte soccombente dal rimborso del contributo unificato, poiché l’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002 pone tale onere comunque a carico della parte soccombente, anche in caso di compensazione giudiziale e anche se non costituita. Poiché il passaggio in giudicato era comprovato, la sentenza era stata notificata all’amministrazione e non risultava dimostrato l’adempimento, il giudice ha accertato l’inottemperanza e ordinato all’amministrazione di eseguire la pronuncia entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Catania, con facoltà di delega, cui è stato assegnato un ulteriore termine di novanta giorni per l’esecuzione sostitutiva. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 200, oltre accessori di legge, rimborso del contributo unificato ove versato e spese di notifica documentate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l’azione di ottemperanza; il giudice ha verificato il rispetto del termine decennale per la sua proposizione e ha ordinato l’esecuzione del giudicato.
art. 87, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per verificare il rispetto del termine di deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Il contributo unificato resta a carico della parte soccombente anche quando le spese processuali sono compensate; la compensazione non esclude quindi l’obbligo di rimborso alla parte che lo ha anticipato.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il giudice ha ritenuto rispettate le formalità di notificazione della pronuncia all’amministrazione debitrice, necessarie ai fini del decorso del termine previsto dalla disposizione.
art. 64, comma 4, c.p.a.
In assenza di indicazioni contrarie dell’amministrazione, il giudice ha valorizzato la mancata dimostrazione dell’adempimento quale elemento idoneo a comprovare il perdurante inadempimento.
art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014
Richiamato per il rimborso delle spese forfettarie riconosciute nella condanna alle spese.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per disporre la distrazione delle spese in favore del difensore della parte ricorrente.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite disposta nella sentenza ottemperanda non esonera la parte soccombente dall’obbligo di rimborsare il contributo unificato anticipato dalla parte vittoriosa, poiché tale onere è dovuto comunque ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.
- Nel giudizio di ottemperanza, il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’amministrazione debitrice e la mancata dimostrazione dell’adempimento consentono di accertare l’inottemperanza e di ordinare all’amministrazione l’esecuzione entro un termine giudiziale.
- In caso di persistente inottemperanza all’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di provvedere in via sostitutiva entro un ulteriore termine.
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