Cassazione Civile, Ordinanza n. 00108/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
Una società, poi fallita, aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma asseritamente dovuta in base a un contratto di fornitura di tavoli, panche e accessori. La controparte aveva proposto opposizione al decreto. Nel giudizio di primo grado, la curatela fallimentare subentrata alla società opposta aveva depositato documentazione, tra cui un documento di trasporto attestante la consegna di parte dei beni. Il tribunale aveva ritenuto provata solo la parte di credito supportata dal documento di trasporto, escludendo la restante parte fondata sulla sola fattura. In appello, però, la corte territoriale aveva ritenuto tardiva la costituzione della curatela, affermando che il contumace tardivamente costituito non potesse svolgere attività istruttoria né produrre documenti idonei ad aprire un nuovo tema di indagine, e aveva quindi revocato il decreto ingiuntivo. La curatela ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 293 e 294 c.p.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., sostenendo che la costituzione era tempestiva rispetto alla fase processuale ancora in corso e che l'art. 293 c.p.c. consente al contumace di costituirsi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, con possibilità di produrre documenti entro i termini istruttori ordinari; l'art. 294 c.p.c. riguarderebbe invece solo la rimessione in termini per attività già precluse per causa non imputabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la decisione d'appello nella parte in cui aveva equiparato la costituzione del contumace a una costituzione tardiva preclusiva di ogni produzione documentale. La Corte ha chiarito che, nel caso concreto, la curatela si era costituita in cancelleria il 24 settembre 2013, cioè prima dell'udienza di prosecuzione del 21 novembre 2013, e che l'art. 293 c.p.c. consente la costituzione del contumace fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Ha inoltre affermato che le produzioni documentali possono essere effettuate entro i termini ordinari previsti per la fase istruttoria, senza che rilevi la sola circostanza della contumacia iniziale, mentre l'art. 294 c.p.c. opera solo quando si chieda la rimessione in termini per attività ormai precluse. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 293 c.p.c.
consente al contumace di costituirsi tardivamente, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni; la sola tardiva costituzione non implica automaticamente preclusione alle produzioni documentali se i termini istruttori non sono ancora maturati.
art. 294 c.p.c.
si applica alla rimessione in termini rispetto ad attività già precluse, non come norma che limita in generale le facoltà difensive del contumace tardivamente costituito.
art. 166 c.p.c.
fissa il termine per la costituzione del convenuto prima dell'udienza di prima comparizione; nel caso, la mancata osservanza di tale termine ha determinato la contumacia iniziale.
art. 167 c.p.c.
richiamato dalla corte d'appello per affermare la tardività della costituzione e la conseguente preclusione, ma la cassazione ne ha escluso l'effetto nel caso concreto in ragione della disciplina dell'art. 293 c.p.c.
art. 183 c.p.c.
le produzioni documentali dell'attore devono avvenire nei termini istruttori previsti dalla norma; la decadenza è legata al maturare dei termini, non alla mera tardiva costituzione della controparte.
art. 111 Cost.
richiamato per evidenziare che le scansioni processuali rispondono anche all'interesse pubblico alla ragionevole durata del processo.
art. 113 c.p.c.
dedotto nel ricorso come norma violata, senza specifica autonoma elaborazione decisoria nel testo.
art. 115 c.p.c.
dedotto nel ricorso come norma violata, senza specifica autonoma elaborazione decisoria nel testo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
indicato nel ricorso quale parametro di impugnazione, ma la decisione ha fondato l'accoglimento soprattutto sulla violazione di legge processuale.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel processo civile, la costituzione tardiva del contumace ex art. 293 c.p.c. non coincide con una piena preclusione difensiva: essa è consentita fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, ferma la necessità di verificare se, al momento della produzione, siano già maturate le specifiche decadenze istruttorie.
- L'art. 294 c.p.c. non introduce una regola generale di inammissibilità delle difese del contumace tardivamente costituito, ma disciplina la rimessione in termini quando la parte chieda di svolgere attività ormai precluse per causa non imputabile.
- Le produzioni documentali devono essere valutate in relazione alla concreta scansione delle preclusioni processuali; se il documento è depositato quando i relativi termini non sono ancora spirati, esso non può essere escluso solo perché la parte era inizialmente contumace.
- La disciplina delle preclusioni istruttorie nel rito ordinario va interpretata in funzione della ragionevole durata del processo, ma senza trasformare la contumacia iniziale in una sanzione processuale più ampia di quella prevista dalla legge.
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