Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38264/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva due errori: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la convalida dell'arresto per evasione basata sull'assunto che il ricorrente fosse in regime di detenzione domiciliare ai sensi dell'art.47-ter I. n.354/1975, mentre era invece sottoposto a "detenzione domiciliare sostitutiva" ex art.56 I. n.689/1981 con autorizzazioni temporanee ad allontanarsi; 2) errata qualificazione giuridica del fatto perché, secondo l'art.72, comma 1, I. n.689/1981 (come modificato dal d.lgs. n.150/2022 e d.lgs. n.31/2024), il reato di evasione dalla detenzione domiciliare sostitutiva sussiste solo se l'allontanamento si protrae oltre le 12 ore: nel caso di specie l'arresto è avvenuto alle 18:00 del 5/7/2025 mentre l'autorizzazione era dalle 08:00 alle 12:00, perciò il termine di 12 ore non era decorso e il reato non era configurabile.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che il ricorrente, al momento dell'arresto, era in regime di detenzione domiciliare sostitutiva ex art.56 I. n.689/1981 con autorizzazione ad allontanarsi; il Tribunale di Verona aveva erroneamente applicato il regime di detenzione domiciliare ex art.47-ter I. n.354/1975 e qualificato il fatto come evasione. Poiché l'arresto è avvenuto entro il termine di 12 ore previsto dall'art.72 I. n.689/1981 (come modificato), il delitto di evasione non era configurabile. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per non darsi luogo al reato (il fatto non sussiste).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina la pronuncia della sentenza di patteggiamento o analoghe applicazioni su richiesta; la sentenza impugnata era stata emessa in questo rito ed è stata sindacata in cassazione limitatamente all'errore manifesto di qualificazione.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita il potere di censura in cassazione sulle sentenze di applicazione della pena su richiesta alle sole ipotesi di errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto; nel caso la Corte ha ritenuto l'errore manifesto.

  • art. 47-ter I. n. 354 del 1975

    Regola la detenzione domiciliare in fase di espiazione della pena (ordinamento penitenziario). La Corte ha rilevato che quel regime non era applicabile al caso concreto, essendosi trattato di una misura sostitutiva disciplinata da diversa normativa.

  • art. 56 I. n. 689 del 1981

    Disciplina la detenzione domiciliare sostitutiva (sanzioni sostitutive). La Corte ha accertato che il ricorrente era sottoposto a tale regime, autorizzato ad allontanarsi in determinati giorni e orari, con conseguenze diverse rispetto all'art.47-ter.

  • art. 72, comma 1 I. n. 689/1981

    Stabilisce quando l'allontanamento dalla detenzione domiciliare sostitutiva integra il reato di evasione; la Corte ha interpretato che il reato sussiste solo se l'allontanamento si prolunga oltre le 12 ore e, dato che tale termine non era trascorso, il reato non sussisteva.

  • art. 71, comma 1, lett. v) d.lgs. n.150/2022 e art. 5, comma 1, lett. b) d.lgs. n.31/2024

    Modifiche normative che hanno influito sulla disciplina dell'allontanamento e del termine di 12 ore previsto dall'art.72 I. n.689/1981; la Corte ha ritenuto applicabili tali modifiche nel valutare la configurabilità del reato.

Massime di principio

  • Distinguere sempre il regime applicabile: "detenzione domiciliare" ex art.47-ter O.P. (espiazione pena) e "detenzione domiciliare sostitutiva" ex art.56 I. n.689/1981 (sanzione sostitutiva) hanno effetti penali diversi; la qualificazione corretta è determinante per la sussistenza del reato di evasione.
  • Per la detenzione domiciliare sostitutiva, verificare autorizzazioni del Magistrato di sorveglianza e la durata dell'allontanamento: l'art.72 I. n.689/1981 richiede che l'allontanamento si sia protratto oltre 12 ore perché sussista il reato di evasione.
  • Nelle convalide di arresto e nei procedimenti ex art.444 cod. proc. pen. chi difende può sollevare in cassazione la questione di errata qualificazione giuridica se l'errore è manifesto; la Corte di Cassazione ammette il controllo limitato previsto dall'art.448 comma 2-bis quando l'errore è evidente.
  • Gli atti formali (decreti del Magistrato di sorveglianza, sentenze che dispongono la misura, autorizzazioni) sono elementi decisivi: devono essere acquisiti e verificati in fase di convalida per evitare errori di qualificazione.
  • Se dalla ricostruzione dei fatti emerge che il presupposto normativo del reato non è integrato (es. termine delle 12 ore non decorso), la sentenza può essere annullata senza rinvio percheé il fatto non sussiste.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.