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Sentenza

Sentenza n. 58/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento A. del “Provvedimento conclusivo con esito negativo del procedimento unico SUAP n. 407/2025/SUAP/UPP Rif. Prot. n. 5858 del 3.07.2025”, notificato in pari data, con cui, all’esito del procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 e L.R. 4/2010 veniva rigettata la domanda del 18.03.2025 prot. n. 5858 dell’Az. Agr. Dacci Alessandro per la richiesta di Permesso di Costruire per la realizzazione di stalla per vacche da latte con relativi stoccaggi in Montechiarugolo (PR), via XXV Aprile, n. 25; B. della “Nota” del Comune di Montechiarugolo prot. n. 0010046/2025 del 2.07.2025 (Prot. SUAP n. 13267 del 3.07.2025), da considerarsi “parte integrante e sostanziale” del provvedimento di rigetto; C. del preavviso di diniego SUAP con nota prot. n. 8304 del 22.04.2025; D. della nota del Comune di Montechiarugolo prot. n. 0005435/2025 del 14.04.2025 (prot. SUAP 8282 del 22.04.2025) di comunicazione dei motivi ostativi della domanda; E. del PUG del Comune di Montechiarugolo approvato con delibera di Consiglio comunale nr. 26/2022 del 29.03.2022, con particolare ma non esclusivo riferimento all’art. 55 dell’elaborato NTA “Norme di attuazione degli interventi diretti”, rubricato “Interventi di nuova costruzione, ampliamento, demolizione/ricostruzione per usi “E”: fabbricati di servizio all’agricoltura”, quale atto presupposto, in parte qua e nei termini meglio specificati in ricorso; F. dell’ulteriore elaborato parte del PUG comunale “Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale”, con particolare ma non esclusivo riferimento al punto “6. Criteri e modalità per l’attuazione delle trasformazioni”, quale atto presupposto, in parte qua e nei termini meglio specificati in ricorso; G. di ogni altro atto, anche non cognito, preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnato in via principale, ivi compresi pareri, proposte e valutazioni medio tempore adottati dagli uffici e/o servizi dell’Amministrazione resistente e che possano aver contribuito alla formazione del provvedimento definitivo; … per la declaratoria … dell’illegittimità dell’agire amministrativo, con accertamento della legittimità della richiesta di PDC con presentazione e approvazione di PRA per intervento edilizio in territorio rurale, presentato ai sensi dell’art. 36 L.R. 21.12.2017, nr. 24 ed esclusione dell’applicabilità dell’art. 53 L.R. 21.12.2017, nr. 24.

Giustizia amministrativa202500503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento conclusivo negativo del procedimento unico SUAP, con rigetto dell’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di una stalla per vacche da latte con relativi stoccaggi, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (imprenditore agricolo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza edilizia presentata unitamente a un Programma di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola (PRA), deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 1 e 10-bis l. 241/1990, dei principi di collaborazione, proporzionalità e non aggravamento, nonché delle disposizioni regionali e statali sul procedimento edilizio e SUAP. Ha sostenuto che l’Amministrazione, dopo avere accolto le osservazioni presentate contro un primo preavviso di rigetto e avere avviato il procedimento, non avrebbe adeguatamente considerato il successivo parere regionale favorevole alla procedibilità mediante permesso di costruire accompagnato da PRA. Il motivo principale riguardava la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 53 della l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017 e dell’atto di coordinamento tecnico regionale approvato con DGR n. 623/2019, come modificato dalla DGR n. 713/2019. Secondo il ricorrente, il superamento della densità edilizia massima prevista dal PUG avrebbe qualificato l’intervento come di rilevante impatto ambientale e territoriale, rendendo necessario il PRA, ma non il procedimento unico ex art. 53 l.r. n. 24/2017. Il Comune e l’Unione, invece, avevano ritenuto che l’intervento dovesse essere presentato mediante procedimento unico, reputando non conforme la richiesta di permesso di costruire con PRA. Sono state inoltre contestate, in via derivata, le previsioni dell’art. 55 delle NTA del PUG e della relazione di strategia, nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di rigetto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso applicando il principio della ragione più liquida e scrutinando il secondo motivo, ritenuto fondato, con assorbimento delle ulteriori censure. Ha ricostruito l’art. 36, comma 2, l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017 nel senso che, nel territorio rurale, la realizzazione di nuovi fabbricati agricoli è subordinata alla necessità dell’intervento e all’assenza di ragionevoli alternative di riuso o trasformazione dell’esistente; quando il fabbricato presenta un rilevante impatto ambientale e territoriale, tale esigenza deve essere dimostrata mediante la presentazione del PRA in allegato al titolo edilizio. L’atto di coordinamento tecnico regionale consente inoltre ai PUG di stabilire livelli massimi di densità edilizia sostenibile e assoggetta a PRA i nuovi manufatti che li eccedano. Il TAR ha ritenuto che il progetto, relativo a fabbricati per allevamenti produttivi agricoli di uso E2 e con superficie complessiva superiore alla superficie massima realizzabile con intervento diretto, dovesse essere corredato dal PRA unitamente al permesso di costruire. Non ha invece ravvisato le condizioni per l’attivazione del procedimento unico ex art. 53 l.r. n. 24/2017, avente funzione acceleratoria e semplificatoria e utilizzabile, per gli interventi privati, in relazione allo sviluppo o alla trasformazione di attività economiche già insediate e alle esigenze proprie di tale procedimento, inclusa l’eventuale variante urbanistica. Il PRA è stato ritenuto strumento adeguato e sufficiente per verificare la coerenza, la fattibilità e l’effettiva necessità della nuova costruzione agricola. L’art. 55 delle NTA del PUG deve essere interpretato conformemente alla legge regionale e all’atto di coordinamento tecnico, includendo anche gli interventi di uso E2 di rilevante impatto tra quelli soggetti a PRA. Il rigetto fondato sulla necessità del procedimento unico è stato quindi annullato, insieme agli atti presupposti e connessi, nei limiti indicati in motivazione. L’Amministrazione procedente deve riesaminare l’istanza di permesso di costruire presentata congiuntamente al PRA. Le spese sono state compensate, con rifusione del contributo unificato a carico delle Amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017

    La realizzazione di nuovi fabbricati è ammessa, nell'osservanza delle previsioni di piano, soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse (...) L'esigenza della costruzione di nuovi fabbricati aziendali produttivi aventi un rilevante impatto ambientale e territoriale (...) è dimostrata attraverso la presentazione, in allegato alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, di un Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA)

    Per gli interventi agricoli di nuova costruzione aventi rilevante impatto ambientale e territoriale, il PRA deve essere presentato unitamente al titolo edilizio; il superamento dei livelli massimi di densità edilizia sostenibile non impone di per sé il procedimento unico ex art. 53.

  • art. 53 l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017

    Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA (...) gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico (...) per interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate

    Il procedimento unico è uno strumento speciale di semplificazione e accelerazione, anche in variante urbanistica, la cui attivazione non è automaticamente richiesta per ogni intervento agricolo eccedente gli indici edilizi.

  • art. 3.1.1. Atto di coordinamento tecnico approvato con DGR Emilia-Romagna n. 623/2019, come modificato dalla DGR n. 713/2019

    Il PUG e il Piano Territoriale Metropolitano (PTM) possono (...) definire livelli massimi di densità edilizia sostenibile nel territorio rurale (...) assoggettando a PRA la realizzazione di nuovi manufatti edilizi (...) che eccedano tali livelli

    Il superamento dei livelli massimi di densità edilizia sostenibile costituisce una fattispecie di rilevante impatto ambientale e territoriale e comporta l’obbligo di presentare il PRA insieme al titolo edilizio.

  • art. 55 NTA del PUG del Comune di Montechiarugolo

    La disposizione deve essere interpretata in conformità all’art. 36 l.r. n. 24/2017 e all’atto di coordinamento tecnico regionale, includendo tra gli interventi soggetti a PRA anche quelli di uso E2 che presentino rilevante impatto ambientale e territoriale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa alla mancata considerazione delle osservazioni al preavviso di rigetto è stata assorbita per effetto dell’accoglimento del motivo principale.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    La conferenza di servizi semplificata e asincrona è stata attivata nel procedimento, ma la questione non è stata oggetto di autonoma decisione.

Massime di principio

  • Nel territorio rurale, la realizzazione di nuovi fabbricati agricoli è subordinata alla necessità dell’intervento per l’attività agricola e all’assenza di ragionevoli alternative consistenti nel riuso o nella trasformazione di fabbricati esistenti, oltre che al rispetto delle previsioni urbanistiche.
  • Quando un nuovo fabbricato agricolo presenta un rilevante impatto ambientale e territoriale, l’esigenza dell’intervento deve essere dimostrata mediante la presentazione del PRA unitamente alla richiesta del titolo edilizio; il PRA costituisce lo strumento tecnico destinato a verificare la coerenza, la fattibilità e l’effettiva necessità della nuova costruzione rispetto al programma di sviluppo aziendale.
  • Il superamento dei livelli massimi di densità edilizia sostenibile fissati dallo strumento urbanistico qualifica l’intervento come di rilevante impatto ambientale e territoriale e comporta l’obbligo di presentazione del PRA, ma non determina automaticamente l’obbligo di attivare il procedimento unico previsto dall’art. 53 l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017.
  • Il procedimento unico ex art. 53 l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017 è uno strumento speciale di accelerazione e semplificazione, utilizzabile nei casi previsti dalla legge e, per gli interventi privati, in funzione dello sviluppo o della trasformazione di attività economiche già insediate; non può essere imposto in via generalizzata per sostituire il PRA quando quest’ultimo è sufficiente a verificare la sostenibilità e la necessità dell’intervento.
  • Le disposizioni del PUG devono essere interpretate in conformità alla legge regionale e agli atti di coordinamento tecnico sovraordinati; pertanto, anche quando la disciplina comunale non menzioni espressamente una determinata categoria di fabbricati agricoli, gli interventi di rilevante impatto appartenenti a tale categoria restano soggetti all’obbligo di PRA previsto dalla disciplina regionale.
  • L’annullamento del diniego fondato sull’erronea necessità del procedimento unico comporta l’obbligo dell’Amministrazione di riesaminare l’istanza edilizia presentata con il PRA, senza determinare automaticamente il rilascio del permesso di costruire.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeConferenza di servizi
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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