Sentenza n. 3849/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: - del verbale conclusivo di accertamento n. 514-ACC-2023-0052795 del 16.11.2024 – Attività 2021, conosciuto il 28.11.2024, con il quale l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli (in seguito solo “ITL”), a seguito di visita ispettiva del 27.07.2024 finalizzata al controllo dell’attività e dell’organizzazione del Patronato INPAL, sede di Napoli – Sede zonale di Napoli, via Crisconio 128, ha annullato il precedente verbale di accertamento n. 514/419/540/553 del 20.09.2023 (Prot. 57541 del 13.11.2023), non riconoscendo il punteggio già attribuito per l’attività svolta prima del riconoscimento sede del 05.09.2022 (…); - del verbale conclusivo di accertamento prot. n. 69983 del 06.11.2024, relativo all’attività 2022, con il quale l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli (in seguito solo “ITL”), a seguito di visita ispettiva del 19.02.2024 - 28.02.2024, finalizzata al controllo dell’attività e dell’organizzazione del Patronato INPAL - sede zonale di Napoli, via Crisconio 128, per l’anno 2022, non ha riconosciuto alcun punteggio per l’attività prestata nell’anno 2022; - ove occorra, della nota del 31.01.2023, prot. U.0005685, con la quale l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli ha riconosciuto la sede zonale del Patronato INPAL di via Crisconio 128 a far data dal 05.09.2022; - ove occorra, della Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 1/2011 e della nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale prot. 2051 del 20.2.2024, non conosciuta e non comunicata; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, ancorché non conosciuto e/o non comunicato, avverso cui si formula riserva di proporre motivi aggiunti, nonché per l’accertamento dell'obbligo delle resistenti Amministrazioni di provvedere alla riformulazione dell’assegnazione delle pratiche e punti decurtati, al fine della corretta ripartizione dei punteggi sul Fondo Patronati, ai sensi dell’art. 13 della L. 152/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbali ispettivi che hanno annullato il precedente riconoscimento dei punteggi per l'attività del 2021 e negato l'attribuzione di punteggi per l'attività del 2022 presso una sede zonale del patronato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione vigilante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ente di patronato ha impugnato il verbale del 16 novembre 2024, con cui l'Ispettorato aveva annullato il precedente verbale favorevole relativo all'attività del 2021, nonché il verbale del 6 novembre 2024, con cui non era stato riconosciuto alcun punteggio per l'attività del 2022. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 152/2001, del d.m. n. 193/2008 e della circolare ministeriale del 20 febbraio 2024, nonché degli artt. 36 e 97 Cost., oltre all'eccesso di potere per perplessità dell'azione amministrativa e ingiustizia manifesta. In particolare, ha lamentato il ritardo dell'amministrazione nell'effettuazione delle visite ispettive, sostenendo che i requisiti della sede zonale sussistessero sin dall'avvio dell'attività e che, comunque, il loro riconoscimento ex post imponesse l'attribuzione dei punteggi anche per il periodo precedente al 5 settembre 2022. L'amministrazione ha eccepito la tardività dell'impugnazione del verbale relativo al 2022, sostenendo che esso fosse stato notificato il 6 novembre 2024.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di tardività, poiché l'amministrazione non ha fornito la prova della notificazione a mani del verbale del 6 novembre 2024; la mera contestazione della trasmissione via posta elettronica non era sufficiente a dimostrare la decorrenza del termine d'impugnazione, gravando tale prova sull'amministrazione ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. La nota del 31 gennaio 2023 e il verbale del 16 novembre 2024 attestavano che i requisiti organizzativi, di funzionalità e di autonomia della sede, previsti dall'art. 7 del d.m. n. 193/2008, sussistevano soltanto dal 5 settembre 2022, e non dalla comunicazione di apertura del 30 aprile 2021. Il ricorrente non aveva contestato specificamente tale accertamento fattuale, limitandosi a censurare il ritardo dell'ispezione e a sostenere che il successivo riconoscimento dei requisiti dovesse produrre effetti anche per il periodo anteriore. Il Collegio ha escluso che il ritardo ispettivo potesse incidere sull'esito, poiché, anche se l'ispezione fosse stata eseguita tempestivamente, i requisiti sarebbero risultati comunque insussistenti prima del 5 settembre 2022. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione dell'annullamento del precedente provvedimento favorevole.
Norme richiamate
art. 13 l. 152/2001
La disposizione disciplina il finanziamento degli istituti di patronato mediante il relativo fondo; il riconoscimento dei punteggi rileva ai fini della ripartizione delle risorse.
art. 7, commi 6 e 7, d.m. 10 ottobre 2008, n. 193
È consentita l'apertura di sedi zonali in Italia nelle province in cui è già presente un ufficio provinciale; è consentita inoltre l'apertura di più sedi zonali nei comuni particolarmente estesi, purché la presenza di tali uffici assicuri una più proficua assistenza agli utenti. A ciascuna di tali sedi deve essere addetto almeno un operatore anche a tempo parziale. L'orario di lavoro degli uffici zonali non può essere inferiore a 18 ore settimanali complessive di cui non meno di 10 di apertura al pubblico. Le sedi devono essere funzionalmente autonome l'una dall'altra e dall'organizzazione promotrice ed occupare locali diversi dalla stessa organizzazione promotrice e dai servizi dalla stessa promossi.
Il riconoscimento della sede zonale e dei relativi punteggi presuppone l'effettiva sussistenza dei requisiti organizzativi, di funzionalità e di autonomia; se tali requisiti risultano presenti soltanto da una determinata data, gli effetti non possono retroagire al periodo precedente.
art. 2697, comma 2, c.c.
Chi eccepisce la tardività dell'impugnazione deve provare il fatto dal quale deriva la decorrenza del termine; in mancanza della prova della notificazione dell'atto, l'eccezione non può essere accolta.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento non consente di attribuire punteggi per attività svolte in assenza dei requisiti organizzativi prescritti, quando tale assenza sia stata accertata e non specificamente contestata.
art. 36 Cost.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione decisiva della norma.
Massime di principio
- Il riconoscimento di una sede zonale di un ente di patronato e l'attribuzione dei punteggi utili al finanziamento presuppongono l'effettiva sussistenza dei requisiti organizzativi, di funzionalità e di autonomia previsti dalla disciplina regolamentare.
- Quando l'amministrazione accerta che i requisiti necessari per il riconoscimento di una sede sussistono soltanto a decorrere da una determinata data, il riconoscimento e gli effetti economici collegati non possono essere estesi al periodo anteriore, salvo una specifica contestazione dell'accertamento fattuale.
- Il ritardo nello svolgimento dell'ispezione non è idoneo a determinare l'illegittimità del diniego dei punteggi se risulta che, anche in caso di ispezione tempestiva, i requisiti prescritti sarebbero stati comunque insussistenti nel periodo controverso.
- L'amministrazione che eccepisce la tardività del ricorso deve provare la notificazione o la piena conoscenza dell'atto impugnato; in mancanza di tale prova, l'eccezione deve essere respinta.
- La contestazione generica del ritardo dell'attività ispettiva non sostituisce l'onere di contestare specificamente l'accertamento secondo cui i requisiti organizzativi richiesti erano assenti nel periodo rilevante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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