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Sentenza

Sentenza del 22/06/2021 n. 3112 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere - Efficacia di giudicato sostanziale - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il giudice di merito aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992. La questione giuridica verteva sull'efficacia di tale pronuncia: se la sentenza di estinzione potesse acquisire efficacia di giudicato in senso sostanziale e quindi impedire alle parti di riproporre le medesime domande in un nuovo processo.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la sentenza che dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ha natura di sentenza di rito e non è idonea ad acquisire efficacia di giudicato tra le parti in senso sostanziale. Ne consegue che la parte interessata può promuovere un nuovo giudizio proponendo nuovamente le stesse domande presentate nel processo dichiarato estinto. Riferimenti: Cass. 28622/2019; Cass. 6551/2008; applicazione dell'art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992

    La dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi di questo articolo è stata interpretata come una pronuncia di rito priva di efficacia di giudicato sostanziale.

  • Cass. 28622/2019

    Precedente che afferma il medesimo principio: la sentenza di estinzione per cessazione della materia del contendere non produce giudicato sostanziale e non impedisce la proposizione di un nuovo giudizio.

  • Cass. 6551/2008

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che distingue le sentenze di rito (come l'estinzione per cessazione della materia del contendere) dalle decisioni di merito capaci di produrre efficacia di giudicato sostanziale.

Massime di principio

  • La sentenza di estinzione per cessazione della materia del contendere ha natura processuale: non impedisce alle parti di riproporre le stesse domande in un nuovo giudizio.
  • L'assenza di efficacia di giudicato sostanziale significa che non si è formato un accertamento definitivo del merito della controversia; il merito può dunque essere nuovamente valutato da un altro giudice.
  • Chi intende riassumere il giudizio deve verificare i termini di prescrizione e decadenza applicabili alla materia sostanziale, per evitare la perdita della possibilità di agire.
  • È opportuno accertare se la causa della cessazione sia temporanea o definitiva: se persiste la situazione che ha determinato l'estinzione, il nuovo giudizio potrebbe anch'esso essere dichiarato estinto.
  • Prima di riavviare il contenzioso conviene valutare alternative, come istanze amministrative, accordi o ricorsi straordinari, per evitare ripetuti sprechi processuali.
  • Nel caso si ritenga già esistente un accertamento di merito definitivo, occorre produrre la sentenza sostanziale che fonda la preclusione; l'estinzione per cessazione non sostituisce tale accertamento.

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