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Sentenza

Sentenza del 01/02/2018 n. 467 - Comm. Trib. Prov. Milano

Processo tributario - Estratto di ruolo - Autonoma impugnabilità - Obbligo - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato escluso l'obbligo di impugnare autonomamente l'estratto di ruolo. L'impugnazione anticipata può essere proposta facoltativamente, ma il contribuente conserva comunque il diritto di contestare la cartella di pagamento, l'intimazione o altro atto tipico successivamente notificato, anche se non aveva precedentemente impugnato l'estratto di ruolo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di impugnare autonomamente l'estratto di ruolo. È stato affermato che l'estratto di ruolo è un atto interno e non impositivo dell'Agente della Riscossione, privo di autonoma lesività e, pertanto, non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili elencati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992. È tuttavia ammessa, secondo la giurisprudenza consolidata, una tutela anticipata e facoltativa mediante impugnazione dell'estratto, senza che il mancato ricorso anticipato comporti decadenza o preclusione rispetto alla successiva contestazione dell'atto tipico notificato.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'estratto di ruolo, quale atto non impositivo interno all'Agente della Riscossione, non è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992.

    La norma individua gli atti impugnabili nel processo tributario; l'estratto di ruolo, non essendo un atto impositivo o un atto tipico espressamente previsto, non è normalmente autonomamente impugnabile.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo è normalmente un documento interno o conoscitivo e non sostituisce la cartella di pagamento né gli altri atti tipici della riscossione.
  • Il contribuente non è obbligato a impugnare immediatamente l'estratto di ruolo per conservare le proprie difese.
  • L'impugnazione anticipata dell'estratto di ruolo può essere ammessa come tutela facoltativa quando sussista un interesse concreto, ma non è necessaria in ogni caso.
  • La contestazione deve essere proposta, di regola, contro il primo atto tipico della riscossione effettivamente notificato, rispettando i relativi termini processuali.
  • Il mancato ricorso contro l'estratto di ruolo non preclude la successiva contestazione della pretesa tributaria o dei vizi della riscossione, salvo specifiche preclusioni derivanti dalla legge o dalla tardività dell'impugnazione dell'atto notificato.

Testo integrale

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