Sentenza del 30/06/2016 n. 13422 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il recupero del credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate, fruito dalla società ai sensi dell'art. 8 della legge n. 388/2000 mediante compensazione nel modello Unico 2002. Deduceva, tra l'altro, violazione del principio di non contestazione, ultrapetizione, violazione del contraddittorio, violazione e falsa applicazione della disciplina agevolativa e carenza di motivazione. L'Amministrazione aveva recuperato il beneficio perché i beni agevolati, acquistati nel 2001, erano stati concessi a noleggio alla D.T. s.r.l. prima del decorso del quinquennio previsto dalla legge; inoltre, la società acquirente era cessata prima della chiusura del periodo d'imposta 2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché tale soggetto non aveva partecipato ai precedenti gradi di giudizio e le relative competenze erano ormai attribuite alle agenzie fiscali. Ha invece rigettato il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha ritenuto che il noleggio a terzi dei beni agevolati, avvenuto entro il quinto periodo d'imposta successivo all'entrata in funzione, costituisse dismissione o destinazione a una struttura produttiva diversa da quella beneficiaria, determinando la decadenza dal credito d'imposta. La cessazione dell'attività è stata considerata una ragione ulteriore e compatibile con quella principale. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 8, comma 7
Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti
La norma ha natura antielusiva e impedisce di mantenere il beneficio quando i beni, entro il periodo di sorveglianza, vengono ceduti, dismessi o destinati a una struttura produttiva diversa da quella dell'impresa beneficiaria. Il noleggio a terzi è stato considerato una forma di cessione e di destinazione incompatibile con l'agevolazione, salvo che il noleggio costituisca l'attività tipica dell'impresa beneficiaria.
Codice di procedura civile, art. 112
Non è stata ravvisata ultrapetizione, poiché la cessazione dell'attività costituiva una circostanza già collegata alla dismissione dei beni e comunque non rappresentava l'unica ragione della decisione.
Codice di procedura civile, art. 101, comma 2
Non è stata ravvisata violazione del contraddittorio: la cessazione della società era conosciuta dalla contribuente, risultava indicata nell'avviso di accertamento ed era compatibile con la contestazione della dismissione anticipata dei beni.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 109 e 164
Il requisito della strumentalità esclusiva dei beni rispetto all'attività dell'impresa beneficiaria rientra nel rapporto di inerenza e deve essere dimostrato dal contribuente per conservare il beneficio sull'intero investimento.
D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1, e D.M. 28 dicembre 2000, art. 1
Le agenzie fiscali, dal 1° gennaio 2001, sono subentrate nelle competenze e nella legittimazione processuale dell'Amministrazione finanziaria, rendendo inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze se quest'ultimo non ha partecipato ai precedenti gradi.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali finalizzate a incentivare investimenti produttivi richiedono che i beni restino nella disponibilità e nella struttura produttiva dell'impresa beneficiaria per il periodo minimo previsto dalla legge.
- La concessione in noleggio a un'altra impresa, anche se il bene continua a essere utilizzato per finalità economiche, può integrare una cessione a terzi o una destinazione a struttura produttiva diversa e comportare la revoca dell'agevolazione.
- L'eccezione può operare quando il noleggio o la locazione costituisce l'attività imprenditoriale tipica per la quale il bene è stato acquistato; in tal caso occorre comunque dimostrare l'inerenza e la coerenza dell'investimento con l'attività agevolata.
- Il contribuente deve conservare e dimostrare la strumentalità dei beni, il loro effettivo utilizzo nell'attività agevolata e il rispetto del periodo di sorveglianza previsto dalla normativa.
- La cessazione dell'attività prima della scadenza del periodo di mantenimento può costituire un ulteriore indice della perdita della funzione agevolata dei beni, soprattutto se determina la loro fuoriuscita dal circuito produttivo dell'impresa.
- Nel giudizio tributario, la contestazione deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza: una censura riferita a un argomento meramente aggiuntivo o non decisivo può essere dichiarata inammissibile.
- Il ricorso deve essere indirizzato all'ente che ha effettivamente partecipato ai precedenti gradi e che possiede la legittimazione processuale nella materia; in caso contrario può essere dichiarato inammissibile nei confronti del soggetto errato.
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