Cassazione Civile, Ordinanza n. 08360/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale nel quale il conducente di un motoveicolo chiedeva il risarcimento dei danni ai soggetti ritenuti responsabili e alla compagnia assicuratrice del veicolo coinvolto. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha attribuito una responsabilità paritaria tra i due conducenti, ha preso atto che l'assicurazione aveva già corrisposto prima del giudizio una somma ritenuta satisfattiva delle originarie pretese e ha quindi escluso ulteriori ristori, compensando in parte le spese di primo grado e integralmente quelle di appello. In cassazione il soccombente ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulle presunzioni e sulla prova, lamentando che fosse stata erroneamente esclusa la responsabilità esclusiva dell'altro conducente e deducendo travisamento del materiale istruttorio; 2) violazione delle norme sulle presunzioni e sull'efficacia probatoria dell'atto pubblico, sostenendo che la collisione fosse avvenuta in un punto diverso da quello ritenuto dai giudici di merito e che la caduta del motoveicolo fosse precedente all'urto; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c., assumendo che in appello fosse stata introdotta per la prima volta la questione della corresponsabilità del danneggiato; 4) violazione dell'art. 2054, comma 2, c.c., perché il giudice d'appello avrebbe applicato il concorso di colpa senza verificare specificamente il comportamento di entrambi i conducenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi, secondi e quarti motivi perché in sostanza diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito e dei fatti, senza un effettivo confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata; ha inoltre ritenuto il terzo motivo infondato, osservando che la dinamica del sinistro e tutte le questioni connesse, inclusa la corresponsabilità del danneggiato, erano rimaste oggetto del giudizio sin dal primo grado e dunque potevano essere esaminate anche in appello. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 2727 e 2729 c.c.
Le censure che li evocano sono inammissibili se si traducono in una richiesta di rivalutazione del merito senza indicare in concreto l'erroneità del ragionamento presuntivo e senza confrontarsi con i criteri di gravità, precisione e concordanza.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La loro violazione non può essere affermata in modo assertivo o meramente riproduttivo; occorre una critica specifica e pertinente al modo in cui il giudice ha valutato le prove.
art. 2700 c.c.
Non è configurabile violazione dell'efficacia probatoria dell'atto pubblico quando non si contesta la veridicità delle attestazioni compiute dal pubblico ufficiale su fatti avvenuti in sua presenza; le ricostruzioni successive degli agenti non hanno efficacia privilegiata sui fatti non direttamente percepiti.
art. 2054, comma 2, c.c.
Il concorso di colpa può essere affermato quando la ricostruzione della dinamica del sinistro non consenta di individuare con esattezza le rispettive condotte, specie se emergono elementi che evidenziano la violazione dei doveri di prudenza da parte di entrambi i conducenti.
art. 345 c.p.c.
Non vi è violazione del divieto di nova in appello quando la questione sulla dinamica del sinistro e sulla corresponsabilità del danneggiato è già compresa nel thema decidendum del primo grado o si colloca nel perimetro delle difese già svolte.
art. 366 n. 4 c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica della decisione impugnata; la censura che non si confronta con la ratio decidendi è un non motivo e conduce all'inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente dedurre formalmente la violazione di norme di diritto se la censura, nella sostanza, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in mancanza, la censura è inidonea e quindi inammissibile.
- L'uso delle presunzioni può essere censurato solo indicando in concreto perché il ragionamento presuntivo sarebbe illogico o privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non essendo ammessa una mera lettura alternativa degli indizi.
- L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico riguarda i fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e non si estende alle ricostruzioni o valutazioni successive di tali fatti.
- Nel sinistro stradale, il concorso di colpa ex art. 2054, comma 2, c.c. può essere applicato quando la dinamica non sia ricostruibile con certezza e vi siano elementi che depongano per una condotta colposa di entrambi i conducenti.
- La denuncia di violazione del divieto di nova in appello è infondata quando la questione era già compresa, anche implicitamente, nel giudizio di primo grado o nelle conclusioni già formulate dalle parti.
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