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Ordinanza

Ordinanza n. 748/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) Del provvedimento/nota prot. n. 713944/2025 del 23.12.2025, con il quale il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza – Ufficio Personale e AA.GG. – Sezione Personale Ufficiali e AA.RR ha disposto l’invio del Tenente Colonnello Mario Aliberti in missione isolata dal Comando Provinciale di Avellino (presso il quale aveva assunto l’incarico di Comandante nel Nucleo di Polizia Economico Finanziaria) al Comando Regionale, e tanto sino alla adozione di un provvedimento definitivo di trasferimento aldi fuori della circoscrizione di competenza del Comando medesimo (Cfr. Doc. 2); b) Del provvedimento/nota prot. n. 691855 dell’11.12.2025 del Comando Provinciale Avellino della Guardia di Finanza – Sezione Personale, Protezione Sociale e AA.GG., indirizzata al Comando Regionale, avente ad oggetto la proposta di trasferimento del ricorrente al di fuori della circoscrizione di competenza del Comando Provinciale medesimo (Cfr. Doc. 3); c) Del provvedimento/nota prot. n. 693290 del 12.12.2025 del Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza – Ufficio Personale e AA.GG. – Sezione Personale Ufficiali e AA.RR, indirizzata al Comando Interregionale dell’Italia Meridionale, avente ad oggetto la proposta di trasferimento del ricorrente al di fuori della circoscrizione di competenza del Comando Regionale medesimo (Cfr. Doc. 4); d) Del provvedimento/nota prot. n. 709420 del 19.12.2025 Comando Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza – Ufficio Personale e AA.GG. – Sezione Personale e AA.RR, con il quale è stata comunicata al ricorrente la proposta di trasferimento formalizzata dalla linea gerarchica, nonché rappresentata la sua facoltà di presentare eventuali osservazioni (Cfr. Doc. 5); e) Di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresa la nota prot. n. 4460/2025/R.S. (Cfr. Doc. 6), indirizzata al Comando Provinciale Avellino della Guardia di Finanza (acquisita al prot. del Corpo Militare al n. 623/R dell’11.12.2025), con la quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, dott. Domenico Airoma, compulsava ogni opportuna valutazione sulla permanenza del Tenente Colonnello Mario Aliberti al vertice del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria del Comando Provinciale, attesa la recente candidatura del militare alle elezioni regionali.

Giustizia amministrativa202601166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione temporanea in missione isolata presso il Comando Regionale, connessa alla proposta di trasferimento dell'ufficiale al di fuori della circoscrizione di competenza dopo la sua candidatura alle elezioni regionali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento che ne disponeva l'invio temporaneo dal Comando Provinciale di Avellino al Comando Regionale Campania, sino all'adozione di un eventuale trasferimento definitivo, nonché gli atti presupposti relativi alle proposte di trasferimento e la comunicazione della proposta formulata dalla linea gerarchica. Ha inoltre contestato gli atti connessi alla segnalazione del Procuratore della Repubblica di Avellino, che aveva sollecitato valutazioni sulla permanenza dell'ufficiale al vertice del Nucleo in ragione della sua recente candidatura alle elezioni regionali. I motivi, non esaminati nella fase cautelare, riguardavano l'interpretazione dell'art. 81 della legge n. 121/1981 e delle circolari interne in materia di candidatura elettorale del personale, nonché il bilanciamento tra gli interessi coinvolti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare senza pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi, ritenendo assente il periculum in mora. Il danno professionale prospettato, derivante dalla perdita dell'incarico di comando e dalle possibili ricadute sulla carriera, non è stato ritenuto irreparabile perché l'atto dispone una missione isolata temporanea e non un trasferimento definitivo; l'eventuale pregiudizio potrebbe quindi essere ristorato, anche per equivalente, in caso di accoglimento del ricorso nel merito. Anche il danno personale e familiare è stato ritenuto significativamente attenuato dalla circostanza, non contestata, che Napoli era stata indicata dal ricorrente come sede preferita nelle schede di pianificazione per il 2025 e, come prima opzione, per il 2026. In sede di comparazione degli interessi, l'interesse pubblico alla salvaguardia dell'immagine di imparzialità e al sereno svolgimento dei compiti istituzionali del reparto, anche alla luce della segnalazione dell'autorità giudiziaria, è stato ritenuto prevalente rispetto all'interesse privato. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni giuridiche, la peculiarità della vicenda e le gravi ed eccezionali ragioni richiamate dal giudice.

Norme richiamate

  • art. 81 l. 121/1981

    La questione relativa alla sua interpretazione, insieme alle circolari interne sulla candidatura elettorale del personale, è stata riservata alla fase di merito e non decisa cautelarmente.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda e della valutazione cautelare.

  • art. 57 c.p.a.

    Applicato per giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.

  • art. 92 c.p.c.

    gravi ed eccezionali ragioni

    La complessità delle questioni e la peculiarità della vicenda integrano le gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese.

  • art. 81 c.p.a.

    Non citato nel testo.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la temporaneità dell'assegnazione contestata e la possibilità di ottenere, in caso di vittoria nel merito, forme di ristoro anche per equivalente escludono, di regola, il carattere irreparabile del danno professionale prospettato.
  • Il pregiudizio personale e familiare derivante dall'assegnazione a una diversa sede può risultare attenuato o escluso quando la sede di destinazione sia stata previamente indicata dall'interessato come sede preferita nelle procedure di pianificazione del personale.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla salvaguardia dell'immagine di imparzialità e al sereno svolgimento dei compiti istituzionali di un reparto può prevalere sull'interesse individuale alla conservazione dell'incarico, quando il pregiudizio privato non abbia carattere grave, attuale e irreparabile.
  • La complessità delle questioni interpretative riservate al merito non sostituisce il requisito del periculum in mora: in sua assenza, la domanda cautelare deve essere respinta, anche se i motivi di ricorso non siano manifestamente infondati.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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