Cassazione Civile, Ordinanza n. 36328/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società consortile aveva promosso arbitrato contro un Comune chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da una convenzione urbanistica relativa a un programma di recupero urbano. La vicenda riguardava l'affidamento di un intervento edilizio, la stipula di una prima convenzione nel 2000 e di una successiva convenzione nel 2002, il ritardo o impedimento nell'avvio dei lavori per problemi di disponibilità delle aree e di approvazione di una variante, contestazioni del Comune su asserite difformità edilizie e la successiva dichiarazione di decadenza dal diritto di superficie. Il Comune ha impugnato il lodo arbitrale e poi la sentenza di appello con quattro motivi: ha dedotto la nullità della clausola compromissoria per essere stata pattuita prima dell'entrata in vigore dell'art. 6 L. 205/2000; ha sostenuto che la controversia involgesse interessi legittimi e quindi fosse non compromettibile in arbitri; ha lamentato omessa pronuncia e erronea valutazione sulla persistenza dei requisiti tecnici, economici e finanziari dell'affidataria; ha infine denunciato violazione delle regole di ermeneutica contrattuale quanto all'obbligo di trasferimento del diritto di superficie, alla clausola di decadenza e alle polizze fideiussorie.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo in parte inammissibili e in parte infondati i relativi rilievi. In particolare, ha reputato inammissibile la censura sulla clausola compromissoria perché non adeguatamente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata e, quanto alla convenzione del 2002, ha ribadito che l'interpretazione del contratto e la verifica della sua portata novativa sono accertamenti di fatto, censurabili solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non mediante una mera diversa lettura del testo. Ha poi escluso l'omessa pronuncia sul tema dei requisiti di partecipazione, osservando che la Corte territoriale aveva comunque ritenuto irrilevanti le vicende della società socia rispetto ai requisiti della consortile e che la questione sul 'prestito' di requisiti non risultava esaminata in appello. Infine, ha dichiarato inammissibili le doglianze sull'interpretazione delle clausole contrattuali, perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito e, in parte, a censurare argomentazioni della Corte di merito non decisive dopo la declaratoria di inammissibilità. Le spese sono state compensate integralmente, anche in ragione del parziale accoglimento già ottenuto sul secondo motivo davanti alle Sezioni Unite, rimasto estraneo alla decisione qui adottata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato prospettato come violazione delle norme sulla competenza e valutato nei limiti del devolutum e della specificità della censura.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa perché la questione era stata comunque affrontata, sia pure con motivazione non coincidente con quella auspicata dal ricorrente.
artt. 1362 e ss. c.c.
L'interpretazione delle clausole negoziali può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica; non è ammessa una mera contrapposizione di una diversa lettura del contratto.
art. 11 L. 241/1990
Le convenzioni urbanistiche sono qualificate come accordi sostitutivi di provvedimento amministrativo, con effetti vincolanti per entrambe le parti e natura mista, non assimilabile a un mero provvedimento unilaterale.
art. 6 L. 205/2000
Richiamato per affermare la compromettibilità in arbitri delle controversie su diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma solo per i rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato in relazione al deposito di memoria nel procedimento camerale.
r.d. 2248/1865
Richiamato dal ricorrente insieme al d.P.R. 554/1999 per sostenere la persistenza dei requisiti a contrarre, ma la censura è stata respinta.
d.P.R. 554/1999
Richiamato per la tesi sulla persistenza dei requisiti tecnici, economici e finanziari dell'affidataria durante l'intero rapporto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre le tesi difensive già disattese dal giudice di merito: occorre confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti la censura è inammissibile.
- L'interpretazione di una clausola contrattuale o di una disposizione negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito o agli arbitri; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per una diversa lettura del testo.
- Quando il giudice dichiara inammissibile un motivo e poi svolge osservazioni sul merito, la reale ragione decisoria resta la declaratoria di inammissibilità; le argomentazioni sul merito non devono essere autonomamente colpite se non incidono sulla statuizione decisiva.
- La deduzione di omessa pronuncia è infondata se il giudice ha comunque esaminato la questione sostanziale, anche con motivazione diversa da quella invocata dalla parte.
- Le convenzioni urbanistiche, in quanto accordi sostitutivi di provvedimento amministrativo, non possono essere 'convalidate' da un successivo provvedimento amministrativo: eventuali vizi dell'accordo devono essere superati, se del caso, con un nuovo atto negoziale del medesimo tipo.
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