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Sentenza

Sentenza n. 3785/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento del decreto della Prefettura di Benevento – Ufficio Territoriale del Governo, a firma del dirigente dell’Area I, notificatogli il 26.1.2024, con il quale gli è stato fatto divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; nonché avverso ogni atto presupposto, connesso e conseguente che sia comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202400891

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio notificato il 26 gennaio 2024, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Il divieto era stato adottato sulla base di informative dei Carabinieri relative a un'accesa e perdurante conflittualità con un'altra persona, sfociata in reciproche denunce e in un procedimento penale per minacce poi archiviato, nonché sulla base di due sentenze penali di patteggiamento, una del 1994 per simulazione di reato e una del 2021 per ricettazione. Il ricorrente ha sostenuto, in particolare, che l'Amministrazione non avesse provato alcun abuso delle armi, che i reati oggetto dei patteggiamenti non fossero connessi all'uso delle armi, che l'archiviazione escludesse la rilevanza della vicenda conflittuale e che si trattasse comunque di un unico episodio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il divieto prefettizio. L'art. 39 T.U.L.P.S. attribuisce al Prefetto un potere ampiamente discrezionale e preventivo, volto a tutelare l'incolumità pubblica e privata, l'ordine e la sicurezza pubblica. Per adottare il divieto non è necessario dimostrare un abuso effettivo delle armi né un accertamento giudiziario di responsabilità penale; è sufficiente una valutazione prognostica, sorretta dal criterio del più probabile che non, circa la mancanza di affidabilità del soggetto e anche la sola possibilità di abuso. La valutazione può fondarsi su fatti penalmente rilevanti o irrilevanti, considerati complessivamente, nonché sulla conflittualità personale e sul contesto relazionale del destinatario. L'archiviazione del procedimento per minacce non impedisce alla Prefettura di valutare autonomamente il fatto storico e la sua rilevanza sintomatica. I due patteggiamenti, pur non riguardando reati commessi con armi o contro la persona, potevano essere valorizzati ai fini del giudizio complessivo sulla condotta di vita e sull'affidabilità. Il provvedimento è risultato congruamente motivato e non manifestamente illogico, irragionevole, sproporzionato o viziato da travisamento e carenza istruttoria. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Attribuisce al Prefetto il potere preventivo e ampiamente discrezionale di vietare la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi quando il soggetto non offra affidamento di non abusarne, sulla base di una valutazione complessiva della sua affidabilità.

  • art. 11 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    È richiamato tra le disposizioni che disciplinano i requisiti e le condizioni relative alle autorizzazioni di pubblica sicurezza in materia di armi.

  • art. 43 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    È richiamato tra le disposizioni normative concernenti l'uso delle armi e i requisiti di affidabilità del soggetto autorizzato.

  • art. 367 c.p.

    Individua il reato di simulazione di reato, oggetto di una delle sentenze penali di patteggiamento valorizzate dall'Amministrazione nella valutazione complessiva della condotta del ricorrente.

  • art. 648 c.p.

    Individua il reato di ricettazione, oggetto dell'altra sentenza penale di patteggiamento valorizzata nel giudizio prognostico di inaffidabilità.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenere armi ha natura preventiva e non sanzionatoria: non richiede la prova di un abuso effettivo delle armi né l'accertamento giudiziario di una responsabilità penale.
  • Ai fini dell'art. 39 T.U.L.P.S. è sufficiente che, sulla base di una valutazione prognostica complessiva e sorretta dal criterio del più probabile che non, il soggetto non offra affidamento di non abusare delle armi o sussista anche soltanto un ragionevole rischio di abuso.
  • La Prefettura può fondare il giudizio di inaffidabilità su fatti penalmente rilevanti o irrilevanti, sulla condotta complessiva di vita e sulle situazioni personali, familiari e sociali del destinatario, anche quando tali fatti non siano connessi all'uso delle armi.
  • L'archiviazione di un procedimento penale non impedisce all'Amministrazione di valutare autonomamente il fatto storico sottostante ai fini preventivi, purché la valutazione sia ragionevole, motivata e non sproporzionata.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla prognosi prefettizia in materia di armi resta circoscritto alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, istruttoria o motivazione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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