Cassazione Penale, Sentenza n. 4823/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per nullità della notificazione del decreto di citazione in appello e violazione del diritto di difesa. Il ricorrente ha contestato che il decreto di citazione indicava il difensore con nome e cognome invertiti (Giuliano Mariano anziché Mariano Giuliano) e che la PEC a cui era stata inviata la citazione era quella dell'Avv. Giuliano Mariano del Foro di Lecce, e non della difesa di fiducia dell'imputato. Perciò è stata dedotta l'omessa notificazione al difensore effettivo e all'imputato, in violazione degli artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen. e dell'art. 24 Cost. In secondo luogo è stata proposta censura sulla prova relativamente all'elemento soggettivo del reato e sul profitto conseguito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Dall'esame degli atti è emerso che la notifica del decreto d'appello era stata effettuata via PEC all'indirizzo giulianomariano@pec.studiomariano.com, cioè all'Avv. Giuliano Mariano del Foro di Lecce e non al difensore dell'imputato, configurando una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. La Corte territoriale aveva ritenuto infondata l'eccezione ma la Cassazione ha ritenuto invece che l'omissione fosse rilevante e ha annullato la sentenza impugnata. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito l'esame del secondo motivo. La causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio. Le spese della parte civile in questo grado sono regolate dal giudice dell'appello.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La mancata notificazione al difensore previsto dalla norma integra una nullità assoluta quando la notifica non raggiunge il destinatario legittimo, con conseguente annullamento dell'atto impugnato se l'eccezione è fondata.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Regola le nullità assolute; la Corte ha richiamato questa norma per qualificare come insanabile l'omessa notifica al difensore effettivo.
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel fatto in relazione alle modalità di notifica via PEC agli avvocati; la Corte ha valutato che l'uso della PEC è corretto solo se l'indirizzo corrisponde al difensore del procedimento, altrimenti la notifica è inesistente ai fini dell'efficacia.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa; l'errore nella notificazione ha inciso sulla possibilità di svolgere la tutela difensiva e sul tempestivo esercizio del contraddittorio.
Sez. Unite, n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan)
Giurisprudenza di riferimento che qualifica come nullità assoluta le notifiche eseguite a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge; richiamata dalla Cassazione per consolidare il principio applicato nel caso.
Massime di principio
- La notifica del provvedimento che avvia il giudizio di appello deve raggiungere il difensore di cui l'imputato si avvale o l'imputato stesso: l'invio ad un diverso avvocato, anche se con nome simile, può integrare nullità assoluta.
- L'errata indicazione del nome o l'inversione di nome e cognome, se comporta l'invio a un diverso destinatario, può rendere la notifica inefficace e violare il diritto di difesa.
- Le nullità di notifica previste dagli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. sono rilevabili e decisionali in sede di cassazione se la difesa le eccepisce tempestivamente e risultano probatorie dagli atti.
- Quando una nullità procedurale è accolta, essa può assorbire l'esame dei motivi di merito, comportando l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio senza che si entri nel merito sostanziale.
- L'utilizzo della PEC per le notifiche è pienamente valido solo se l'indirizzo corrisponde al difensore legittimato; verificare sempre negli atti l'effettivo destinatario della PEC.
- Chi intende opporre una notifica erronea deve produrre prove documentali della destinazione della PEC e sollevare l'eccezione tempestivamente per farla valere efficacemente.
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