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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25614/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Molise che aveva accolto il ricorso di ENEL contro l'avviso di accertamento 2016: la questione centrale è se le torri di sostegno degli aerogeneratori (con relative fondazioni) debbano essere incluse nella stima diretta ai fini della rendita catastale della centrale eolica (categoria D/1) come "costruzioni" o siano invece componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, e quindi escluse dalla stima ai sensi dell'art. 1, comma 21, legge n. 208/2015 (criterio degli "imbullonati"). L'Agenzia sosteneva che le torri, per le loro caratteristiche strutturali e di immobilizzazione al suolo, debbano essere considerate "costruzioni" e valutate in rendita; ENEL sosteneva che la torre è componente essenziale e funzionale dell'impianto eolico e pertanto esente dalla stima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione della CTR che aveva qualificato la torre come componente essenziale, strutturalmente integrata e funzionale al processo di produzione di energia elettrica. La Corte ha ritenuto che, alla luce dell'art. 1, comma 21, legge n. 208/2015 e della giurisprudenza più recente, l'esclusione dalla stima catastale riguarda le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo indipendentemente dal fatto che siano infisse al suolo. Ha quindi ricondotto il palo/torre e le fondazioni, nella fattispecie, tra le componenti escluse dalla rendita e ha assorbito il ricorso incidentale della controparte; le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)

    A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale ... è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La Corte interpreta la norma come esclusione dalla stima di tutte le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo (gli "imbullonati"), a prescindere dalla loro consistenza fisica o dal fatto di essere infisse al suolo; il criterio decisivo è la strumentalità al processo produttivo e non la sola connessione strutturale.

  • art. 1-quinquies, d.l. 31 marzo 2005, n. 44 (interpretazione autentica)

    includendo, nel computo della rendita catastale, le 'costruzioni stabili' connesse al suolo, anche in via transitoria, attraverso qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell'attività industriale.

    Norma rilevante per il regime previgente alla legge 208/2015; successivamente il legislatore del 2015 ha introdotto un criterio di esclusione specifico per gli impianti funzionali, modificando l'ambito di applicazione di questa interpretazione.

  • art. 1, comma 244, legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015)

    richiamo alle 'istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012' per la determinazione della rendita delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare.

    Ha contribuito a orientare la prassi di accatastamento dei parchi eolici come centrali (D/1) in combinazione con le istruzioni tecniche; tuttavia la successiva legge 208/2015 ha innovato i criteri stimativi.

  • Circolare Agenzia delle Entrate prot. n. 60244 del 27/04/2016 e circolari 2/E e 27/E del 2016

    Le torri ... presentano i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo ... portano ad annoverare le stesse tra le 'costruzioni' e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta.

    L'Amministrazione finanziaria sosteneva un approccio basato sulla natura strutturale e immobilità; la Corte ha rifiutato questa sola valutazione strutturale come parametro definitivo, preferendo il criterio della funzionalità al processo produttivo.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28

    Decreto tecnico citato in relazione alle istruzioni catastali tradizionali; evocato dall'Amministrazione per sostenere l'inclusione di determinati elementi nella stima, ma la Corte ha privilegiato l'interpretazione sostanziale dettata dalla legge 208/2015.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. sez. 5, sent. n. 25784/2021; Cass. n. 21462/2020; precedenti: n. 4028/2012, n. 24815/2014, n. 32861/2019)

    La Corte richiama orientamenti recenti che confermano che, dopo la legge 208/2015, la distinzione va operata in base alla strumentalità al processo produttivo: le componenti essenziali e funzionali all'impianto (anche se integrate e infisse) sono escluse dalla rendita.

Massime di principio

  • Per stabilire se una componente va inclusa nella rendita catastale si deve valutare la sua strumentalità al processo produttivo: se è funzionale e indispensabile alla produzione, è esclusa dalla stima ai sensi dell'art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, anche se infissa stabilmente al suolo.
  • La semplice connessione strutturale o l'immobilizzazione al suolo non sono di per sé sufficienti a qualificare un elemento come "costruzione" tassabile: la rilevanza è il contributo autonomo alla qualità/utileà dell'immobile fuori dal processo produttivo.
  • Quando la componente (es. torre eolica) concorre attivamente al processo produttivo (es. contrasto al vento, influenza sulla produttività dell'impianto, assorbimento di vibrazioni), tende ad essere qualificata come impianto ed esclusa dalla stima.
  • La prova fattuale della funzionalità spetta alle parti e trova nel giudice del merito il valutatore principale; le valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito sono difficilmente rivedibili in sede di legittimità se adeguatamente motivate.
  • La prassi amministrativa e le circolari possono orientare l'interpretazione, ma non prevalgono su un testo normativo chiaro e sull'orientamento consolidato della giurisprudenza che privilegia la strumentalità produttiva.
  • In casi simili è opportuno documentare tecnicamente la funzione dell'elemento (relazioni tecniche, schede impianto, incidenza sulla produzione) per dimostrare la sua natura impiantistica o, al contrario, la sua utilità residua al fabbricato al di fuori del ciclo produttivo.

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