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Sentenza

Sentenza n. 104/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - della determinazione n. 4518 del 22 luglio 2022 avente ad oggetto “presa d’atto e approvazione dei verbali della commissione giudicatrice, schede di valutazione specifiche per ciascun progetto e schede riassuntive per ciascun ambito - approvazione graduatoria”, pubblicata in pari data sul sito del Comune di Cagliari, nelle sole parti aventi ad oggetto il cartellone “Grandi Manifestazioni”; - della graduatoria allegata alla determinazione n. 4518 del 22 luglio 2022 nella parte in cui ammette la “Associazione Culturale Sardegna Concerti Festival e Rassegne”; - dell’avviso pubblico “Cagliari dal Vivo 2022” ove letto ed interpretato nel senso di consentire la partecipazione della “Associazione Sardegna Concerti” nonostante le gravissime mancanze in merito alla programmazione degli eventi e alle false dichiarazioni in merito alla partecipazione degli artisti selezionati e degli eventi organizzati; - della determinazione n. 3551 del 10 giugno 2022 avente ad oggetto l’approvazione del bando pubblico e di tutti gli allegati relativi al progetto “Cagliari dal Vivo 2022”; - della determinazione n. 4148 del giorno 8 luglio 2022 avente ad oggetto approvazione elenco ammessi, ammessi con riserva, esclusi; - della determinazione n. 4447 del 20 luglio 2022 avente ad oggetto rettifica disposizioni in merito alla pubblicazione degli allegati; - della scheda di valutazione relativa al progetto presentato da “Sardegna Concerti”, della scheda di valutazione della commissione relativa al progetto “Vox Day”, della tabella riportante i punteggi complessivi di entrambe le partecipanti; - dei provvedimenti non conosciuti, ove siano stati adottati, di monitoraggio del progetto “Cagliari dal Vivo 2022” relativo al cartellone “Grandi Manifestazioni”; - dei provvedimenti non conosciuti, ove siano stati adottati, di approvazione delle modifiche sostanziali al progetto presentato da “Sardegna Concerti”; - di ogni altro atto ad essi connesso, collegato e consequenziale.

Giustizia amministrativa202200642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura comunale "Cagliari dal Vivo 2022", inclusa l'approvazione della graduatoria relativa al cartellone "Grandi Manifestazioni" e l'ammissione della controinteressata

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato gli atti con cui il Comune di Cagliari aveva approvato il bando e gli atti della procedura "Cagliari dal Vivo 2022", l'elenco degli ammessi e degli esclusi, le valutazioni della commissione e la graduatoria relativa al cartellone "Grandi Manifestazioni", nella parte in cui era stata ammessa la controinteressata "Associazione Culturale Sardegna Concerti Festival e Rassegne". Erano inoltre stati contestati, anche con riferimento a provvedimenti non conosciuti, il monitoraggio del progetto e l'approvazione di eventuali modifiche sostanziali, prospettando gravi carenze nella programmazione degli eventi e false dichiarazioni concernenti la partecipazione degli artisti e gli eventi organizzati. Il testo della sentenza non esamina nel merito tali censure.

La decisione

La ricorrente, con nota depositata il 2 dicembre 2025 e all'udienza del 22 gennaio 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in ragione del considerevole lasso di tempo trascorso. Il Comune resistente ha concordato sulla sopravvenuta carenza di interesse e ha chiesto, come la ricorrente, la compensazione delle spese. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare la legittimità degli atti impugnati, e ha compensato integralmente le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con dichiarazione di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo diviene improcedibile quando, anche per il considerevole decorso del tempo, il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse a ottenere una pronuncia sulla domanda principale.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata dal giudice quando risulta dalla dichiarazione della parte ricorrente e tale esito è condiviso dall'amministrazione resistente.
  • Quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse e le parti concordano sulla compensazione, le spese possono essere integralmente compensate.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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