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Ordinanza

Ordinanza n. 160/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto Ministeriale n. -OMISSIS- del 12.08.2025, notificato il 16.09.2025, con il quale è stata disposta nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione all'esito di procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 861, comma 1, lett. d) e 867, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2010.

Giustizia amministrativa202600035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale del 12 agosto 2025, notificato il 16 settembre 2025, recante la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale con cui, all'esito di un procedimento disciplinare, gli è stata inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento disciplinare traeva origine da elementi emersi nell'ambito di indagini penali per i reati di maltrattamenti in famiglia e minacce. In sede cautelare, il ricorrente ha contestato, quanto emerge dall'ordinanza, la valutazione amministrativa della gravità dei fatti e la proporzionalità della sanzione, valorizzando presumibilmente il lungo impiego e le proprie condizioni di salute, dipendenti da causa di servizio.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In questa fase sommaria ha ritenuto che la decisione amministrativa fosse sorretta da motivazione congrua e ragionevole circa la gravità delle condotte, ricostruite nell'ambito dell'istruttoria. Ha rilevato che l'amministrazione, pur utilizzando elementi emersi dalle indagini penali, aveva svolto un'autonoma valutazione della loro rilevanza disciplinare, considerando anche l'applicazione di plurime misure cautelari giudiziarie e la loro violazione da parte del ricorrente. Quanto alla proporzionalità e alla graduazione della sanzione, il Collegio ha richiamato l'ampia discrezionalità amministrativa e ha escluso, allo stato degli atti, la presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento dei fatti, soli vizi idonei a fondare il sindacato giudiziale su tali valutazioni. Il lungo servizio e le condizioni di salute, anche se dipendenti da causa di servizio, non sono stati ritenuti idonei a modificare tali conclusioni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 861, comma 1, lett. d), d.lgs. 66/2010

    Prevede, nel quadro dello stato giuridico del personale militare, la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, applicata nel caso concreto con il decreto ministeriale impugnato.

  • art. 867, comma 5, d.lgs. 66/2010

    Costituisce, secondo il decreto impugnato, la base normativa per l'applicazione della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta incidentale e il relativo esame da parte del giudice amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede disciplinare l'amministrazione può utilizzare elementi emersi da indagini penali, ma deve compiere una valutazione autonoma della rilevanza dei fatti ai fini disciplinari; tale autonomia può risultare anche dalla considerazione delle misure cautelari giudiziarie applicate e della loro eventuale violazione.
  • La valutazione della proporzionalità e della graduazione di una sanzione disciplinare rientra nell'ampia discrezionalità amministrativa e non è sindacabile dal giudice amministrativo se non in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento dei fatti.
  • In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando il provvedimento disciplinare risulti assistito da una motivazione congrua e ragionevole sulla gravità delle condotte e non emergano, allo stato degli atti, vizi evidenti nella ricostruzione dei fatti o nella scelta della sanzione.
  • Il lungo servizio prestato e condizioni di salute dipendenti da causa di servizio non incidono necessariamente sulla legittimità della sanzione disciplinare, quando non risultino idonei a superare la valutazione amministrativa sulla gravità delle condotte.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareDifetto di motivazione

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