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Sentenza

Sentenza n. 788/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento, - del Decreto Questorile di rigetto dell’Istanza di rilascio del Porto d’Armi -OMISSIS-del -OMISSIS- notificato all’odierno ricorrente in data -OMISSIS-, e di ogni altro atto non conosciuto, presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202401102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto questorile di rigetto dell'istanza di rilascio del porto d'armi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto che la Questura avrebbe fondato il diniego sulla mera presa d'atto di una precedente sentenza di patteggiamento, con la quale era stata applicata la pena di sei mesi di reclusione per lesioni volontarie aggravate commesse durante una lite tra automobilisti, senza considerare adeguatamente l'intervenuta riabilitazione. Il ricorrente ha quindi contestato la valutazione amministrativa posta a fondamento del diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che il provvedimento era fondato sull'assenza del requisito della buona condotta, non su un giudizio di pericolosità sociale. Ai sensi dell'art. 43, comma 2, TULPS, la verifica della buona condotta implica una valutazione ampiamente discrezionale, diretta a considerare tutti gli elementi rilevanti per apprezzare l'affidabilità del richiedente nell'uso delle armi, anche quando tali elementi non integrino per sé una situazione di pericolosità sociale. La Questura non ha applicato un automatismo derivante dalla condanna, ma ha valutato la gravità e le concrete modalità dell'aggressione: il ricorrente, dopo aver tamponato un'autovettura, aveva seguito deliberatamente l'altro conducente e lo aveva aggredito con una livella da lavori edilizi, cagionandogli una ferita. L'Amministrazione ha considerato anche la riabilitazione, ritenendola recessiva rispetto alla gravità e al contesto dei fatti. È stata ritenuta irrilevante anche la distanza temporale dell'episodio, poiché il requisito della buona condotta richiede una condotta specchiata e un'affidabilità complessiva, non incompatibile con la considerazione di vicende remote. Spese compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 2, TULPS

    Il requisito della buona condotta consente all'amministrazione un'ampia valutazione discrezionale di fatti ed elementi idonei a incidere sull'affidabilità del richiedente nell'uso delle armi, anche se non espressivi di pericolosità sociale e anche se non riconducibili a un automatismo fondato sulla condanna penale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Disposizione richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Disposizioni richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il diniego o la revoca del porto d'armi possono fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa l'affidabilità del richiedente e la prevedibilità di un abuso dell'autorizzazione, senza che sia necessario accertare una condizione di pericolosità sociale o applicare un automatismo derivante da una condanna penale.
  • Nel valutare il requisito della buona condotta previsto dall'art. 43, comma 2, TULPS, l'amministrazione può considerare anche fatti isolati ma significativi, vicende personali non penalmente rilevanti e condotte non direttamente attinenti alla materia delle armi, purché concretamente idonei a porre in dubbio l'affidabilità del soggetto.
  • La riabilitazione penale deve essere presa in considerazione nel procedimento relativo al rilascio del porto d'armi, ma non impedisce il diniego quando l'amministrazione motivatamente ritenga che la gravità e le modalità concrete dei fatti dimostrino comunque l'inaffidabilità del richiedente.
  • La risalenza nel tempo dei fatti non esclude necessariamente la rilevanza degli stessi ai fini della buona condotta e dell'affidabilità richiesta per il porto d'armi, ove si tratti di vicende significative valutate nel quadro complessivo della condotta del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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