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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32022/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo fallimentare, in via ipotecaria, di un credito acquistato in blocco da un intermediario bancario. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda; l'opposizione ex art. 98 l. fall. era stata a sua volta rigettata dal Tribunale. Quest'ultimo aveva ritenuto, da un lato, che gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58 TUB sostituiscono solo la comunicazione individuale al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ma non costituiscono prova dell'effettivo trasferimento del credito, che il cessionario deve dimostrare con ordinari mezzi probatori; dall'altro lato, aveva aggiunto che comunque non risultava provata neppure l'iscrizione nel registro delle imprese, essendo stata documentata solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con l'unico motivo di ricorso la cessionaria deduceva violazione degli artt. 58 TUB e 1264 c.c., sostenendo che pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e iscrizione nel registro delle imprese sostituiscono la notificazione ai debitori ceduti e sono anche sufficienti a dimostrare il trasferimento della titolarità del credito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da una duplice ratio decidendi autonoma: la prima relativa all'irrilevanza degli adempimenti pubblicitari ai fini della prova dell'effettiva cessione; la seconda relativa al mancato assolvimento, in concreto, dell'onere di provare anche l'iscrizione nel registro delle imprese, oltre alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La ricorrente aveva censurato solo la prima ratio, senza confrontarsi con la seconda, rendendo il motivo inammissibile per difetto di interesse, poiché la motivazione non impugnata era di per sé sufficiente a sorreggere la decisione. Spese a carico della ricorrente e raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. n. 385/1993

    il riferimento agli adempimenti di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e iscrizione nel registro delle imprese

    gli adempimenti pubblicitari nelle cessioni in blocco sostituiscono la comunicazione individuale al debitore ceduto, ma secondo la sentenza non vengono qui utilizzati per provare di per sé l'effettività della cessione; in ogni caso, nel caso concreto, occorreva allegare e dimostrare anche l'iscrizione nel registro delle imprese.

  • art. 1264 c.c.

    la comunicazione della cessione al debitore ceduto può essere sostituita, nelle cessioni in blocco disciplinate dall'art. 58 TUB, dagli adempimenti pubblicitari speciali, ma ciò non elimina l'onere di provare l'effettivo trasferimento del credito se contestato.

  • art. 98 legge fallimentare

    regola l'opposizione allo stato passivo, nell'ambito della quale è stata pronunciata la decisione poi impugnata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria nel giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a fondarla, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola ratio rende il motivo inammissibile per difetto di interesse.
  • Nei giudizi aventi ad oggetto l'ammissione al passivo di crediti ceduti in blocco, gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58 TUB rilevano per l'opponibilità della cessione nei confronti dei debitori ceduti, ma il cessionario deve comunque confrontarsi con l'eventuale onere di provare l'effettiva titolarità del credito nei modi richiesti dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità, la censura deve prendere posizione su tutte le autonome argomentazioni decisive contenute nella sentenza impugnata; altrimenti la decisione resta ferma per la parte non aggredita.
  • La sola contestazione di una delle ragioni poste a base del decisum non è sufficiente se l'altra, non impugnata, conserva piena idoneità a sorreggere il rigetto della domanda.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoCessione del creditoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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