Sentenza n. 2070/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale ordinario di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 812 del 10 ottobre 2024, che riconosceva il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, n. 812 del 10 ottobre 2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 18 ottobre 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuo di 500 euro tramite Carta elettronica del docente e condannato il Ministero ad accreditare 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell’amministrazione, dopo il decorso del termine di moratoria di 120 giorni. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione o ritardo nell’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza è passata in giudicato, è stata notificata al Ministero e che, decorso il termine di moratoria di 120 giorni, permaneva l’inadempimento. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato un commissario ad acta, individuato dal Capo del Dipartimento ministeriale competente, che dovrà intervenire su istanza della parte e provvedere nei successivi 60 giorni, compiendo gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Gli eventuali compensi e le spese dell’attività commissariale sono posti a carico dell’amministrazione inadempiente. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché ritenuta manifestamente iniqua, considerata la funzione della Carta, qualificata come contributo per aggiornamento e formazione e non come corrispettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 300 euro oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento
L’azione di ottemperanza è accoglibile quando, dopo la notificazione del titolo giudiziale e il decorso della moratoria di 120 giorni, l’amministrazione persiste nell’inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
non può essere accolta la domanda formulata ai sensi dell’art.114, co.4, lett. e), c.p.a., di fissazione della somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, giacché ritenuta manifestamente iniqua, in ragione della particolare funzione assegnata alla Carta elettronica docenti, che non costituisce un corrispettivo bensì un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
La penalità di mora può essere negata quando, avuto riguardo alla natura e alla funzione della prestazione oggetto del giudicato, la sua applicazione sia manifestamente iniqua; nel caso della Carta del docente, il beneficio è un contributo formativo e non un corrispettivo.
art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001
la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola secondo cui compensi e spese del commissario ad acta sono compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, pur dettata per l’ottemperanza ai decreti decisori previsti dalla l. 89/2001, può essere applicata per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme.
Massime di principio
- In presenza di una sentenza passata in giudicato, notificata all’amministrazione e rimasta ineseguita dopo il decorso del termine di moratoria di 120 giorni, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione del titolo entro un termine e predisporre l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando risulti manifestamente iniqua in relazione alla funzione della prestazione da eseguire; la Carta elettronica del docente, essendo un contributo per l’aggiornamento e la formazione e non un corrispettivo, non giustifica nel caso deciso la sua applicazione.
- La disciplina dell’art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001 sui compensi e le spese dell’attività commissariale può essere applicata per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
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