Cassazione Penale, Sentenza n. 40492/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello del 12/04/2022 che aveva confermato la condanna del Zaccolo quale legale rappresentante della Progetto 4 s.r.l. per omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA per gli anni d'imposta 2015 e 2016 (art. 5 d.lgs. 74/2000), con imposta evasa pari a euro 73.301,95 e euro 60.079,69. I motivi di ricorso: 1) violazione di legge e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al dolo specifico, sostenendo che la presentazione della comunicazione IVA per il solo anno 2015 escluderebbe il dolo di evasione; 2) vizio di motivazione in relazione alla confisca dei beni personali dell'imputato, per mancato accertamento dell'impossibilità di operare la confisca sui beni della società e assenza di prova che non vi fossero beni societari aggredibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello immune da contraddizioni: l'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA è stata valutata come condotta finalizzata all'evasione, con dolo specifico, e la presentazione della sola comunicazione annuale dell'IVA non è idonea a escludere il dolo poiché adempimenti diversi e non equipollenti (si è richiamata giurisprudenza in proposito). Quanto alla confisca, la sentenza ha motivato l'incapienza dei beni societari in base agli accertamenti della Guardia di Finanza; il ricorrente non ha indicato elementi concreti per dimostrare l'esistenza di beni societari disponibili alla confisca diretta e ha limitato la censura a generiche contestazioni. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 5, d.lgs. 74/2000
Norma che disciplina il reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA; la Corte ha ritenuto sussistere il dolo specifico di evasione relativamente all'omessa presentazione per gli anni 2015 e 2016
art. 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Norma sulla comunicazione annuale IVA: la Corte ha precisato che la comunicazione e la dichiarazione sono adempimenti distinti e non equipollenti, pertanto la presentazione della prima non esclude la responsabilità per omissione della seconda
art. 81 cod. pen.
Richiamato nel provvedimento originario insieme all'art. 5 d.lgs. 74/2000; collocazione del fatto nel quadro delle norme penali applicate nella sentenza di merito
art. 322 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla confisca; la Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione della confisca, confermando che gli accertamenti sulla incapienza dei beni societari erano adeguati
Giurisprudenza: Sez. 3, Sentenza n. 7135 del 17/12/2020 (Rv. 281323-01)
Precedente richiamato per affermare che la responsabilità per omessa presentazione della dichiarazione IVA è configurabile anche se è stata presentata la comunicazione IVA, in quanto gli adempimenti perseguono finalità diverse
Giurisprudenza: Sez. 3, Sentenza n. 40362 del 06/07/2016 (Rv. 268587)
Precedente richiamato in tema di sequestro preventivo e confisca per equivalente nei reati tributari commessi dal legale rappresentante, quando risultino incapienti i beni dell'ente e l'imputato non indichi beni dell'ente su cui operare la confisca diretta
Giurisprudenza: Sez. 3, Sentenza n. 43816 del 01/12/2016 (Rv. 271254)
Ulteriore precedente confermante i principi sulla legittimità della confisca per equivalente e sui limiti all'impugnazione generica della motivazione riguardante l'incapienza dei beni societari
Massime di principio
- La presentazione della comunicazione annuale IVA (art. 8-bis DPR 322/1998) non esclude di per sé la responsabilità penale per omessa presentazione della dichiarazione IVA (art. 5 d.lgs. 74/2000): gli adempimenti hanno finalità diverse e non sono equipollenti
- Per giustificare la confisca per equivalente nei reati tributari occorre un accertamento sull'incapienza dei beni dell'ente; se tali accertamenti risultano motivati e comprovati (es. verifiche della Guardia di Finanza), la confisca sui beni personali dell'imputato può essere legittima
- In sede di cassazione il ricorrente deve fornire censure di legittimità specifiche e confrontarsi con la motivazione di merito: contestazioni generiche o la mera reiterazione di censure d'appello sono insufficienti
- Chi impugna la confisca per equivalente deve indicare elementi concreti che dimostrino l'esistenza di beni societari aggredibili; l'assenza di tali elementi rafforza la posizione della parte resistente
- La prova del dolo specifico nell'evasione fiscale può essere desunta anche da elementi congiunti (omessa dichiarazione nonostante altri adempimenti) e non richiede che l'elemento esteriore esclusivo sia la mancata comunicazione
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