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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29005/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale che ha respinto il suo appello ex art. 310 c.p.p. avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari cui è sottoposta per reati di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990. Sostiene la ricorrente l'eccessiva pericolosità di mantenere la misura cautelare alla luce della propria incensuratezza, del rispetto delle prescrizioni cautelari, della temporalità dei fatti (settembre 2020) e della prevedibile attenuazione del trattamento sanzionatorio in appello, con possibile riqualificazione e riduzione della pena e consequenziale esaurimento prossimo del termine massimo di custodia cautelare; contesta inoltre la mancata motivazione sulla proporzionalità della misura rispetto alla gravità del fatto e alla prevedibile sanzione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i rilievi generici e in massima parte reiterativi di quanto già proposto in appello, nonché diretti a questioni di merito soggette a sindacato limitato in sede di legittimità. Le argomentazioni basate su ipotesi future (possibili riduzioni di pena e benefici) sono considerate puramente eventuali e non idonee a fondare l'ammissibilità. Il Collegio ha inoltre affermato che il termine massimo di custodia non è ancora scaduto e che la proporzionalità della misura è valutata in via generale dal legislatore mediante i termini di cui all'art. 303 c.p.p.; la censura sulla mancanza di motivazione specifica sulla proporzionalità non è ammessa perché generica e proposta per la prima volta in cassazione. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Regola il ricorso per cassazione avverso ordinanze; la Corte ha considerato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici o attinenti al merito, non idonei al sindacato di legittimità

  • art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990

    Riferimento normativo ai reati per cui è imputata la ricorrente (illecita detenzione/spaccio di stupefacenti); la gravità edittale di tali reati incide sul calcolo dei termini massimi di custodia cautelare

  • art. 303, comma 4, lett. a) c.p.p.

    Stabilisce i termini massimi della custodia cautelare in funzione della gravità del reato; la Corte ha ritenuto che la proporzionalità della misura è, in via generale, disciplinata dal legislatore tramite questi termini e che il termine massimo non era ancora decorso

  • art. 275, comma 2 c.p.p.

    Limita l'introduzione di nuovi motivi in cassazione rispetto a quelli già dedotti in grado precedente; la Corte ha escluso l'ammissibilità della censura sulla motivazione di proporzionalità perché proposta per la prima volta in cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte con determinazione della somma a euro 3.000

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in tema di valutazione della colpa del proponente ai fini dell'aggravamento per inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistente una causa di non colpa che giustificasse l'esenzione dalla sanzione

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non è sede per la rinnovata valutazione di profili di merito (es. incensuratezza, rispetto delle prescrizioni): tali questioni, se non adeguatamente motivate e dedotte nei gradi precedenti, sono improprie in cassazione
  • Argomentazioni basate su ipotesi future (possibili riduzioni di pena, benefici penitenziari non ancora acquisiti) non sono sufficienti a dimostrare l'insussistenza del pericolo di recidiva o la sproporzione della custodia cautelare
  • La proporzionalità della custodia cautelare è correlata ai termini massimi stabiliti dall'art. 303 c.p.p.; per ottenere la revoca o sostituzione è necessario fornire elementi specifici e peculiari che dimostrino l'anomalia rispetto alla valutazione legislativa generale
  • Non è ammesso introdurre per la prima volta in cassazione argomentazioni nuove rispetto a quelle proposte in appello (art. 275 c.p.p.); chi intende fondare il ricorso su nuovi motivi deve averli già prospettati nel grado precedente
  • Il ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); pertanto è necessario valutare con attenzione il pregio degli argomenti prima di proporre ricorso

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