Sentenza n. 2045/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio-Roma n. 12733/2025 (pubblicata il 26 giugno 2025 e passata in giudicato il 25 settembre 2025). Voglia, per l'effetto, ordinare alle suddette Pubbliche Amministrazioni di provvedere, rispettivamente: - il Consolato Generale d'Italia a Casablanca, a re-istruire la domanda di visto d'ingresso in Italia per “Lavoro subordinato” presentata dal sig. -OMISSIS-, rilasciando all'esito il visto richiesto; - il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - ove nelle more non dovesse aver provveduto - a corrispondere integralmente l'importo dovuto in forza dell'atto di precetto notificato il 27.10.2025, pari ad € 2.103,47. Voglia altresì nominare, ove occorra per l'esecuzione del giudicato, un commissario ad acta, ponendo le relative spese a carico dell'Amministrazione inottemperante. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell’esecuzione della sentenza del TAR Lazio-Roma n. 12733/2025, che aveva annullato il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato, nonché mancato pagamento delle spese di lite già liquidate
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Lazio-Roma n. 12733/2025, passata in giudicato il 25 settembre 2025, con la quale era stato annullato il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato. Ha dedotto che il Consolato Generale d’Italia a Casablanca, pur avendo ricevuto la notifica della sentenza il 26 giugno 2025 e nonostante il tempo trascorso, non aveva riattivato il procedimento né proceduto al riesame della domanda. Ha inoltre chiesto il pagamento di euro 2.103,47, dovuti in forza dell’atto di precetto notificato il 27 ottobre 2025, e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza relativa al riesame della domanda di visto, rilevando l’inerzia dell’amministrazione nell’attivare il procedimento imposto dal giudicato. Ha ordinato all’amministrazione resistente di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, lasciando all’amministrazione l’esercizio del proprio potere e gli spazi di discrezionalità non esauriti dal giudicato. Ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Capo dell’Ufficio “Unità per i Visti” presso la DGIEPM del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro l’ulteriore termine di 30 giorni su istanza del ricorrente qualora l’amministrazione rimanga inerte. Quanto alla domanda di pagamento di euro 2.103,47, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il Ministero aveva nelle more liquidato la somma. Le spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico dell’amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La domanda di esecuzione del giudicato amministrativo è stata proposta mediante il giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata limitatamente alla domanda di pagamento delle spese della precedente sentenza, essendo intervenuto il pagamento nelle more del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione destinataria di un giudicato di annullamento che imponga il riesame di un’istanza deve attivare e concludere il relativo procedimento entro il termine stabilito dal giudice, adottando un provvedimento espresso.
- L’esecuzione del giudicato di annullamento non comporta necessariamente l’adozione di un provvedimento dal contenuto predeterminato quando residuino all’amministrazione potere e spazi di discrezionalità non esauriti dal giudicato; il giudice dell’ottemperanza deve quindi ordinare il riesame nel rispetto di tali limiti.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che intervenga, su istanza della parte, dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione inadempiente.
- La sopravvenuta esecuzione dell’obbligo pecuniario durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di pagamento divenuta soddisfatta.
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