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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17854/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della confisca di una somma pari a 18.000 euro posta in sequestro; il ricorrente aveva dichiarato sin dalla perquisizione che la somma era stata ricevuta mortis causa dalla madre e la sentenza di patteggiamento non ha fornito alcuna motivazione che collegasse la somma a profitto o prodotto di reato, né ha indicato l'ammontare nella motivazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa alla confisca, disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Termini Imerese. La Corte ha affermato che la mancata o meramente apparente motivazione sulla confisca è sindacabile in cassazione e ha rilevato che la decisione impugnata era priva di qualsiasi motivazione in ordine alla confisca e non riportava neppure l'ammontare della somma confiscata

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137, conv. con l. 18/12/2020, n.176

    Richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte dell'Avvocato generale; non modifica la possibilità di sindacare in cassazione la carenza motivazionale sulla confisca

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    La norma non esclude l'ammissibilità del ricorso in cassazione contro la mancata o insufficiente motivazione della confisca; la confisca resta sindacabile come questione di legittimità

  • art. 111, comma 7 Cost.

    Richiamato per sostenere che la confisca, se priva di motivazione, costituisce una 'violazione di legge' rilevante ai fini del controllo di legittimità

  • Sez. 3, Sentenza n. 4252 del 15/01/2019

    Giurisprudenza richiamata a confermare l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso carenze motivazionali sulla confisca

  • Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)

    Principio che, se una determinazione (es. la confisca) non era parte dell'accordo di patteggiamento, essa non è automaticamente immunizzata dai vizi che possono giustificare l'annullamento

Massime di principio

  • La confisca, anche se disposta in una sentenza di patteggiamento, richiede motivazione specifica: deve risultare chiaro il nesso tra il bene (o la somma) e il reato oppure la prova dell'illecita provenienza
  • La mancata o puramente formale motivazione sulla confisca è sindacabile in cassazione e può determinare l'annullamento limitato a quella misura con rinvio per nuovo esame
  • Se l'interessato dichiara una provenienza lecita (es. eredità), il giudice ha l'onere di valutare e motivare il rigetto di tale allegazione prima di disporre la confisca
  • Se la confisca non è parte dell'accordo di patteggiamento, può essere impugnata separatamente e non è coperta automaticamente dalla decisione concordata
  • Nel nuovo giudizio il tribunale dovrà quantificare la somma oggetto di sequestro/confisca, esaminare le prove sulla sua provenienza e motivare con precisione la relazione con l'attività delittuosa o, in mancanza di tale prova, disporre la restituzione

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