Regolamento (UE) 2025/636
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/636 della Commissione, del 25 marzo 2025, che modifica gli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali, i modelli di certificati sanitari/ufficiali e l'attestato privato per l'ingresso nell'Unione o il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo di partite di determinate categorie di animali e merci destinati al consumo umano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo organico i modelli di certificazione utilizzati per l’ingresso e il transito nell’Unione di numerose categorie di animali e merci di origine animale destinate al consumo umano. Le modifiche recepiscono nuovi riferimenti normativi, precisano requisiti sanitari e di origine, introducono o armonizzano attestazioni specifiche, in particolare in materia di antimicrobici, BSE, sanità animale e requisiti per alcuni prodotti composti. È inoltre previsto un periodo transitorio per evitare discontinuità negli scambi commerciali. L’atto sostituisce integralmente gli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
Modifica i modelli di certificati sanitari, ufficiali e privati per l’ingresso o il transito nell’Unione di determinate partite di animali e merci destinate al consumo umano, aggiornando gli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
Ambito di applicazione
Si applica alle partite di determinate categorie di animali e merci destinate al consumo umano che entrano nell’Unione o transitano attraverso l’Unione verso un paese terzo, secondo i modelli contenuti negli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, come sostituiti dal presente regolamento. Riguarda, in particolare, carni fresche, carni separate meccanicamente, preparazioni e prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, latte crudo, colostro e prodotti ottenuti dal colostro, uova e ovoprodotti, miele e prodotti apicoli, prodotti della pesca, molluschi e altri prodotti di origine animale, oltre al certificato privato per i prodotti composti. È previsto un regime transitorio fino al 19 febbraio 2026 per l’uso dei modelli previgenti, purché i certificati siano stati rilasciati entro il 19 novembre 2025. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/636 della Commissione
Il regolamento interviene sul sistema di certificazione veterinaria e ufficiale disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, con l’obiettivo di aggiornare, chiarire e riallineare i modelli documentali alle più recenti modifiche del quadro UE in materia di sanità animale, igiene e controlli ufficiali. Le modifiche rispondono anche all’esigenza, espressamente richiamata nei considerando, di evitare perturbazioni degli scambi e garantire coerenza con gli atti delegati e di esecuzione sopravvenuti.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento si fonda, in particolare, sul regolamento (CE) n. 853/2004, sul regolamento (UE) 2016/429, sul regolamento (UE) 2017/625 e sul regolamento delegato (UE) 2023/905. Nei considerando viene spiegato che il regolamento 2020/2235 contiene i modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione e per il transito di determinate partite di animali e merci; il presente atto ne aggiorna il contenuto per riflettere:
- l’elenco dei paesi terzi/regione autorizzati per alcune categorie di prodotti;
- le nuove prescrizioni relative agli antimicrobici;
- le modifiche alle condizioni sanitarie per carni, prodotti composti, latte, colostro, prodotti della pesca, miele e altri prodotti di origine animale;
- esigenze di chiarezza formale, strutturale e terminologica.
Ambito materiale e soggetti interessati
Le modifiche riguardano i modelli di certificazione utilizzati da operatori, esportatori, importatori e autorità competenti per l’ingresso nell’Unione o il transito attraverso l’Unione. In pratica, il regolamento ha impatto su:
- partite di carni fresche e carni separate meccanicamente di bovini, ovini/caprini, suini, solipedi, selvaggina d’allevamento, selvaggina selvatica, pollame, ratiti, leporidi e altri mammiferi terrestri selvatici;
- preparazioni di carni e prodotti a base di carne, inclusi grassi animali fusi, ciccioli, estratti di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati, budelli;
- prodotti della pesca, animali acquatici vivi e loro prodotti, molluschi bivalvi e altri molluschi, cosce di rana, lumache, gelatina, collagene, miele e prodotti apicoli, latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti ottenuti dal colostro, ovoprodotti, insetti, germogli e semi per germogli;
- prodotti composti e prodotti destinati al transito o allo stoccaggio.
Aggiornamenti più rilevanti nei modelli di certificato
I considerando illustrano una serie di interventi puntuali. Per le carni fresche e i prodotti di origine animale, sono aggiornati i riferimenti ai paesi terzi e alle zone autorizzate negli allegati del regolamento (UE) 2021/404, oltre alle condizioni di sanità animale richieste per l’ingresso o il transito. Nei modelli per bovini, ovini/caprini e suini, ad esempio, sono ribadite o riformulate le condizioni su peste bovina, afta epizootica, peste suina africana e peste suina classica, nonché le regole relative a provenienza degli animali, separazione da animali di stato sanitario inferiore, macellazione e trasporto.
Per i modelli relativi a pollame e ratiti, il regolamento aggiorna le attestazioni in tema di influenza aviaria ad alta patogenicità e malattia di Newcastle, anche in funzione delle zone elencate negli allegati XIV e XXII del regolamento 2021/404 e delle eventuali politiche vaccinali locali.
Attestazione su antimicrobici riservati all’uomo
Uno dei nuclei centrali è l’inserimento o l’aggiornamento, in vari modelli, dell’attestazione legata al regolamento delegato (UE) 2023/905. L’operatore/veterinario deve dichiarare, a seconda del caso, che agli animali da cui derivano i prodotti non sono stati somministrati antimicrobici per la crescita o per l’aumento della produttività, né antimicrobici contenenti sostanze incluse nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo. Inoltre, per l’idoneità all’ingresso nell’Unione, gli animali devono provenire da paesi terzi o regioni inclusi nell’elenco del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598.
Prodotti composti
Il regolamento dedica particolare attenzione ai prodotti composti, sia non a lunga conservazione sia a lunga conservazione, nonché al transito di tali prodotti. Il modello COMP e il modello TRANSIT-COMP vengono riscritti per coordinare le regole relative a:
- carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti ottenuti dal colostro, ovoprodotti e prodotti della pesca contenuti nei composti;
- esclusioni specifiche per gelatina, collagene e prodotti altamente raffinati;
- trattamenti specifici di riduzione dei rischi, quando richiesti;
- provenienza da paesi/zone autorizzati ai sensi degli allegati XV, XVII, XVIII, XIX e XXII del regolamento 2021/404. Il certificato privato dell’allegato V è anche chiarito quanto al contenuto minimo obbligatorio e ai casi in cui l’importatore può compilare il documento. Per i prodotti composti a lunga conservazione, l’attestazione richiede, tra l’altro, l’indicazione degli ingredienti, dei prodotti trasformati di origine animale e delle condizioni di origine e trattamento, con specifiche distinzioni per carne, latte, colostro, prodotti della pesca e ovoprodotti.
Prodotti della pesca, molluschi e animali acquatici
Il regolamento aggiorna i modelli per i prodotti della pesca, distinguendo tra prodotti da acquacoltura e da catture selvatiche, e chiarendo quando si applichino i controlli su contaminanti e residui di antiparassitari. Nei modelli per pesci e crostacei vivi, nonché per molluschi bivalvi vivi e loro prodotti, sono precisate le condizioni per l’origine da stabilimenti/ambienti autorizzati, le visite sanitarie, le ispezioni cliniche, il trasporto, l’etichettatura e la validità temporale del certificato (10 giorni, con possibile proroga per il viaggio via mare).
Latte, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti ottenuti dal colostro
Per latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti ottenuti dal colostro il regolamento riformula i modelli in funzione delle zone autorizzate negli allegati XVII e XVIII del regolamento 2021/404. Vengono distinte le ipotesi in cui è sufficiente il rispetto delle condizioni sanitarie di base da quelle in cui si richiedono trattamenti specifici di riduzione dei rischi, in particolare pastorizzazione, sterilizzazione, UHT o altri trattamenti equivalenti. Nei modelli dedicati è ribadita anche l’esigenza che gli animali siano detenuti in stabilimenti registrati e controllati, con tracciabilità e verifiche sanitarie regolari.
Gelatina, collagene, miele, uova, insetti e altri prodotti
Sono aggiornati anche i modelli per gelatina, collagene, miele, uova, ovoprodotti, insetti, germogli e altri prodotti specifici. Per gelatina e collagene vengono dettagliate le condizioni di origine e i requisiti BSE; per il miele si richiamano la direttiva 2001/110/CE e gli elenchi degli stabilimenti; per uova e ovoprodotti sono aggiornate le regole su Salmonella, influenza aviaria e malattia di Newcastle; per insetti e germogli, invece, il regolamento conferma un impianto documentale più semplice, basato soprattutto su igiene, rintracciabilità e riconoscimento degli stabilimenti.
Regime transitorio, Irlanda del Nord e operatività
Molti modelli riportano note standard sul Quadro di Windsor, con estensione dei riferimenti all’Unione anche al Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord. Inoltre, il regolamento assicura una continuità operativa attraverso un periodo transitorio che consente, fino al 19 febbraio 2026, l’uso dei vecchi modelli se rilasciati entro il 19 novembre 2025. Per alcune categorie particolari, le note e le date di applicazione specificano inoltre che le nuove attestazioni si applicano alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.
Disposizioni principali
Sostituzione degli allegati III e V del regolamento 2020/2235
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato III con il testo dell’allegato I del presente regolamento e dell’allegato V con il testo dell’allegato II. Ne deriva l’aggiornamento dei modelli di certificati sanitari/ufficiali e dell’attestato privato utilizzati per l’ingresso nell’Unione e per il transito.
Periodo transitorio per i modelli precedenti
L’articolo 2 consente, fino al 19 febbraio 2026, l’uso dei certificati sanitari, ufficiali, sanitari/ufficiali e degli attestati privati rilasciati secondo i modelli previgenti del regolamento 2020/2235, purché tali documenti siano stati rilasciati entro il 19 novembre 2025. La misura si applica alle partite di cui agli articoli da 8 a 30 bis e all’articolo 33 del regolamento 2020/2235.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Aggiornamento dei modelli per le carni fresche
I modelli relativi a bovini, ovini/caprini, suini, solipedi, selvaggina d’allevamento e selvaggina selvatica sono riformulati per chiarire requisiti di sanità pubblica, sanità animale, benessere animale, tracciabilità, movimentazione e condizioni di macellazione/abbattimento. In numerosi modelli sono aggiornati i riferimenti agli allegati del regolamento (UE) 2021/404, alle condizioni specifiche delle zone autorizzate e alle date di macellazione/abbattimento rilevanti per l’ingresso nell’Unione.
Nuove attestazioni su antimicrobici e paesi autorizzati
Nei modelli interessati viene introdotto o aggiornato l’attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905. L’attestazione richiede che gli animali non abbiano ricevuto antimicrobici per promozione della crescita o aumento della produttività, né antimicrobici contenenti sostanze riservate al trattamento di specifiche infezioni nell’uomo ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255. Inoltre, gli animali devono provenire da paesi terzi o regioni elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598.
Modifiche ai requisiti sanitari per taluni prodotti composti e preparazioni
Per preparazioni e prodotti a base di carne, prodotti composti e transiti di prodotti composti sono aggiornati i riferimenti ai trattamenti specifici di riduzione dei rischi e alle specie di origine ammesse. Vengono chiarite le condizioni per l’uso di carne fresca, gelatina, collagene, prodotti altamente raffinati, prodotti lattiero-caseari, prodotti ottenuti dal colostro e ovoprodotti all’interno dei prodotti composti, anche in funzione delle zone di origine autorizzate e dei trattamenti termici applicabili.
Aggiornamento dei modelli per prodotti della pesca, molluschi, latte e colostro
I modelli relativi a prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi e trasformati, latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti ottenuti dal colostro sono allineati alle nuove regole di origine, ai trattamenti richiesti e ai riferimenti alle zone elencate negli allegati del regolamento 2021/404 e del regolamento 2021/405. Sono precisati anche i casi in cui i modelli possono essere firmati da certificatori o veterinari ufficiali.
Regime per il transito e lo stoccaggio nell’Unione
Più modelli contemplano specificamente il transito attraverso l’Unione verso paesi terzi, nonché il magazzinaggio e il nuovo carico nell’Unione o in paesi terzi. Per questi casi sono richiamati gli allegati XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e, per alcune categorie, le condizioni di sigillatura, controllo documentale, ispezione e riconoscimento degli stabilimenti di transito o magazzinaggio.
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