Regolamento (UE) 2025/544
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/544 della Commissione, del 25 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo esteso l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, sostituendo numerosi modelli certificativi utilizzati per l’ingresso nell’Unione di animali terrestri e materiale germinale. Le modifiche recepiscono nuovi riferimenti normativi, allineano taluni requisiti sanitari a regole sopravvenute e introducono correzioni di chiarezza e coerenza. Per evitare perturbazioni degli scambi, è previsto un periodo transitorio durante il quale rimangono utilizzabili i certificati redatti secondo la versione precedente, se rilasciati entro una data limite. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifica i modelli di certificati sanitari e sanitario/ufficiali del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per l’ingresso nell’Unione di partite di animali terrestri e materiale germinale, con aggiornamenti tecnici, allineamenti normativi e un regime transitorio per i certificati già rilasciati.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti i soggetti coinvolti nell’emissione e nell’uso dei certificati sanitari o sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale, come disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, incluse le partite di bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi, cervidi, volatili, api, bombi, cani, gatti, furetti e materiale germinale correlato. Ha portata generale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il periodo transitorio consente l’uso, fino al 12 febbraio 2026, di certificati rilasciati secondo i modelli precedenti, purché emessi entro l’12 novembre 2025. È rilevante anche per l’Irlanda del Nord nei limiti del Quadro di Windsor richiamato nei modelli.
Modifica dei modelli di certificati sanitari e sanitario/ufficiali per l’ingresso nell’Unione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/544 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, che disciplina i modelli di certificati sanitari e sanitario/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale. L’intervento è motivato dall’esigenza di adeguare i modelli a sopravvenute modifiche del quadro normativo UE, di correggere riferimenti non più attuali e di assicurare coerenza tecnica tra i diversi certificati.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che il regolamento 2021/403 contiene i modelli certificativi utilizzati per l’importazione nell’Unione di varie categorie animali e del materiale germinale. La Commissione rileva la necessità di: sopprimere un modello non più applicabile per l’Irlanda del Nord; aggiornare gli attestati collegati al divieto di taluni medicinali antimicrobici; riflettere modifiche normative sulla scrapie classica; allineare alcune formulazioni sui requisiti sanitari per animali detenuti in stabilimenti confinati; introdurre una nuova opzione certificativa per la malattia di Newcastle; e sostituire integralmente l’allegato II con modelli revisionati per ragioni di chiarezza e coerenza.
Intervento normativo sull’articolato
L’articolo 1 modifica il regolamento (UE) 2021/403 in due punti essenziali:
- all’articolo 14 è soppressa la lettera e);
- l’allegato II è sostituito integralmente dal testo riportato in allegato al regolamento 2025/544.
La soppressione della lettera e) dell’articolo 14 discende dalla circostanza che il modello "OV/CAP-X-NI" era applicabile solo fino al 31 dicembre 2024. La sostituzione dell’allegato II comporta l’adozione di nuovi modelli certificativi per tutte le categorie interessate.
Adeguamenti dei contenuti certificativi
Nei nuovi modelli sono aggiornati numerosi riferimenti e requisiti. In particolare:
- l’attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 è riformulato per richiamare l’elenco dei paesi terzi o delle loro regioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598;
- nei modelli per ovini/caprini e per il relativo materiale germinale si recepiscono le modifiche del regolamento (UE) 2024/887 al regolamento (CE) n. 999/2001, con specifico rilievo per i caprini geneticamente resistenti alla scrapie classica;
- per i modelli dedicati a stabilimenti confinati (in particolare "CONFINED-RUM" e "CONFINED-HIPPO") alcuni riferimenti a malattie batteriche e zoonosi sono soppressi o riallineati alla disciplina vigente;
- per i modelli relativi a pollame e ratiti è inserita un’opzione alternativa di certificazione per l’infezione da virus della malattia di Newcastle, limitata alle zone autorizzate con specifiche indicazioni nella tabella dell’allegato V del regolamento 2021/404.
Regime transitorio
L’articolo 2 introduce una disciplina transitoria per evitare discontinuità negli scambi. Fino al 12 febbraio 2026 continua a essere ammesso l’uso dei certificati emessi secondo i modelli previgenti dell’allegato II del regolamento 2021/403, ma solo se tali certificati sono stati rilasciati entro il 12 novembre 2025. La misura è espressamente finalizzata a impedire perturbazioni del commercio di animali terrestri e materiale germinale conseguenti alle modifiche introdotte dal nuovo regolamento.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni operative per gli operatori
Per i professionisti italiani coinvolti nelle importazioni di animali e materiale germinale, la modifica impone di verificare:
- quale modello certificativo sia applicabile alla singola partita;
- se il certificato debba incorporare i nuovi riferimenti normativi e le nuove opzioni sanitarie;
- se la partita possa avvalersi del regime transitorio;
- la data di rilascio del certificato, che nel transitorio deve essere anteriore o uguale al 12 novembre 2025;
- la corretta corrispondenza tra specie, categoria, zona autorizzata e modello del certificato.
La lettura sistematica del provvedimento conferma che si tratta di una modifica tecnica ma rilevante sul piano pratico, perché incide sulla documentazione necessaria allo sdoganamento sanitario e sulla continuità degli scambi con paesi terzi.
Disposizioni principali
Soppressione di un modello non più applicabile per l’Irlanda del Nord
All’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è soppressa la lettera e), poiché il modello "OV/CAP-X-NI" era applicabile solo fino al 31 dicembre 2024.
Aggiornamento dei riferimenti al divieto di medicinali antimicrobici
Nei modelli certificativi dell’allegato II viene aggiornato l’attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905, con inserimento del riferimento all’elenco dei paesi terzi o loro regioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598. L’aggiornamento interessa, tra gli altri, i modelli per bovini, ovini/caprini, suini, equini, pollame e ratiti.
Modifiche sulla scrapie classica e sui caprini geneticamente resistenti
Vengono aggiornati i modelli per ovini e caprini e per il relativo materiale germinale per riflettere le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/887 al regolamento (CE) n. 999/2001, in particolare per i caprini geneticamente resistenti ai ceppi di scrapie classica e per le condizioni di certificazione del materiale germinale.
Allineamento delle malattie rilevanti per stabilimenti confinati
I punti relativi ai modelli "CONFINED-RUM" e "CONFINED-HIPPO" sono allineati alle malattie di cui all’articolo 33, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, con soppressione dei riferimenti non più pertinenti a Brucella abortus, B. melitensis, B. suis e al complesso Mycobacterium tuberculosis nei punti indicati.
Nuova opzione di certificazione per la malattia di Newcastle
Per i modelli relativi a pollame e ratiti, e per il relativo materiale germinale, è aggiunta un’opzione alternativa di certificazione concernente l’infezione da virus della malattia di Newcastle per partite provenienti da zone contrassegnate con "N" nella colonna 4 della tabella dell’allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Aggiornamento di riferimenti, note ed elementi strutturali
L’allegato II del regolamento (UE) 2021/403 viene sostituito integralmente con modelli aggiornati anche sotto il profilo redazionale, con correzione di riferimenti normativi, note di compilazione e struttura dei certificati.
Periodo transitorio per i certificati già rilasciati
Fino al 12 febbraio 2026 resta autorizzato l’uso dei certificati sanitari o sanitari/ufficiali rilasciati secondo i modelli precedenti del regolamento (UE) 2021/403, a condizione che siano stati rilasciati entro l’12 novembre 2025.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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