Cassazione Penale, Sentenza n. 11332/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva respinto il riesame del sequestro preventivo per equivalente di complessivi €330.000,00 disposto dal G.I.P. del 14/06/2022 in relazione al reato di riciclaggio. Il P.M. deduceva violazione di legge per l'esclusione incidentale della rilevanza del fumus rispetto al concorso in autoriciclaggio; la difesa di Gafforini deduceva nullità e erronea applicazione della legge, sostenendo che il sequestro era stato disposto solo per il reato di riciclaggio (non per l'intestazione fittizia ex art. 512-bis), che la confisca/sequestro del profitto di riciclaggio deve limitarsi al vantaggio effettivamente percepito (non all'intera somma), e che non è ammissibile una duplicazione della misura rispetto a Cirillo, unico dominus dell'operazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero per carenza di interesse (l'ordinanza impugnata aveva confermato il provvedimento genetico, quindi l'accoglimento non avrebbe favorito concretamente l'accusa). Ha rigettato il ricorso di Gafforini: i motivi difensivi sono stati ritenuti inconcludenti. La Corte ha richiamato la distinzione tra "prodotto" e "profitto" e la consolidata giurisprudenza che ammette, in caso di concorso di persone, la confisca per equivalente anche per l'intera entità del profitto nei confronti di ciascun concorrente (principio solidaristico), rimettendo alla fase esecutiva la verifica che non si verifichi una duplicazione eccedente l'ammontare complessivo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 648‑quater cod. pen.
Norma che disciplina la confisca per equivalente e le misure ablative sul prodotto del reato; la Corte la interpreta come consentente il sequestro/confisca del prodotto/profitto anche per l'intera entità nei confronti di ciascun concorrente.
art. 512‑bis cod. pen.
Fattispecie di intestazione fittizia; dal provvedimento genetico non risultava che il sequestro nei confronti di Gafforini fosse stato disposto anche su questa fattispecie.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che autorizza la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 1 prot. 1 CEDU
Ricondotto alla valutazione del principio di proporzionalità e del diritto di proprietà; la Corte ritiene compatibile la confisca per equivalente con tale principio se bilanciata nella fase esecutiva.
Giurisprudenza di legittimità citata
Sez. 2, n. 9102 del 24/11/2020; Sez. 5, n. 36069 del 20/10/2020; Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018; altre indicate in motivazione
Costante orientamento secondo cui, in caso di concorso di persone, vale il principio solidaristico: la confisca per equivalente può colpire l'intera entità del prezzo/profitto accertato anche nei confronti di un solo concorrente; eventuali profili di duplicazione o eccedenza sono verificati in sede esecutiva.
Massime di principio
- Il pubblico ministero in Cassazione deve dimostrare un interesse concreto e rimediabile con l'annullamento: non è sufficiente il mero rilievo di legittimità se la decisione impugnata non arreca un pregiudizio eliminabile con la riforma.
- In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 648‑quater), occorre distinguere tra "prodotto" e "profitto"; la misura ablativa può essere disposta sul prodotto del reato e la qualificazione adottata dal G.I.P. è determinante.
- In caso di concorso di persone, la confisca per equivalente può essere legittimamente disposta per l'intera entità del profitto anche nei confronti di ciascun concorrente (principio solidaristico); la verifica che non ci sia una duplicazione eccedente è rimessa alla fase esecutiva.
- Le doglianze difensive basate sull'assenza di un profitto personale del singolo concorrente sono deboli se è accertata la partecipazione all'operazione delittuosa; l'assenza di disponibilità effettiva non esclude la responsabilità patrimoniale in presenza di concorso.
- Questioni procedurali (nullità dell'ordinanza, errori di imputazione delle fattispecie) devono essere specificamente e congruamente dedotte: censure generiche o aspecifiche sono spesso inammissibili o rigettate.
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