Cassazione Penale, Sentenza n. 4468/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dal Giudice di Pace di Torre Annunziata per violazione dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 (soggiorno irregolare) in relazione al controllo del 29/10/2017. In cassazione il difensore ha dedotto: (1) inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione/omessa applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 (istituto di improcedibilità/tenuità del fatto) tenuto conto del radicamento sociale, degli studi e della successiva regolarizzazione; (2) vizio di motivazione e travisamento del fatto per l'attribuzione al ricorrente di precedenti penali inesistenti che avrebbero inciso sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il Giudice di Pace non ha dato atto né motivato il rigetto della richiesta formulata dall'imputato ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, né risulta spiegata la ragione del mancato intervento. La Corte ha richiamato i presupposti dell'istituto (occasionalità della condotta, verifica del pregiudizio per lavoro/studio/famiglia/salute, necessità della mancata opposizione dei soggetti legittimati) e la possibilità che la manifestazione di opposizione sia resa anche tramite memorie. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata al Giudice di Pace di Torre Annunziata in diversa composizione per nuovo esame.
Norme richiamate
D.lgs. n. 286/1998, art. 10-bis
Norma sul soggiorno irregolare: utilizzata nel procedimento di merito per contestare la presenza sul territorio nazionale senza titolo. La Corte non ha messo in discussione la qualificazione del reato ma ha annullato per vizi procedurali relativi alla mancata applicazione dell'art. 34 TU Immigrazione.
D.lgs. n. 274/2000, art. 34
Istituto di carattere processuale che determina l'improcedibilità dinanzi al Giudice di Pace ove sussista scarsa offensività del fatto; opera subordinatamente alla mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa. Richiede verifica dell'occasionalità della condotta e del pregiudizio che il procedimento può arrecare a lavoro/studio/famiglia/salute; il giudice deve pronunciarsi espressamente sulla richiesta.
Ordinanza Corte Costituzionale n. 63/2007
Richiamata per chiarire che l'art. 34, comma 3, richiede la non opposizione come condizione negativa e che tale volontà di opposizione deve essere espressa in modo formale e inequivoco.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. U. Steger e altre pronunce)
La giurisprudenza della Corte di Cassazione precisa che la volontà di opposizione della parte offesa può essere manifestata anche mediante memorie scritte e che il giudice di pace deve valutare l'istanza di improcedibilità basandosi sugli atti in suo possesso.
Massime di principio
- Se l'imputato chiede l'applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 il giudice di pace deve pronunciarsi espressamente sull'istanza: il mancato esame della richiesta è vizio grave che può determinare l'annullamento in cassazione.
- L'istituto dell'art. 34 è operativo solo se il fatto è di scarsa offensività e sussiste l'occasionalità della condotta; il giudice deve valutare anche gli elementi personali rilevanti (radicamento sociale, studi, eventuale regolarizzazione).
- La non opposizione da parte dell'imputato e della persona offesa è condizione necessaria per l'applicabilità dell'art. 34; tale non opposizione deve essere espressa in modo formale, ma può essere manifestata anche tramite memorie scritte o atti processuali riconoscibili.
- I riferimenti a precedenti penali ai fini della quantificazione della pena devono essere verificati e motivati; l'attribuzione di precedenti inesistenti o non comprovati può incidere sulla motivazione e giustificare l'annullamento.
- In presenza di omissioni procedurali o di mancata motivazione su questioni decisive (es. applicabilità di istituti di improcedibilità), la Corte di Cassazione può annullare e rinviare il giudizio al giudice di merito per nuovo esame, talvolta in diversa composizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4367/2023 del 02/02/2023
- Sentenza penale · 2 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4369/2023 del 02/02/2023
- Sentenza penale · 2 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4370/2023 del 02/02/2023
- Sentenza penale · 2 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4371/2023 del 02/02/2023
- Sentenza penale · 2 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4373/2023 del 02/02/2023
- Sentenza penale · 2 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4374/2023 del 02/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →