Cassazione Penale, Sentenza n. 20828/2024 del 28/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato l'istanza ex art. 629-bis c.p.p., contestando che la Corte d'appello abbia ritenuto che egli fosse venuto a conoscenza del procedimento sulla base della nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il relativo studio. Si sostiene che non sussista un valido rapporto professionale comprovato e che la sola nomina del difensore nelle indagini non implicasse necessariamente la conoscenza della vocatio in iudicium; in ogni caso l'imputato non sarebbe stato posto nelle condizioni di partecipare al processo, violando gli artt. 420-bis e ss. c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come manifestamente infondato. Ha confermato che la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio costituisce di regola un indice della conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato, salvo che emergano circostanze specifiche che dimostrino un impedimento reale a seguire il procedimento. La mera rinuncia del difensore non è sufficiente a dimostrare ignoranza incolpevole; il ricorrente non ha allegato situazioni ostative (es. detenzione per altra causa, ricovero, espulsione) né altre circostanze concrete. Inoltre risultavano contatti tra imputato e difensore di fiducia. Pertanto non è stato riconosciuto l'elemento impeditivo richiesto dall'art. 629-bis e l'ordinanza impugnata è confermata; condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 629-bis c.p.p.
Richiede che il condannato allega concrete situazioni che, dopo la nomina del difensore di fiducia, gli abbiano impedito di seguire le vicende del procedimento; la nomina del difensore con elezione di domicilio crea una presunzione di conoscenza che può essere superata solo con prove specifiche di impedimento.
art. 420-bis c.p.p.
Indica indici utili per accertare l'effettiva conoscenza del processo (tra cui la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio); tali indici possono guidare il giudice ma vanno valutati nel contesto concreto.
art. 416-bis c.p.p.
Norma citata in relazione all'avviso di conclusione delle indagini; la notificazione dell'avviso al difensore domiciliatario è considerata elemento significativo ai fini della conoscenza del procedimento.
art. 97, comma 1 c.p.p.
Prevede la nomina del difensore d'ufficio in caso di rinuncia del difensore di fiducia; la nomina e la prosecuzione del processo con difensore d'ufficio confermano lo svolgimento regolare delle fasi successive.
Giurisprudenza (Sez. U. Ismail e successivi precedenti richiamati)
Principio affermato: la nomina di difensore di fiducia con elezione di domicilio costituisce di regola prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato, ma la particolarità dei fatti può richiedere approfondimento e la presunzione può essere superata con adeguate allegazioni e prove.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio costituisce un forte indice che l'imputato sia venuto a conoscenza del procedimento; va considerata come presunzione rilevante.
- La mera rinuncia successiva del difensore non è sufficiente a dimostrare l'ignoranza incolpevole dell'imputato; occorrono circostanze concrete e documentate che dimostrino un impedimento reale a seguire il procedimento.
- Per ottenere il rimedio previsto dall'art. 629-bis c.p.p. il condannato deve allegare e provare specifiche cause ostative (es. detenzione per altra causa, grave malattia, espulsione) intervenute dopo la nomina del difensore che gli abbiano impedito di conoscere o partecipare al processo.
- Le notificazioni effettuate al difensore domiciliatario (avviso di conclusione indagini, decreto di citazione diretta) rafforzano la presunzione di conoscenza; la presenza di scambi di comunicazioni tra imputato e difensore indebolisce la tesi della mancata conoscenza.
- Il dovere di diligenza dell'imputato include l'obbligo di informarsi sullo stato del procedimento anche dopo la fase delle indagini; l'assenza di allegazioni probatorie rilevanti ostacola il riesame favorevole.
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