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Sentenza

Sentenza n. 599/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - del provvedimento n. K10/-OMISSIS-/R del -OMISSIS- emesso dal Ministero dell’Interno e notificato, ex art. 138 C.P.C, in data-OMISSIS-con nota prot. n. 443/2021 del Comune di Cologno Monzese, recante il diniego della cittadinanza, - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202104031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, residente in Italia da oltre venti anni e titolare di attività commerciale, aveva impugnato il diniego della cittadinanza richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, per l'omessa comunicazione del preavviso di diniego, nonché difetto di istruttoria e motivazione, lamentando la mancata indicazione dei fatti e dei sospetti posti a fondamento della decisione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 24 della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 della legge n. 124/2007, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che il provvedimento non consentisse di comprendere le ragioni del diniego né di esercitare adeguatamente il diritto di difesa. Ha inoltre valorizzato la propria incensuratezza, la lunga permanenza in Italia, l'inserimento sociale, l'attività lavorativa e la presenza di un figlio gravemente invalido, chiedendo l'acquisizione della documentazione informativa riservata. Nel corso del giudizio il TAR ha ordinato il deposito della documentazione istruttoria, con cautele a tutela delle fonti. Dalla documentazione è emersa una segnalazione degli organismi di intelligence relativa a rapporti con un'organizzazione terroristica e al coinvolgimento in operazioni finanziarie internazionali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente le censure relative alla motivazione e all'omesso preavviso di diniego. Ha qualificato la concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 come provvedimento di alta amministrazione, caratterizzato da ampia discrezionalità e subordinato anche all'assenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Il controllo giurisdizionale è stato ritenuto estrinseco, limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità e ragionevolezza della motivazione, senza sostituzione del giudice nelle valutazioni di opportunità dell'Amministrazione. Il giudice ha ritenuto legittimo il richiamo, anche ob relationem, alle informative riservate e una motivazione attenuata, poiché la divulgazione dei dati avrebbe potuto compromettere la sicurezza nazionale e le fonti informative. La documentazione riservata è stata tuttavia resa visionabile nel processo al ricorrente, nel rispetto delle cautele necessarie, consentendogli di contestarla e di esercitare pienamente la difesa. Le informazioni provenienti dagli organismi di intelligence, concernenti rapporti con un'organizzazione terroristica e operazioni finanziarie internazionali, sono state ritenute elementi concreti idonei a fondare il diniego ai sensi dell'art. 6, lettera c), della legge n. 91/1992, anche in assenza di condanne penali, provvedimenti restrittivi o accertamenti di responsabilità penale. La mera negazione degli addebiti, la documentazione bancaria ordinaria, la visura camerale, l'incensuratezza e la lunga permanenza in Italia non sono state considerate sufficienti a smentire le informative di intelligence. È stata inoltre ritenuta irrilevante la grave invalidità del figlio, poiché il diniego non comporta l'espulsione né impedisce la permanenza regolare e l'accesso alle prestazioni assistenziali. L'omissione del preavviso di diniego è stata ritenuta legittima, poiché gli elementi riservati non potevano essere comunicati in sede procedimentale senza compromettere le esigenze di segretezza; il contraddittorio è stato comunque assicurato in giudizio mediante l'accesso alla documentazione riservata. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per residenza è un provvedimento di alta amministrazione, ampiamente discrezionale, subordinato alla valutazione dell'integrazione del richiedente e dell'interesse pubblico alla concessione.

  • art. 6, lett. c), l. 91/1992

    comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

    Il diniego può essere fondato su motivi di sicurezza della Repubblica, valutati secondo una logica preventiva che comprende anche sospetti fondati su elementi concreti provenienti dagli organismi di intelligence, senza necessità di un accertamento penale.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione può essere assolto anche mediante richiamo a informative riservate, con contenuto attenuato quando la disclosure integrale comprometterebbe la sicurezza nazionale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego non è dovuto, secondo la decisione, quando il provvedimento si fonda su dati riservati la cui comunicazione all'interessato comprometterebbe la sicurezza nazionale e la tutela delle fonti.

  • art. 24 l. 241/1990

    Le esigenze di sicurezza nazionale giustificano la sottrazione all'accesso procedimentale degli elementi informativi classificati, ferma la possibilità di assicurare la difesa nel processo secondo modalità compatibili con la riservatezza.

  • art. 42 l. 124/2007

    La tutela del segreto e delle informazioni riservate limita la divulgazione degli elementi istruttori relativi alla sicurezza dello Stato.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata da remoto nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per residenza costituisce un provvedimento di alta amministrazione caratterizzato da ampia discrezionalità; il giudice può sindacarlo soltanto entro i limiti della verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica comprendono, in una prospettiva preventiva, anche sospetti fondati su elementi concreti acquisiti dagli organismi di intelligence, senza che siano necessari una condanna penale, un provvedimento restrittivo o l'accertamento di una responsabilità penale.
  • Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informative riservate, il richiamo ob relationem a tali informative e una motivazione attenuata possono soddisfare l'obbligo motivazionale, se la divulgazione analitica degli elementi istruttori rischierebbe di compromettere la sicurezza nazionale o le fonti informative.
  • La comunicazione del preavviso di diniego può essere omessa quando gli elementi a fondamento del futuro provvedimento negativo sono classificati o riservati e non possono essere portati a conoscenza dell'interessato senza vanificare le esigenze di sicurezza nazionale.
  • La tutela del contraddittorio e del diritto di difesa, in presenza di informazioni riservate, può essere assicurata mediante l'accesso alla documentazione nel processo, con le cautele necessarie alla protezione delle fonti e dei contenuti classificati.
  • La mera negazione delle circostanze segnalate dagli organismi di intelligence, accompagnata da documentazione bancaria ordinaria, visure camerali, incensuratezza o lunga permanenza sul territorio, non è di per sé idonea a superare informative concrete poste a fondamento del diniego di cittadinanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipi di precauzione e prevenzione

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