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Sentenza

Sentenza n. 218/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione AreaCom del 18 giugno 2025, n. 116, avente ad oggetto “procedura aperta per l'affidamento in concessione, dalla durata pluriennale, degli interventi di sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgenti ubicati nella regione Abruzzo. ID GARA 9156235. Presa d'atto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00205/2025 del 21.05.2025”; - nonché di ogni atto conseguente connesso e correlato, anche ove non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società Santa Croce S.r.l. il 15.12.2025: per l’annullamento, previa idonea misura cautelare: - della determinazione AreaCom del 17 novembre 2025, n. 222, recante “Procedura aperta per l’affidamento in concessione, dalla durata pluriennale, degli interventi di sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente per le sorgenti ubicate nella Regione Abruzzo (ai sensi dell'art. 164 e segg. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). ID GARA 9156235 - Provvedimento di esclusione oo.ee. Sant’Anna Spa e Santa Croce S.r.l. - Provvedimento di non aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016”, comunicata alla società in data 20 novembre 2025, in parte qua, ovvero nella parte in cui esclude la società Santa Croce S.r.l. dalla gara e stabilisce di non aggiudicare la medesima gara; - nonché di tutti gli atti connessi e presupposti, ivi compreso, sempre in parte qua, del “verbale finale Verifiche Busta Amministrativa” del 17 novembre 2025, comunicato alla società in data 20 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202500340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazioni AreaCom n. 116 del 18 giugno 2025 e n. 222 del 17 novembre 2025, con esclusione dalla procedura di concessione e non aggiudicazione della gara

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato inizialmente la determinazione n. 116/2025, con cui AreaCom aveva disposto la sua esclusione dalla gara quale conseguenza della sentenza del TAR n. 205/2025, deducendo difetto di motivazione e carenza di istruttoria per la mera presa d'atto della pronuncia giudiziale. La sentenza n. 205/2025 aveva ritenuto ostativa alla partecipazione la disciplina regionale e della lex specialis relativa alle imprese in concordato preventivo e alle irregolarità fiscali. Nelle more, il Consiglio di Stato ha sospeso l'efficacia della sentenza e, con sentenza n. 273/2026, l'ha parzialmente riformata, affermando che la preclusione non riguarda il concordato preventivo con continuità aziendale. La ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti contro la determinazione n. 222/2025, che, dopo una rinnovata verifica della documentazione amministrativa, l'aveva nuovamente esclusa per il grave stato di insolvenza e per false dichiarazioni od omissioni concernenti le cause di esclusione previste dal disciplinare e dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016; la gara era stata dichiarata non aggiudicabile per assenza di offerte valide. Ha dedotto, in primo luogo, nullità o inefficacia del nuovo provvedimento per violazione o elusione dell'ordinanza cautelare del TAR n. 175/2025. In subordine ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere, sviamento, violazione dei principi di favor partecipationis, non discriminazione, legalità, tipicità e tassatività delle cause di esclusione, nonché illegittimità derivata della lex specialis e incostituzionalità della disciplina regionale. Ha sostenuto che l'ammissione al concordato con continuità aziendale avrebbe superato anche le contestazioni fiscali e che non vi sarebbe stata alcuna falsa dichiarazione, avendo allegato l'autorizzazione del tribunale fallimentare. Ha inoltre contestato l'utilizzo della relazione dei commissari giudiziali, assumendone la riservatezza.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La determinazione n. 116/2025 costituiva il mero recepimento della sentenza n. 205/2025; tale sentenza è stata prima sospesa e poi riformata dal Consiglio di Stato, facendo venir meno il presupposto dell'atto. Inoltre, la successiva determinazione n. 222/2025, adottata dopo una rinnovata istruttoria, ha superato e sostituito il primo provvedimento, introducendo autonome ragioni di esclusione e modificando la situazione di fatto e di diritto, sicché l'annullamento della determinazione n. 116 non avrebbe arrecato utilità alla ricorrente. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il nuovo provvedimento non ha violato né eluso l'ordinanza cautelare del TAR, perché non si fondava esclusivamente sulla questione già esaminata relativa alla partecipazione dell'impresa in concordato con continuità aziendale, ma su ulteriori autonome ragioni di esclusione emerse dalla rinnovata istruttoria. Il Collegio ha ritenuto legittima l'esclusione per le gravi irregolarità fiscali definitivamente accertate con sentenze passate in giudicato e comprovate dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate. L'ammissione al concordato con continuità aziendale e l'autorizzazione del tribunale fallimentare consentono di superare la causa di esclusione riferita allo stato concordatario, ma non eliminano le autonome cause di esclusione concernenti la regolarità fiscale e contributiva. La mera presentazione di un piano concordatario, non approvato dai creditori né omologato dal tribunale, non equivale a pagamento o impegno vincolante a pagare i debiti entro il termine di presentazione dell'offerta. È stata inoltre ritenuta legittima la contestazione della falsa o reticente dichiarazione: nel DGUE la ricorrente avrebbe dovuto dichiarare le gravi irregolarità fiscali e contributive, specificando che l'adempimento sarebbe avvenuto nell'ambito del concordato. L'omissione ha impedito alla stazione appaltante di effettuare una corretta valutazione dell'affidabilità e della regolarità dell'operatore. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della stazione appaltante e della controinteressata, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori per ciascuna.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando, per sopravvenuta carenza di interesse, l'annullamento dell'atto non può più arrecare utilità al ricorrente.

  • art. 36, comma 5, lett. a) e b), L.R. Abruzzo n. 15/2002

    La concessione non può essere rilasciata se il richiedente è in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o altra situazione equiparata, oppure se è iniziata una delle relative procedure.

    La disciplina regionale deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato: la preclusione non riguarda il concordato preventivo con continuità aziendale, ferma restando l'autonomia delle altre cause di esclusione.

  • art. 36, comma 5, lett. d-bis), L.R. Abruzzo n. 15/2002

    La concessione non può essere rilasciata se il richiedente ha commesso violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali.

    Le gravi irregolarità fiscali definitivamente accertate costituiscono autonoma causa ostativa alla partecipazione e al rilascio o mantenimento della concessione; la clausola di salvaguardia opera solo in presenza di pagamento o impegno vincolante formalizzato prima della scadenza dell'offerta.

  • art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    L'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e l'autorizzazione giudiziale consentono la partecipazione alle gare, ma non incidono sulle ulteriori cause di esclusione, come l'irregolarità fiscale.

  • art. 80 d.lgs. 50/2016

    Le cause di esclusione relative alla regolarità fiscale e alle dichiarazioni rese dall'operatore economico restano autonome rispetto alla causa concernente il concordato preventivo.

  • art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016

    Quando tutte le offerte risultano invalide o i concorrenti sono esclusi, la stazione appaltante può rilevare l'impossibilità di procedere all'aggiudicazione.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La dedotta nullità per violazione o elusione dell'ordinanza cautelare è stata esclusa perché il nuovo provvedimento si fondava su una rinnovata istruttoria e su ragioni autonome.

  • art. 12.2 del disciplinare di gara

    L'operatore deve dichiarare nel DGUE l'insussistenza delle cause di esclusione previste dal disciplinare; l'omessa indicazione di una grave irregolarità fiscale, anche da parte di un'impresa in concordato con continuità, integra violazione dell'obbligo dichiarativo.

Massime di principio

  • L'annullamento di un provvedimento di esclusione divenuto meramente derivato da una pronuncia giudiziale non è più utile quando quella pronuncia sia stata sospesa e poi riformata e, nelle more, l'amministrazione abbia adottato un nuovo provvedimento sostitutivo fondato su autonome ragioni: il ricorso contro il primo atto diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e la relativa autorizzazione giudiziale consentono, in linea di principio, la partecipazione alle procedure di gara, ma non neutralizzano le autonome cause di esclusione relative a gravi irregolarità fiscali o contributive definitivamente accertate.
  • La mera presentazione di un piano concordatario, non approvato dai creditori né omologato dal tribunale, non costituisce pagamento o impegno vincolante a pagare i debiti fiscali e contributivi idoneo a escludere l'operatività della causa di esclusione per irregolarità definitivamente accertate.
  • L'operatore economico in concordato con continuità aziendale deve comunque dichiarare nel DGUE le gravi irregolarità fiscali o contributive esistenti e le modalità previste per il loro adempimento; l'omissione della dichiarazione integra violazione dell'obbligo dichiarativo e può giustificare l'esclusione.
  • Un nuovo provvedimento di esclusione adottato dopo una rinnovata istruttoria e fondato su ragioni ulteriori e autonome rispetto a quelle esaminate in un precedente giudizio non viola né elude una misura cautelare che aveva sospeso il provvedimento originario.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneRegolarità fiscale e contributiva
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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