Sentenza n. 716/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al riconoscimento di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza n. 182/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva riconosciuto, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, il diritto alla corresponsione complessiva di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza contestare adeguatamente la pretesa. Il giudice ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell'avvio del recupero coattivo delle somme.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore, le somme riconosciute dal titolo giudiziale, detratte quelle eventualmente già versate, nonché gli accessori e gli ulteriori oneri aventi titolo nella sentenza. Ha precisato che i conteggi della ricorrente relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l'Amministrazione: l'importo definitivo deve essere verificato secondo il titolo, gli eventuali pagamenti parziali, la legge e i criteri degli artt. 1282 e seguenti c.c., quanto a misura e decorrenza degli interessi. Sono stati riconosciuti anche gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, nei medesimi limiti. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che questi assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 120 giorni agli atti necessari, inclusa la determinazione definitiva del dovuto e gli adempimenti contabili. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono eseguire i provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Forniscono i criteri legali per determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi unilateralmente prodotti dal creditore siano vincolanti per l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle norme del codice di procedura civile, inclusa la distrazione delle spese.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, ove dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro non ha natura costitutiva del diritto di credito, ma è diretto a renderne effettivo il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi unilateralmente formulati dal creditore non vincolano l'amministrazione quanto all'entità definitiva del capitale residuo e degli interessi; l'importo deve essere ricalcolato secondo il titolo esecutivo, i pagamenti eventualmente effettuati e i criteri legali relativi a misura e decorrenza degli interessi.
- Per l'esecuzione coattiva di una condanna pecuniaria nei confronti dello Stato o di un ente pubblico non economico deve essere previamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso quando le funzioni commissariali affidategli rientrano nei compiti istituzionali connessi alla gestione pubblica della spesa.
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