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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20672/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (bookmaker)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, oltre a sanzioni e interessi, emesso per operazioni svolte nell'anno 2009 e notificato alla società in qualità di coobbligata in solido di un titolare di ricevitoria. La contribuente ha impugnato l'atto lamentando, in sintesi: l'omessa traduzione in inglese dell'avviso; l'erronea individuazione del soggetto passivo dell'imposta unica; l'erroneo riconoscimento del presupposto territoriale; il contrasto della disciplina interna con gli artt. 49 e 56 TFUE, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento; la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per mancata decisione sulla pretesa incompatibilità con la direttiva IVA; l'illegittima statuizione sulle spese; e, soprattutto, la mancata applicazione dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa ai fini sanzionatori. La società ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso tranne il settimo, ritenendo che fino all'intervento chiarificatore della legge del 2010 sussistesse una obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero che operava in Italia mediante ricevitorie/intermediari. Ha quindi accolto il ricorso limitatamente all'esimente delle sanzioni, cassando sul punto senza rinvio e decidendo nel merito: ha dichiarato non dovute le sanzioni irrogate alla ricorrente. Per il resto ha confermato la debenza dell'imposta unica e la legittimità dell'accertamento; le spese sono state regolate in ragione della soccombenza parziale.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    La mancata traduzione dell'atto impositivo non determina invalidità quando il destinatario abbia comunque compreso l'atto e abbia svolto pienamente difese in sede amministrativa e giurisdizionale.

  • art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    Il soggetto passivo dell'imposta unica è chiunque gestisca concorsi pronostici o scommesse, anche con mezzi telematici e anche per conto di terzi, pure se privi di concessione.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. 13 dicembre 2010, n. 220

    La disposizione ha natura interpretativa e chiarisce che l'imposta è dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione; il gestore per conto terzi e il soggetto per conto del quale si opera rispondono secondo il modello della solidarietà.

  • art. 1, comma 66, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220

    L'imposta unica è dovuta anche se la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avviene in assenza o inefficacia della concessione.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 18 ottobre 2001, n. 383 / L. 288/1998

    Richiamata come base del riordino del tributo, in combinato con il d.lgs. n. 504/1998.

  • art. 1, comma 644, lett. g), L. 23 dicembre 2014, n. 190

    La base imponibile è forfetizzata secondo criteri provinciali legati alla raccolta registrata nel totalizzatore nazionale.

  • art. 16 d.m. 10 marzo 2006, n. 111

    Il concessionario effettua il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica.

  • art. 49 TFUE

    Richiamato ai fini della doglianza unionale sulla libertà di stabilimento, poi respinta.

  • art. 56 TFUE

    La Corte esclude che la disciplina italiana violi la libera prestazione di servizi, richiamando la giurisprudenza CGUE sulla non discriminazione e sulla proporzionalità delle restrizioni nel settore dei giochi.

  • art. 3 Cost.

    La Corte non ravvisa violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza nella scelta legislativa di assoggettare a imposta anche le ricevitorie/gestori operanti per conto di bookmaker esteri privi di concessione.

  • art. 53 Cost.

    Il prelievo è ritenuto coerente con la capacità contributiva perché collegato all'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse e al meccanismo di traslazione del tributo.

  • art. 6 CEDU

    L'intervento normativo interpretativo retroattivo è ritenuto giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, cioè la soluzione di un'incertezza normativa oggettiva.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Non vi è contrasto con l'obbligo di rispetto della CEDU, per le ragioni indicate in tema di interpretazione autentica e incertezza normativa.

  • art. 401 Direttiva 2006/112/CE

    La direttiva IVA non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte speciali sui giochi e scommesse, purché non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondata.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la statuizione sulle spese in favore dell'amministrazione è confermata.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito nei limiti dell'ordinario regime di soccombenza.

  • art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in tema di rappresentanza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nel processo tributario.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'amministrazione assistita da propri funzionari, se vittoriosa, ha diritto alla liquidazione delle spese secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 5, commi 1 e 6, L. 24 novembre 1981, n. 689 / art. 6 d.lgs. 472/1997

    Richiamati per l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa ai fini dell'esclusione delle sanzioni.

  • art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di processo tributario e obiettiva incertezza, ma il punto decisivo è l'esimente sanzionatoria.

  • art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Rileva quale fondamento dell'esimente in caso di obiettiva incertezza normativa.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta non necessaria, perché la Corte ha già rinvenuto nella giurisprudenza UE e nazionale i principi decisivi.

Massime di principio

  • L'omessa traduzione dell'atto impositivo in lingua comprensibile al destinatario non comporta nullità quando risulti che il contribuente abbia comunque compreso la pretesa e abbia esercitato in concreto il diritto di difesa in sede amministrativa o contenziosa.
  • In materia di imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, il soggetto passivo è individuato in chiunque svolga attività di gestione e raccolta delle scommesse, anche per conto di terzi e anche in assenza o inefficacia della concessione, secondo la lettura autentica della disciplina del 2010.
  • La nozione di "gestione" rilevante ai fini tributari comprende le attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolte sul territorio nazionale, non solo l'assunzione del rischio o la titolarità del rapporto con lo scommettitore.
  • La disciplina nazionale dell'imposta sulle scommesse non viola, di per sé, la libertà di stabilimento o la libera prestazione di servizi quando si applica in modo non discriminatorio a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano e risponde a esigenze di controllo, tutela dei consumatori e contrasto a evasione ed elusione.
  • L'imposta speciale sui giochi e sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari ai sensi dell'art. 401 della direttiva IVA e può quindi cumularsi con l'IVA se conserva una struttura diversa da quella propria dell'imposta armonizzata.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa si applica quando, prima dell'intervento chiarificatore, la disposizione si prestava a un duplice significato ragionevolmente sostenibile; in tal caso le sanzioni non sono dovute.
  • La qualificazione di un intervento legislativo come interpretativo può integrare un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare effetti retroattivi sul piano sanzionatorio, purché l'assetto normativo precedente presentasse effettiva incertezza applicativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoNesso di causalitàPrescrizione

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