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Sentenza

Sentenza n. 163/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 451/2025, pubblicata il 10/04/2025, del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 451/2025 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 451/2025. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 19 settembre 2025, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione alle statuizioni giudiziali. L'Amministrazione non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovata la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alla sentenza definitiva del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza n. 451/2025, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con termine di 90 giorni decorrente dall'istanza di parte. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando una sentenza passata in giudicato non venga eseguita dall'amministrazione, purché sia decorso il termine dilatorio eventualmente previsto e la pronuncia sia stata notificata all'amministrazione debitrice.
  • In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione, fissando il termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • La perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato comporta la soccombenza nel giudizio di ottemperanza e la condanna alle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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