Cassazione Penale, Ordinanza n. 40301/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. era privo di specificità ai sensi degli artt. 581, lett. c), e 591, lett. c), c.p.p., in quanto non conteneva una critica argomentata alla motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, deducendo un unico motivo relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e privo della specificità richiesta, poiché formulato come mera enunciazione di principi senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la pluralità delle persone offese aggredite e la non irrilevante gravità delle lesioni causate dall'azione violenta.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è esaminata nel merito, perché il motivo di ricorso è ritenuto generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 581, lett. c), c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici; la mera enunciazione di principi, senza confronto con la decisione impugnata, integra genericità del motivo.
art. 591, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 20377 del 11/03/2009
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01
Richiamata come precedente in tema di necessaria specificità del motivo di ricorso.
art. 28011 del 15/02/2013
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Samnnarco Rv. 255568 - 01
Richiamata come precedente in tema di genericità del ricorso.
art. 11951 del 29/01/2014
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01
Richiamata come precedente in tema di funzione argomentativa del motivo di impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione astratta di principi di diritto è insufficiente.
- La censura sull'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile se non si misura con gli elementi valorizzati dai giudici di merito, come la pluralità delle persone offese e la gravità delle lesioni.
- La genericità del motivo, quando impedisce una critica argomentata alla motivazione della sentenza, determina l'inammissibilità del ricorso ex art. 591, lett. c), c.p.p.
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