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Sentenza

Sentenza n. 5535/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego della Questura di Roma di rilascio del titolo di viaggio per stranieri

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, titolare di protezione sussidiaria riconosciuta per il rischio di trattamenti inumani e degradanti e di repressione connessa al proprio credo religioso, ha impugnato il diniego del titolo di viaggio fondato sull'assenza di fondate ragioni ostative alla richiesta del passaporto presso le autorità diplomatiche cinesi. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo non provata l'impossibilità di ottenere il passaporto dal consolato, né la situazione dei familiari rimasti in Cina o il rischio di ritorsioni, e valorizzando la differenza tra il regime del rifugiato, cui il titolo di viaggio è rilasciato automaticamente, e quello del titolare di protezione sussidiaria. In appello sono stati dedotti error in iudicando e in procedendo, violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 251/2007, illogicità e contraddittorietà della motivazione, erronea valutazione degli atti e dei documenti, nonché l'erronea separazione della protezione sussidiaria dal genus della protezione internazionale. L'appellante ha sostenuto che i motivi personali posti a fondamento della protezione sussidiaria rendevano già concretamente rischioso il contatto con le autorità consolari cinesi e che la disciplina di favore prevista per il rifugiato dovesse essere coordinata, anche analogicamente, con quella applicabile al titolare di protezione sussidiaria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, riformato la sentenza del TAR e accolto il ricorso di primo grado, annullando il diniego questorile. Il Collegio ha chiarito che il titolare di protezione sussidiaria non beneficia di un automatismo nel rilascio del titolo di viaggio: occorre che siano rappresentate fondate ragioni che impediscano di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza. Tuttavia, tali ragioni possono coincidere, nel caso concreto, con i presupposti personali che hanno determinato il riconoscimento della protezione sussidiaria, purché sia spiegato il nesso concreto tra quei presupposti e l'impossibilità o pericolosità del contatto consolare. Nel caso esaminato, la decisione civile di riconoscimento della protezione aveva accertato un concreto pericolo persecutorio, collegato al rischio di trattamenti inumani e degradanti e alla repressione subita per il credo religioso della richiedente. Tali elementi rendevano ragionevolmente sconsigliabile il contatto formale con le autorità consolari del Paese di origine. Il giudice ha inoltre censurato l'eccessivo rigore nell'imposizione dell'onere probatorio, ricordando che nella materia della protezione internazionale il principio dispositivo deve essere temperato dal metodo acquisitivo e che non può pretendersi la prova dettagliata dei rapporti con familiari rimasti nel Paese d'origine quando proprio il timore di ritorsioni ha imposto di interromperli. Le spese del doppio grado sono state compensate; è stato liquidato al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato l'importo di euro 885,50, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 251/2007

    la persona ammissibile alla protezione sussidiaria rientra nell’ampio genus della protezione internazionale assieme al rifugiato politico in senso stretto

    La protezione sussidiaria e lo status di rifugiato appartengono al medesimo genus della protezione internazionale.

  • art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251/2007

    rischio di comportamenti inumani e degradanti

    Il rischio individuale di trattamenti inumani e degradanti può costituire il presupposto personale della protezione sussidiaria e assumere rilievo nella valutazione dell'impossibilità o pericolosità del contatto con le autorità del Paese d'origine.

  • art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007

    quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza

    Il rilascio del titolo di viaggio al titolare di protezione sussidiaria non è automatico, ma richiede fondate ragioni ostative alla richiesta del passaporto presso le autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza. Tali ragioni possono essere desunte dai presupposti della protezione, se il richiedente esplicita il nesso concreto tra questi e l'impossibilità o il rischio del contatto consolare.

  • art. 24, comma 1, d.lgs. n. 251/2007

    La disposizione è indicata dall'appellante quale parametro di legittimità del diniego, ma la sentenza fonda specificamente la decisione sulla disciplina delle fondate ragioni richiamata dall'art. 24, comma 2.

  • art. 2, lett. f), d.lgs. n. 25/2008

    Richiamato nella decisione civile quale riferimento alla protezione sussidiaria.

Massime di principio

  • Il titolare di protezione sussidiaria non ha diritto automatico al titolo di viaggio per stranieri, poiché deve rappresentare fondate ragioni che gli impediscano di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza.
  • Le fondate ragioni richieste per il rilascio del titolo di viaggio possono essere costituite dagli stessi presupposti personali che hanno determinato il riconoscimento della protezione sussidiaria, ma il richiedente deve esplicitare il nesso concreto tra tali presupposti e l'impossibilità o la pericolosità del contatto con le autorità consolari; non è sufficiente un mero rinvio per relationem né opera un automatismo generalizzato.
  • L'impossibilità di ottenere o richiedere il passaporto non comprende soltanto i casi in cui il rientro nel Paese d'origine esponga direttamente lo straniero a gravi rischi per l'incolumità, ma anche le situazioni in cui gli apparati burocratici del Paese di appartenenza rendano concretamente impossibile conseguire il documento richiesto.
  • Nella materia della protezione internazionale l'onere probatorio deve essere applicato tenendo conto del temperamento del principio dispositivo mediante il metodo acquisitivo; non è irragionevole evitare di pretendere informazioni dettagliate sui familiari rimasti nel Paese d'origine quando l'interruzione dei rapporti sia essa stessa riconducibile al timore di ritorsioni.
  • L'accertamento giudiziale di un rischio persecutorio individuale connesso a trattamenti inumani o degradanti può rendere, sul piano pratico, sconsigliabile il contatto formale del beneficiario della protezione sussidiaria con le autorità consolari del Paese d'origine.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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